IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
                     del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
         le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo 
                    e per le vie d'acqua interne 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  «Istituzione  del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»; 
   Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la  gestione
dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata  a  Londra
il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»; 
   Visto il decreto interdirettoriale  16  giugno  2010,  cosi'  come
modificato dal decreto interdirettoriale  20  marzo  2012  «Procedure
nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato  per
impianti di trattamento dell'acqua di  zavorra  prodotti  da  aziende
italiane»; 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per  la
gestione  delle  acque  di  zavorra  «Guidelines  for  ballast  water
management and development of ballast water  management  plans  (G4)»
adottate con  la  risoluzione  MEPC.127(53)  e  successive  modifiche
adottate dall'IMO; 
   Viste le  linee  guida  dell'International  Maritime  Organization
(IMO) sulla valutazione del Rischio «Guidelines for  risk  assessment
under regulation A-4 of the BWM  Convention  (G7)»  adottate  con  la
risoluzione MEPC.162(56); 
   Viste le  linee  guida  dell'International  Maritime  Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di  trattamento  dell'acqua
di zavorra delle navi  «Guidelines  for  approval  of  ballast  water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58); 
   Viste le  linee  guida  dell'International  Maritime  Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di  trattamento  dell'acqua
di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast  water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70); 
   Viste le  linee  guida  dell'International  Maritime  Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di  trattamento  dell'acqua
di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive,  «Procedure  for
approval of ballast water management systems that make use of  Active
Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57); 
   Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo  alle  disposizioni
ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni  e
le visite di controllo delle navi; 
   Vista la circolare IMO MSC/Circ.710  -  MEPC/Circ.307  relativa  a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on  behalf  of
the Administration»; 
   Considerato  che  l'American  Bureau  of  Shipping  e'   organismo
autorizzato e affidato ai sensi del  decreto  legislativo  14  giugno
2011, n. 104, come modificato dal  decreto  legislativo  12  novembre
2015, n. 190, attuativo  della  direttiva  2009/15/CE  relativa  alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi  e  per  le  pertinenti
attivita' delle  amministrazioni  marittime,  come  modificata  dalla
direttiva di esecuzione 2014/111/UE; 
  Considerato che l'American Bureau of Shipping, gia'  autorizzato  e
affidato, e'  in  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  ed
organizzativi necessari allo svolgimento  dei  compiti  delegati  dal
presente Accordo; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di  concerto   con   il   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie
competenze, il corretto adempimento degli  obblighi  derivanti  dagli
accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; 
   Ritenuto necessario  da  parte  dell'Amministrazione,  nelle  more
della  conclusione  dell'iter  di  ratifica  da  parte   dell'Italia,
definire e delegare agli  organismi  autorizzati  e  affidati  alcune
attivita' previste  nell'ambito  di  applicazione  della  Convenzione
stessa, al fine  di  consentire  nei  tempi  necessari  le  attivita'
propedeutiche e gli adeguamenti  tecnici  sostanziali  dell'armamento
navale nazionale; 
   Vista   l'istanza   dell'American   Bureau   of    Shipping    per
l'autorizzazione alla certificazione delle navi  in  ottemperanza  ai
requisiti della Convenzione, pervenuta  in  data  6  ottobre  2017  e
registrata con prot. MATTM PNM0021359; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'American Bureau of Shipping e' autorizzato ad espletare i compiti
di  ispezione  e  controllo  propedeutici  al  rilascio,  nonche'  al
rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni
in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e
dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o  superiore
a 400 GT, in attuazione e in conformita'  con  la  Convenzione.  Fino
alla ratifica della Convenzione  l'American  Bureau  of  Shipping  e'
autorizzato a rilasciare un attestato di conformita'.