IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visti gli articoli 117, terzo comma e  119,  secondo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto, in particolare, l'art. 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione che, tra l'altro, attribuisce alla potesta'  legislativa
esclusiva dello  Stato  il  coordinamento  informativo  statistico  e
informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e
locale; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»; 
  Visto il comma 1, dell'art. 9, della citata legge n. 243 del  2012,
che prevede che i bilanci delle regioni, delle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei
comuni si  considerano  in  equilibrio  quando,  sia  nella  fase  di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,  come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10; 
  Visto l'art. 10 della legge n. 243  del  2012,  che  disciplina  il
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; 
  Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato  art.  10,  che
prevedono  che  le  operazioni  di  indebitamento  -  consentite  per
finanziare esclusivamente spese di  investimento  -  sono  effettuate
solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di  durata
non superiore alla  vita  utile  dell'investimento,  nei  quali  sono
evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui   singoli
esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di  copertura  degli
oneri corrispondenti; 
  Visto il comma 3 del predetto art. 10, che prevede  che  le  citate
operazioni  di  indebitamento  e  le   operazioni   di   investimento
realizzate attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti sono  effettuate  sulla  base  di  apposite
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per  l'anno  di
riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma
1, della legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali
della regione interessata, compresa la medesima regione; 
  Visto altresi', il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le
richiamate  operazioni  di   indebitamento   e   le   operazioni   di
investimento,  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione  degli  esercizi  precedenti  non  soddisfatte  dalle
intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla  base  dei  patti  di
solidarieta' nazionale, fermo restando il rispetto del saldo  di  cui
al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10,  comma
5, della legge n. 243  del  2012,  che  disciplina  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto
di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui all'art. 10; 
  Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che
prevede  che  l'ente  territoriale  attesta  l'utilizzo  degli  spazi
finanziari concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di
solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243  del  2012  con
l'invio della certificazione di verifica del rispetto  dell'obiettivo
di saldo di cui al comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
L'ente territoriale non  puo'  beneficiare  di  spazi  finanziari  di
competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello  dell'invio
della certificazione di cui al periodo precedente qualora  gli  spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento; 
  Visto il comma 508 del medesimo art. 1, che  prevede  che,  qualora
l'ente territoriale beneficiario  di  spazi  finanziari  concessi  in
attuazione delle intese e dei  patti  di  solidarieta'  previsti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10,
comma 5, della legge n. 243 del 2012, non  effettui  la  trasmissione
delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale
a  tempo  indeterminato,  anche  con  riferimento  ai   processi   di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede
che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni
relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); 
  Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017)  che  prevede  che,  ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art.  9  della
legge n. 243 del 2012, le regioni, le Province autonome di  Trento  e
di  Bolzano,  le  citta'  metropolitane,  le  province  e  i   comuni
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016
che dispone che gli enti di cui al comma  465  devono  conseguire  il
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n.  243
del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art.  9,  le  entrate
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello  schema
di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del  2011,  e  le
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo
schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019,  nelle  entrate  e  nelle
spese finali  in  termini  di  competenza  e'  considerato  il  fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al  netto  della  quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere  dall'esercizio
2020,  tra  le  entrate  e  le  spese  finali  e'  incluso  il  fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate
finali. Non rileva  la  quota  del  fondo  pluriennale  vincolato  di
entrata che finanzia  gli  impegni  cancellati  definitivamente  dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; 
  Visto il comma 468 dell'art. 1  della  legge  n.  232  del  2016  e
successive modificazioni, che  dispone  che,  al  fine  di  garantire
l'equilibrio  di  cui  al  comma  466  dell'art.  1,  nella  fase  di
previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge n.  243
del  2012,  al  bilancio  di  previsione  e'  allegato  il  prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo  di  cui  al  citato  comma  466,
previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118 del  2011,
vigente alla data dell'approvazione di tale  documento  contabile.  A
tal fine,  il  prospetto  allegato  al  bilancio  di  previsione  non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita' e
dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti  destinati
a confluire nel risultato di amministrazione; 
  Considerato che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di
cui al citato  comma  466  da  allegare  al  bilancio  di  previsione
2018-2020 e' stato aggiornato, ai sensi del richiamato comma 468, dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet
