IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
                     del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
         le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo 
                    e per le vie d'acqua interne 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986  n.  349  «Istituzione  del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione». 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «legge finanziaria 2008»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la  Convenzione  internazionale  sul  controllo  dei  sistemi
antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS), adottata a Londra
il 5  ottobre  2001  nella  conferenza  diplomatica  svoltasi  presso
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in  vigore
il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»; 
  Vista la legge 31 agosto 2012 , n. 163 «Adesione  della  Repubblica
italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi
antivegetativi nocivi applicati sulle navi,  con  allegati,  fatta  a
Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 187); 
  Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici
antivegetative a base di composti organostannici  che  agiscono  come
biocidi  attivi  sulle  navi  battenti  bandiera  o  operanti   sotto
l'autorita' di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o
uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10  maggio
2003; successivamente integrato dal reg.  (CE)  n.  536/2008  del  13
giugno 2008 e dal reg. (CE) 219/2009 dell'11 marzo 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi; 
  Vista la circolare IMO  MSC/Circ.710  -  MEPC/Circ.307  relativa  a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on  behalf  of
the Administration»; 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi  sulle
navi «Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems
on ships» - adottata  con  la  risoluzione  MEPC.102(48),  sostituita
dalla risoluzione MEPC.195(61).» 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per il campionamento rapido dei  sistemi  antivegetativi  sulle  navi
«Guidelines for brief sampling of anti-fouling  systems  on  ships  -
adottata con la risoluzione MEPC.104(49)». 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per le ispezioni dei sistemi antivegetativi  sulle  navi  «Guidelines
for inspection of anti-fouling systems on ships» -  adottata  con  la
risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62)». 
  Considerato  che  l'American  bureau  of  shipping   e'   organismo
autorizzato e affidato ai sensi del  decreto  legislativo  14  giugno
2011, n. 104, come modificato dal  decreto  legislativo  12  novembre
2015, n. 190, attuativo  della  direttiva  2009/15/CE  relativa  alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi  e  per  le  pertinenti
attivita' delle  amministrazioni  marittime,  come  modificata  dalla
direttiva di esecuzione 2014/111/UE; 
  Considerato che l'organismo, gia' autorizzato  e  affidato,  e'  in
possesso  dei  requisiti   tecnico-professionali   ed   organizzativi
necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di  concerto   con   il   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie
competenze, il corretto adempimento degli  obblighi  derivanti  dagli
accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; 
  Vista l'istanza con la quale American bureau of shipping ha chiesto
l'autorizzazione ad espletare i  compiti  di  ispezione  e  controllo
propedeutici al rilascio nonche' al rilascio delle certificazioni  in
conformita' alla convenzione e in attuazione del regolamento (CE)  n.
782/2003 e ss.mm.ii., ricevuta dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare via PEC Prot.  PNM  0006407  del  29
marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  American Bureau of Shipping e' autorizzato ad espletare  i  compiti
di  ispezione  e  controllo  propedeutici  al  rilascio,  nonche'  al
rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni
in  materia  di  sistemi  antivegetativi  applicabili  alle  navi  in
attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  782/2003  e  ss.mm.ii  e   in
conformita' con quanto previsto dalla Convenzione internazionale  sul
controllo dei sistemi antivegetativi nocivi  sulle  navi  adottata  a
Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 17 settembre 2008.