IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968  n.
1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione
della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la  disciplina  della
pesca marittima, ed, in particolare, l'art. 95; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la  disciplina
del rilascio delle licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2004,  n.  153  concernente
l'attuazione della legge 7 marzo 2003  n.  38  in  materia  di  pesca
marittima; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154  concernente  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n.  4,  recante  Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96; 
  Visto l'art. 24  comma  1  del  suddetto  decreto  legislativo  che
attribuisce al Ministro il potere di disciplinare la pesca  anche  in
deroga alle discipline regolamentari nazionali, in  conformita'  alle
norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze
scientifiche  e  delle  applicazioni  tecnologiche  e  favorirne   lo
sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio,  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20  novembre  2009,  n.
1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per  garantire
il rispetto delle  norme  della  politica  comune  della  pesca,  che
modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed
in particolare l'art. 102; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla  politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, l'art. 9 che prevede l'adozione  di
piani  pluriennali  contenenti  misure  di  conservazione   volte   a
ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di  livelli  in
grado di produrre il  rendimento  massimo  sostenibile  della  specie
conformemente all'art. 2, paragrafo 2 del medesimo regolamento; 
  Vista la convenzione con la  quale  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ha avviato con l'Istituto di  scienze
marine - Consiglio nazionale delle ricerche (I.S.MAR.  -  C.N.R.)  un
rapporto di collaborazione finalizzato a fornire al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  il  supporto   tecnico
scientifico necessario per  l'aggiornamento  dei  Piani  di  gestione
delle specie demersali; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2012, nonche' i  successivi
decreti ministeriali 5 febbraio 2013, 8 agosto  2013  e  30  dicembre
2013, che consentono, in  aggiunta  ai  sistemi  gia'  consentiti  in
licenza, l'autorizzazione all'utilizzo  del  sistema  a  strascico  a
favore di 13 unita' da pesca iscritte nei RR.NN.MM.GG. di Lampedusa; 
  Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale 30  dicembre
2013   che   prevede   l'istituzione,   tramite   apposito    decreto
direttoriale, di una Commissione  tecnico-scientifica  incaricata  di
approfondire le tematiche inerenti  la  suddetta  autorizzazione  per
l'utilizzo del  sistema  a  strascico,  nonche'  di  formulare,  alla
Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura,  ipotesi  per  la
risoluzione di eventuali problematiche; 
  Visto il  decreto  direttoriale  in  data  30  settembre  2014  che
istituisce la predetta Commissione tecnico-scientifica; 
  Considerato l'impegno assunto  dall'Unione  europea  nell'applicare
una  strategia  precauzionale  nell'adozione  di   misure   volte   a
proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e  gli  ecosistemi
marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerate   le   istanze   delle   imprese   armatrici   dei   13
motopescherecci interessati pervenute, per  il  tramite  dell'Ufficio
circondariale marittimo di Lampedusa, a  questa  direzione  con  nota
prot. n. 15880 del 7 dicembre 2017,  nella  quale  veniva  richiesta,
qualora  se  ne  riscontrasse   la   possibilita',   l'autorizzazione
definitiva all'utilizzo del sistema a strascico, ovvero una ulteriore
proroga; 
  Considerato che le suddette  istanze  sono  state  reiterate  anche
attraverso l'Associazione armatori Lampedusa con nota dell'11  aprile
2018; 
  Considerata  la  nota  del  12   marzo   2018   della   Commissione
tecnico-scientifica di cui ai decreti ministeriali 30 settembre  2014
e 4 ottobre 2016, con la quale la Commissione stessa prende atto  dei
risultati positivi riscontrati dal controllo sull'adozione della rete
a strascico da parte dei  pescherecci  autorizzati  ed  operanti  nel
Circondario marittimo di Lampedusa; 
  Considerata, altresi', la nota prot. n. 15060 del 31 dicembre  2015
con la quale l'Ufficio circondariale  marittimo  di  Lampedusa  aveva
gia' fornito un riscontro  positivo  circa  l'utilizzo  delle  maglie
della rete a strascico a seguito dei controlli effettuati nel proprio
circondario; 
  Considerato che dal Piano di gestione locale dell'unita' gestionale
comprendente il Compartimento marittimo di Porto Empedocle  e,  nello
specifico dell'arcipelago delle  Isole  Pelagie,  si  desume  che  la
flotta da pesca operante nell'isola di Lampedusa e' impegnata in  una
azione  di  riorganizzazione   produttiva   delle   misure   tecniche
finalizzata alla tutela delle risorse biologiche del mare; 
  Tenuto  conto  che  gli  indicatori  elaborati  all'interno   delle
suddette misure di riorganizzazione  produttiva  mostrano,  gia'  nel
breve periodo, un andamento positivo; 
  Considerato che l'attuale politica della pesca, sia comunitaria che
nazionale, e' rivolta  all'esigenza  di  razionalizzare  la  gestione
della  pesca,  concentrando  le  attivita'  su  un   unico   mestiere
indirizzato alla cattura di determinate specie ittiche; 
  Considerata, altresi', la necessita'  di  predisporre  un  adeguato
Piano  di  Gestione  sull'utilizzo  del  sistema  a  strascico  sulle
imbarcazioni operanti nell'areale marittimo di Lampedusa e delle zone
limitrofe, da sottoporre alla rigida valutazione  dello  STECF  della
Commissione europea; 
  Considerato che la richiesta avanzata  dalle  13  unita'  da  pesca
iscritte nei RR.NN.GG. di Lampedusa e' finalizzata esclusivamente  ad
ottenere la possibilita' di  continuare  a  svolgere  l'attivita'  di
pesca con il sistema strascico; 
  Tenuto conto che sussistono gli interessi ed i presupposti, nonche'
le condizioni necessarie alla concessione di  una  ulteriore  proroga
all'attivita' di pesca con il sistema a strascico  a  favore  dei  13
pescherecci iscritti nell'elenco allegato al decreto ministeriale  26
luglio 2012, finalizzata, altresi', a verificare il grado di coesione
con le imprese che utilizzano diversi sistemi di pesca in conformita'
alle comuni regole di gestione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' prorogata, sino  al  31  dicembre  2019,  per  le  13  unita'
iscritte  nei  RR.NN.MM.GG.  dell'Ufficio  marittimo  di   Lampedusa,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema
strascico,  identificato,  ai   sensi   dell'art.   2   del   decreto
ministeriale 26 gennaio 2012, in reti a strascico a divergenti  (OTB)
sfogliare-rapidi (TBB), reti gemelle a divergenti (OTT). 
  2. L'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa e' legittimato  a
prorogare la suddetta autorizzazione, in  allegato  alla  licenza  di
pesca. 
  3. Per il periodo di validita' dell'autorizzazione,  le  unita'  in
questione devono operare esclusivamente con gli attrezzi di pesca  di
cui al comma 1 del presente articolo,  previa  rinuncia  scritta,  in
carta semplice, delle singole imprese interessate, all'utilizzo degli
altri sistemi/attrezzi di pesca consentiti con la licenza.