nella riunione del 17 gennaio 2018; 
  Visto il comma 469 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.  232  del
2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi
a quanto disposto dai commi da 463 a 484,  e  per  l'acquisizione  di
elementi  informativi  utili  per  la  finanza  pubblica,  le  citta'
metropolitane, le  province  e  i  comuni  trasmettono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, le informazioni riguardanti le  risultanze  del
saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con  tempi  e  modalita'
definiti con decreto del predetto Ministero,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Considerato che gli obblighi di monitoraggio di cui  al  richiamato
comma 469, per gli enti locali delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via  esclusiva  (Friuli-Venezia  Giulia,  Valle  d'Aosta  e
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano),  sono  assolti  per  il
tramite delle medesime regioni e province; 
  Visto il comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che, a
decorrere dall'anno 2018,  con  riferimento  ai  risultati  dell'anno
precedente, disciplina il sistema  premiale  previsto  dal  comma  4,
dell'art. 9 della legge n.  243  del  2012  da  attuare  in  sede  di
certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di  cui  al
comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il comma 482 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che
prevede che,  qualora  risultino,  anche  sulla  base  dei  dati  del
monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli  enti  non
coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la   Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  propone  adeguate   misure   di
contenimento della predetta spesa; 
  Visti i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017,
che disciplinano l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura
delle contabilita' speciali in materia di protezione  civile  di  cui
all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e gli effetti sul saldo di finanza pubblica di cui al  comma  466
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il comma 870 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
prevede che, per l'anno 2018, a titolo di  ristoro  del  gettito  non
piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di
cui al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
attribuito ai comuni interessati un  contributo  complessivo  di  300
milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella  tabella
B allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10
marzo  2017,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017; 
  Visto il successivo comma 871 dell'art. 1 della citata legge n. 205
del 2017, che dispone che per l'anno 2018 ciascun comune consegue  un
valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge
n. 232 del 2016, in misura pari al contributo di cui al comma 870; 
  Vista la circolare 20 febbraio 2018, n. 5,  contenente  chiarimenti
in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per  gli
enti territoriali di cui all'art. 1, commi da 465 a 508, della  legge
n. 232 del 2016, come modificata dalla legge n. 205 del 2017; 
  Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017  e  n.
101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione  costituzionalmente
orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale
l'avanzo di amministrazione e  il  Fondo  pluriennale  vincolato  non
possono essere limitati nel  loro  utilizzo.  In  particolare,  viene
affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle
forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»; 
  Considerato che la piena attuazione  delle  citate  sentenze  della
Corte costituzionale n. 247 del 2017 e  n.  101  del  2018  determina
maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e,  di  conseguenza,  trova
applicazione il comma 13 dell'art. 17 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196; 
  Visto il comma 13 dell'art. 17 della richiamata legge  n.  196  del
2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi  rechi  pregiudizio  al
conseguimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   assume
tempestivamente le conseguenti  iniziative  legislative  al  fine  di
assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.  La  medesima
procedura e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare  maggiori  oneri,
fermo restando quanto disposto in materia di personale  dall'art.  61
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Considerata  la  necessita'  di  un   intervento   legislativo   di
adeguamento  della  disciplina  del  pareggio  di  bilancio  prevista
dall'art. 1, commi da 463 a 484 della  legge  n.  232  del  2016,  in
attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243  del  2012,  alle
sentenze della Corte costituzionale n. 247 del  2017  e  n.  101  del
2018, nel rispetto delle disposizioni  recate  dal  citato  comma  13
dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009; 
  Viste  le  sotto  riportate  disposizioni   legislative   che,   in
attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge  n.  243  del
2012, hanno avviato, compatibilmente con  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  il  progressivo  integrale  utilizzo  dei   risultati   di
amministrazione  degli  esercizi  precedenti   per   rilanciare   gli
investimenti  sul  territorio,  anche  attraverso  le  operazioni  di
indebitamento: 
  a) comma 485  dell'art.  1  della  legge  n.  232  del  2016,  come
modificato dal comma 874 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio 2018), che ha introdotto il  cosiddetto  patto
di solidarieta' «nazionale verticale»  disponendo  che,  al  fine  di
favorire gli investimenti, da realizzare  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al  debito,  sono  assegnati  agli  enti  locali   spazi   finanziari
nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma  4,  della
legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 900 milioni di  euro
annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro
annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di
euro annui destinati a interventi di impiantistica  sportiva,  e  nel
limite complessivo di 700 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2023; 
