IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo  n.  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in  data  10  gennaio  2018  dal  Centro
«Anadiag Italia S.r.l.», con sede legale in fraz.  Rivalta  Scrivia -
Strada Savonesa, 9 - 15050 Tortona (AL); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata  in  data  23  giugno
2018 presso il Centro «Anadiag Italia S.r.l.»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2018, Registrato alla  Corte  dei  conti  il  3
aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   Uffici
dirigenziali di livello non generale; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  10
gennaio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.»,  con  sede  legale  in  fraz.
Rivalta  Scrivia -  Strada  Savonesa,  9 -  15050  Tortona  (AL),  e'
riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di  campo  con
prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/95); 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/95); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95); 
    prove su destino e comportamento nel suolo (di  cui  all'allegato
II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
    prove su destino e comportamento nell'acqua e nell'aria  (di  cui
all'allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    studi ecotossicologici relativi agli  effetti  su  organismi  non
bersaglio (di cui all'Allegato II, punto 8.3 del decreto  legislativo
n. 194/95); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/95); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    effetti  sull'aspetto,  l'odore,  il  gusto   o   altri   aspetti
qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi  o  lavorati
(Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/95); 
    prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'Allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
    studi ecotossicologici relativi agli  effetti  su  organismi  non
bersaglio  (di  cui  all'Allegato  III,  punto   10.3   del   decreto
legislativo n. 194/95). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture medicinali ed aromatiche; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    colture in vivaio; 
    prove di semicampo in ambiente controllato; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    microbiologia agraria; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    zoologia agraria; 
    produzione sementi; 
    vertebrati dannosi; 
    fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti; 
    vinificazione.