IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visti gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione; Visto, in particolare, l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione che, tra l'altro, attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»; Visto il comma 1, dell'art. 9, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10; Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti; Visto il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le citate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione; Visto altresi', il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionale, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui all'art. 10; Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012 con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. L'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento; Visto il comma 508 del medesimo art. 1, che prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; Visto il comma 468 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e successive modificazioni, che dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 dell'art. 1, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione; Considerato che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466 da allegare al bilancio di previsione 2018-2020 e' stato aggiornato, ai sensi del richiamato comma 468, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 17 gennaio 2018; Visto il comma 469 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, le citta' metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Considerato che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province; Visto il comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, disciplina il sistema premiale previsto dal comma 4, dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 da attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; Visto il comma 482 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa; Visti i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che disciplinano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e gli effetti sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; Visto il comma 870 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede che, per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017; Visto il successivo comma 871 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo di cui al comma 870; Vista la circolare 20 febbraio 2018, n. 5, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'art. 1, commi da 465 a 508, della legge n. 232 del 2016, come modificata dalla legge n. 205 del 2017; Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»; Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, trova applicazione il comma 13 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto il comma 13 dell'art. 17 della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerata la necessita' di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13 dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009; Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per rilanciare gli investimenti sul territorio, anche attraverso le operazioni di indebitamento: a) comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 874 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha introdotto il cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale verticale» disponendo che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; b) commi da 486 a 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, come modificati dal richiamato comma 874 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevedono, tra l'altro, l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al predetto comma 485; c) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, emanato ai sensi del comma 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2018, di cui al comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, agli enti beneficiari di cui all'allegato 1 del medesimo decreto; d) comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012 in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti, nonche' il comma 2 del citato art. 43-bis, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; Considerato che le disposizioni legislative sopra richiamate, volte a favorire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per rilanciare gli investimenti sul territorio, hanno permesso di soddisfare, nell'esercizio 2018, la quasi totalita' delle richieste pervenute (85 per cento circa); Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica funzionali, tra l'altro, alla piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale in materia di lettura costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 e alla valutazione di ulteriori revisioni dell'apparato sanzionatorio vigente, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2018; Sentita la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 12 luglio 2018, dove i rappresentanti delle regioni hanno preso atto delle valutazioni che hanno portato all'adozione del provvedimento in argomento, chiedendo di poter condividere l'ipotesi normativa volta all'attuazione, a decorrere dall'anno 2019, delle richiamate sentenze della Corte costituzionale; le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere negativo, mentre le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta hanno espresso parere favorevole, condizionato alla tempestiva apertura di tavoli bilaterali di confronto; Decreta: Articolo unico 1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni conseguono il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, di cui al comma 466 dell'art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per i comuni il saldo e' rideterminato ai sensi dei commi 870 e 871 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il modello VAR/PATTI/18 contiene gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale riferiti all'esercizio in corso ed ai due esercizi precedenti, nonche', per i comuni, il saldo finale 2018 eventualmente rideterminato ai sensi del comma 871 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cella «(aw)»). Il modello VAR/PATTI/18 e' disponibile sull'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it 2. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 469 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, del richiamato art. 1, nonche' le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con i tempi, le modalita' e i prospetti MONIT/18, del primo e del secondo semestre, definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it 3. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma 2, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province. La regione o provincia autonoma fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio con i tempi, le modalita' e i prospetti MONIT/18, del primo e del secondo semestre, definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato excel, avvalendosi di un apposito file previsto per le autonomie speciali e disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento del prospetto MONIT/18 allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-regioni, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2018 Il ragioniere generale dello Stato: Franco