Estratto determina AAM/AIC n. 104 del 24 luglio 2018 
 
    Procedura europea n. PT/H/1824/001/DC 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
PARACETAMOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA, nella forma e  confezioni  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.:  Aurobindo  Pharma  (Italia)  S.r.l.,  con  sede
legale e domicilio fiscale in Saronno - Varese (VA), via San Giuseppe
n. 102 - cap 21047. 
    Confezioni: 
      «1000 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine  -  A.I.C.  n.
045591017 (in base 10) 1CHBH9 (in base 32); 
      «1000 mg polvere per soluzione orale» 12 bustine  -  A.I.C.  n.
045591029 (in base 10) 1CHBHP (in base 32); 
      «1000 mg polvere per soluzione orale» 16 bustine  -  A.I.C.  n.
045591031 (in base 10) 1CHBHR (in base 32); 
      «1000 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine  -  A.I.C.  n.
045591043 (in base 10) 1CHBJ3 (in base 32); 
      «1000 mg polvere per soluzione orale» 40 bustine  -  A.I.C.  n.
045591056 (in base 10) 1CHBJJ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 2 anni. 
    Composizione: Una bustina contiene: 
      Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg 
      Eccipienti: saccarosio, saccarina sodica,  aspartame,  povidone
(k-30), aroma all'arancia 
    Produttore responsabile del rilascio lotti: 
      APL Swift Services (Malta) Limited 
      HF26, Hal Far Industrial  Estate,  Hal  Far,  Birzebbugia,  BBG
3000, Malta 
      Generis Farmacêutica, S.A. 
      Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portogallo 
    Indicazioni terapeutiche: Paracetamolo  Aurobindo  Pharma  Italia
1000 mg e' indicato nei bambini e negli adolescenti di eta' superiore
ai 16 anni per il trattamento  sintomatico  del  dolore  da  lieve  a
moderato e della febbre. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
 
                      Classe di rimborsabilita' 
 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, i  rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla
sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi  a  partire  dal
rilascio dell'autorizzazione e fino  al  momento  dell'immissione  in
commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono
altresi' presentati immediatamente su richiesta  ovvero  almeno  ogni
sei mesi nei primi due  anni  successivi  alla  prima  immissione  in
commercio e quindi una  volta  all'anno  per  i  due  anni  seguenti.
Successivamente, i rapporti sono presentati  ogni  tre  anni,  oppure
immediatamente su richiesta. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.