IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli che prevede, tra l'altro, all'art.  49,
un sostegno sul costo dei premi assicurativi versati dai produttori a
copertura delle perdite  causate  da  condizioni  climatiche  avverse
assimilabili alle calamita' naturali; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, recante, tra  l'altro,  modifiche  al
regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo  sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  e,  in
particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita'  e  termini
per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 6 novembre 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, con  il  quale
e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei  rischi
agricoli del 2018 e, in particolare, l'art. 5, (Determinazione  della
spesa ammessa al contributo, delle aliquote massime concedibili e del
contributo), comma 5, dove e' stabilito che «A decorrere dall'entrata
in vigore delle nuove  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio
generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima  di
danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lettera  a),
punti da 1  a  4,  sono  adeguate,  automaticamente,  ai  valori  ivi
previsti»; nonche' l'art. 7 (modifiche al piano); 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla  Commissione  europea  con  decisione  n.  C(2015)8312  del  20
novembre 2015, modificato da ultimo con  decisione  n.  C(2017)  7525
dell'8  novembre  2017,  ed  in  particolare  la   sottomisura   17.1
«Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»; 
  Considerato che il regolamento  (UE)  n.  2393/2017  ha  modificato
alcune condizioni riguardanti le polizze  assicurative  agevolate  ai
sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare  la  soglia
minima di danno al di sopra della quale  scatta  il  risarcimento  e'
stata ridotta dal 30% al 20% e  l'aliquota  massima  di  sostegno  e'
stata aumentata dal 65% al 70%, mentre non ha variato  le  condizioni
delle polizze assicurative agricole a copertura dei  rischi  sull'uva
da vino, agevolate nell'ambito  delle  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013, ai sensi del quale la soglia minima di danno al di
sopra della quale scatta il risarcimento e' fissata al 30%; 
  Considerato che e' in corso una modifica del Programma di  sviluppo
rurale nazionale per il recepimento  delle  disposizioni  di  cui  al
citato regolamento (UE) n. 2393/2017; 
  Tenuto  conto  che  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5,  del  piano
assicurativo 2018, a seguito dell'approvazione del  regolamento  (UE)
n. 2397/2017 le aliquote di sostegno e la  soglia  di  danno  vengono
automaticamente adeguate rispettivamente ai valori del 70% e del  20%
e che, per le polizze  assicurative  agevolate  relative  all'uva  da
vino, finanziate ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n.  1308,
la soglia di danno e' del 30%; 
  Ritenuto opportuno, pertanto,  nelle  more  della  conclusione  del
processo di modifica del  Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale,
adeguare le aliquote di sostegno e la soglia di danno per  assicurare
l'ottimale svolgimento della campagna assicurativa 2018; 
  Ritenuto  inoltre  opportuno,  per  l'anno   2018,   allineare   le
condizioni per l'accesso alle agevolazioni delle polizze a  copertura
dei rischi sull'uva da vino, tra la misura assicurativa del Programma
di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 e la misura assicurativa  di
cui all'art.  49  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  compensando
l'onere derivante  dall'esigenza  di  mantenere  la  soglia  al  30%,
rispetto alla soglia 20%  prevista  per  il  resto  delle  produzioni
assicurabili,  con  un  aumento  delle  aliquote  della  clausola  di
salvaguardia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'articolo  3  del  decreto  6  novembre  2017  -  Piano
                     assicurativo agricolo 2018 
 
  1. All'art. 3 del  decreto  6  novembre  2017,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Gli  schemi  di
polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore  al  20%  da
applicare sull'intera produzione assicurata per comune, ad  eccezione
delle polizze per l'uva da vino, le quali devono prevedere una soglia
di danno superiore al 30%, e delle tipologie di polizze senza  soglia
di danno di cui al  successivo  art.  5,  comma  4,  lettera  b).  La
quantificazione del danno dovra' essere valutata con  riferimento  al
momento della raccolta come differenza  tra  rese  effettive  e  rese
assicurate tenendo conto anche della eventuale  compromissione  della
qualita'.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  L'eccezionalita'
dell'avversita' atmosferica assimilabile a calamita'  naturale,  come
definita ai sensi dell'art.  2  comma  16  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il  perito
che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da  parte
dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato  sulla
coltura e l'esistenza del nesso di casualita' tra evento/i e i danni,
anche su appezzamenti  limitrofi,  si  accerta  che  il  danno  abbia
superato il  20%  della  produzione  dell'agricoltore  per  tutte  le
colture ad esclusione dell'uva da vino, per la quale  il  danno  deve
aver superato il 30% della produzione dell'agricoltore.».