  b) commi da 486 a 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del
2016, come modificati dal richiamato  comma  874  dell'art.  1  della
legge  n.  205  del  2017,  che  prevedono,  tra  l'altro,   l'ordine
prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui
al predetto comma 485; 
  c) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  9  febbraio
2018, n. 20970, emanato ai sensi del  comma  492  dell'art.  1  della
richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati  attribuiti
gli spazi finanziari nell'anno 2018, di cui al comma 485 dell'art.  1
della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 900  milioni  di
euro, di cui 400 milioni di euro annui  destinati  ad  interventi  di
edilizia  scolastica  e  100  milioni  di  euro  annui  destinati   a
interventi di impiantistica sportiva, agli enti  beneficiari  di  cui
all'allegato 1 del medesimo decreto; 
  d) comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, che dispone che, al fine di favorire  gli  investimenti  connessi
alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale
nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a
servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono  assegnati  agli  enti
locali colpiti dal sisma di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016 spazi finanziari nell'ambito dei  patti
di solidarieta' nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della  legge
n. 243 del 2012 in misura pari alle spese sostenute  per  i  predetti
investimenti, nonche' il comma 2 del citato art. 43-bis, che  prevede
che gli enti locali effettuano gli investimenti di  cui  al  comma  1
provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai  sensi  del
comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Considerato che le disposizioni legislative sopra richiamate, volte
a favorire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il
progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti per rilanciare gli investimenti  sul  territorio,
hanno permesso di soddisfare, nell'esercizio 2018, la quasi totalita'
delle richieste pervenute (85 per cento circa); 
  Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere,  al  fine  di   acquisire
elementi informativi utili per le  esigenze  della  finanza  pubblica
funzionali, tra l'altro, alla piena attuazione delle citate  sentenze
della Corte costituzionale in materia di  lettura  costituzionalmente
orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 e alla  valutazione
di   ulteriori   revisioni   dell'apparato   sanzionatorio   vigente,
all'emanazione  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di cui al comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2018; 
  Sentita la Conferenza Stato-regioni, nella  seduta  del  12  luglio
2018, dove i rappresentanti delle  regioni  hanno  preso  atto  delle
valutazioni che  hanno  portato  all'adozione  del  provvedimento  in
argomento, chiedendo di poter condividere l'ipotesi  normativa  volta
all'attuazione, a decorrere dall'anno 2019, delle richiamate sentenze
della Corte costituzionale; le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  hanno  espresso   parere   negativo,   mentre   le   Regioni
Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta   hanno   espresso   parere
favorevole,  condizionato  alla   tempestiva   apertura   di   tavoli
bilaterali di confronto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le citta' metropolitane, le province e i  comuni  conseguono  il
saldo non negativo, in termini di competenza, tra  le  entrate  e  le
spese finali, di cui al comma 466  dell'art.  1,  legge  11  dicembre
2016, n. 232. Per i comuni il saldo e'  rideterminato  ai  sensi  dei
commi 870 e 871 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  Il
modello VAR/PATTI/18  contiene  gli  effetti  sul  saldo  di  finanza
pubblica 2018 e anni successivi connessi all'attuazione delle  intese
regionali  e   dei   patti   di   solidarieta'   nazionale   riferiti
all'esercizio in corso ed ai due esercizi precedenti, nonche', per  i
comuni, il saldo finale 2018 eventualmente rideterminato ai sensi del
comma 871 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  (cella
«(aw)»). Il modello VAR/PATTI/18 e' disponibile sull'applicativo  web
dedicato al pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
  2. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione
del comma 469 dell'art. 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
forniscono al Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto  dai  commi
da 463  a  484,  del  richiamato  art.  1,  nonche'  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma  466  del  citato
art. 1, con i tempi, le modalita' e i prospetti MONIT/18, del primo e
del secondo semestre, definiti nell'allegato che e' parte  integrante
del presente decreto. Detti prospetti devono  essere  trasmessi,  con
riferimento   a   ciascun   semestre,   utilizzando    l'applicazione
appositamente  prevista  per  il  pareggio  di  bilancio   sul   sito
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
  3. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma  2,  per  gli  enti
locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che
esercitano funzioni in materia di finanza  locale  in  via  esclusiva
(Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e
di Bolzano), sono assolti per il tramite  delle  medesime  regioni  e
province. La regione  o  provincia  autonoma  fornisce  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, le informazioni per ciascun ente  locale  ricadente  nel
proprio territorio con i tempi, le modalita' e i prospetti  MONIT/18,
del primo e del secondo semestre, definiti nell'allegato che e' parte
integrante  del  presente  decreto.  Le  informazioni  devono  essere
trasmesse, con riferimento  a  ciascun  periodo,  in  formato  excel,
avvalendosi di un apposito file previsto per le autonomie speciali  e
disponibile        sul        sistema        web        all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  provvede  all'aggiornamento  del
prospetto  MONIT/18  allegato  al  presente  decreto  a  seguito   di
successivi interventi normativi volti a modificare le regole  vigenti
di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza Stato-regioni, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 luglio 2018 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco