IL DIRETTORE GENERALE 
                        per la motorizzazione 
 
  Visto il Codice della strada approvato con decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice  della  strada  che
definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale; 
  Visto l'art. 56, comma 2, lettera d) del Codice  della  strada  che
definisce la categoria dei rimorchi ad uso speciale; 
  Visto l'art. 203, comma 2, lettera i) del regolamento di esecuzione
e di attuazione del Codice della strada; 
  Visto l'art. 204, comma 2, lettera  a)  e  s)  del  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del Codice della strada; 
  Visto l'art. 12, comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del Codice  della  strada,  che  consente  alla  Direzione
generale  per  la  motorizzazione  di  modificare  od  integrare   le
caratteristiche  tecniche  degli  autoveicoli  adibiti  al   soccorso
stradale   in   relazione   a   specifiche    esigenze    determinate
dall'evoluzione tecnica dei veicoli o  correlate  all'efficienza  del
servizio di soccorso; 
  Tenuto conto che sono sempre piu' richieste operazioni di  soccorso
dei veicoli  con  rapidita'  ed  efficienza  soprattutto  sulla  rete
autostradale o di grande comunicazione con la rimozione contemporanea
anche di piu' veicoli in avaria o incidentati e che quindi  si  rende
necessario l'impiego di un complesso di veicoli composti da  trattore
stradale e semirimorchio; 
  Tenuto  conto  che  in  ambito   comunitario   e'   gia'   prevista
l'omologazione  europea  di  un  semirimorchio  idoneo  al   soccorso
stradale; 
  Considerata,   pertanto,    l'esigenza    di    inquadrare    nella
classificazione degli «autoveicoli ad uso speciale soccorso stradale»
i complessi di  veicoli  idonei  a  formare  un  autoveicolo  ad  uso
speciale per soccorso stradale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Campo di applicazione e caratteristiche costruttive 
 
  I complessi di veicoli, composti da trattore stradale con  ralla  e
semirimorchio, che nella  loro  composizione  integrata  sono  dotati
delle  caratteristiche  di  cui  all'appendice  IV  all'art.  12  del
regolamento di esecuzione del Codice della  strada,  rientrano  nelle
categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale,
di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada. 
  I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto  dei
veicoli in avaria o incidentati, nei limiti  di  massa  e  dimensioni
attribuite al complesso, senza che pero' si determini il  superamento
di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62  del  Codice  della
strada.