IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e, in particolare: 
    gli  articoli  4  e  13,  che  individuano,  rispettivamente,  le
componenti e le strutture operative afferenti al  Servizio  nazionale
della protezione civile; 
    l'art.  8,  che  disciplina   l'esercizio   delle   funzioni   di
coordinamento  del  Servizio  medesimo  in  capo  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  che  si  avvale  del  Dipartimento   della
protezione civile costituito in seno alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri; 
    l'art. 12, comma 2, lettera d),  che  stabilisce  che  i  comuni,
anche in forma associata, provvedano con continuita' alla  disciplina
delle modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare  in
occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni,
a supporto delle amministrazioni locali colpite; 
    il  capo  V,  che  disciplina  le  modalita'  di  integrazione  e
partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle
attivita' del Servizio nazionale, con particolare  riguardo  all'art.
32, comma 5, lettera c); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» ed in  particolare  l'art.  5,
comma 4, nella parte in cui prevede la possibilita' per i Capi  delle
strutture generali di istituire  gruppi  di  lavoro,  nominandone  il
responsabile, per l'esame di particolari questioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto
2016,  recante  «Riconduzione  dell'Organizzazione  del  Dipartimento
della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto
2017, con il quale al dott. Angelo Borrelli e'  stato  conferito,  ai
sensi degli articoli 18 e 28 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui
all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo
quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  3  luglio  1997,  n.  520  ed  e'  stata  attribuita   la
titolarita' del centro di  responsabilita'  amministrativa  n.  13  -
«Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
«Disposizioni sul patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello
Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla  legge
5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante norme di contabilita' generale  dello  Stato  in  materia  di
bilancio»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, di contabilita'  e  finanza
pubblica; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 con  la
quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla  data
dello stesso provvedimento, lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,
successivamente esteso, a seguito di  ulteriori  eventi  verificatisi
nei medesimi territori, con le delibere adottate nelle date 27  e  31
ottobre 2016 e 20 gennaio  2017,  prorogato  per  centottanta  giorni
dalla delibera adottata  in  data  10  febbraio  2017,  ulteriormente
prorogato fino al 28 febbraio 2018 dall'art. 16-sexies, comma 2,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123  e,  da  ultimo,  prorogato  per
ulteriori centottanta giorni  dalla  delibera  adottata  in  data  22
febbraio 2018; 
  Visto l'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5,  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, ove e'  disposto  che  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul Fondo finalizzato all'accelerazione  delle  attivita'
di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e  2017  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, una quota fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a
70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, possa  essere
destinata all'acquisto e manutenzione dei  mezzi  occorrenti  per  le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, rinviando
ad apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  l'individuazione  delle  modalita'  di  impiego   e   della
ripartizione delle predette risorse; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 aprile 2018, con il quale e' stata data  attuazione  all'art.  41,
comma 4, del richiamato  decreto-legge  n.  50/2017  provvedendo,  in
particolare: 
    all'individuazione delle tipologie di mezzi da  acquistare  o  da
manutenere con le risorse recate dalla  citata  disposizione,  intesi
quali specifiche  tipologie  di  materiali,  assetti  e  attrezzature
tecniche  durevoli,  necessari  per  assicurare   i   soccorsi   alla
popolazione civile, allo scopo di finalizzare  l'azione  dei  diversi
soggetti beneficiari verso il rafforzamento della risposta  nazionale
alle  emergenze,  con  particolare  evidenza  alle  azioni  volte  al
ripristino   delle   comunicazioni   e   della   fruibilita'    delle
infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non  percorribili,
nonche' di assicurare  una  effettiva  integrazione  delle  attivita'
delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile; 
    all'individuazione dei soggetti beneficiari delle citate  risorse
finanziarie, individuati tra le componenti e strutture operative  del
Servizio nazionale della protezione civile,  determinando,  altresi',
la ripartizione percentuale delle risorse; 
    alla determinazione delle  risorse  finanziarie  complessivamente
disponibili pari, rispettivamente ad euro 39,6 milioni, 70 milioni  e
70 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019; 
    alla  definizione  delle  modalita'  di  impiego  delle  predette
risorse  finanziarie  stabilendo,  in  particolare,  che   i   citati
beneficiari debbano rappresentare le loro esigenze  articolandole  in
forma  progettuale,  mediante  la  presentazione  di   programmi   di
interventi  per  l'acquisizione  o  la  manutenzione  dei  mezzi   di
prioritario interesse, evidenziando i risultati  attesi  dall'impiego
delle risorse finanziarie assegnate; 
    al  rinvio  ad  un  decreto  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per  la
definizione delle modalita' di  presentazione  dei  citati  progetti,
della  relativa  istruttoria  e  della  successiva  erogazione  delle
connesse risorse finanziarie, oltre  che  per  la  definizione  delle
opportune  forme  di  verifica  e   monitoraggio   degli   interventi
autorizzati e  di  eventuale  riprogrammazione  e  aggiornamento  dei
medesimi, prevedendo, altresi', che il medesimo Capo del Dipartimento
riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al presente decreto; 
  Visto in particolare, l'art. 3 del citato  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, che prevede che  le  risorse  finanziarie
disponibili, per ciascuna annualita', siano  trasferite  con  proprio
decreto  dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   alle
Amministrazioni centrali beneficiarie e al  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento
alle altre amministrazioni e soggetti interessati; 
  Ritenuto di procedere  alla  definizione  delle  modalita'  per  la
presentazione delle proposte progettuali, la relativa  istruttoria  e
la successiva erogazione delle risorse finanziarie allo scopo di dare
completa attuazione alle disposizioni contenute nell'art.  41,  comma
4, del richiamato decreto-legge n. 50/2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Presentazione  delle  proposte  progettuali  di  potenziamento  della
                capacita' di risposta alle emergenze 
 
  1. Le proposte progettuali per il rafforzamento della capacita'  di
risposta nazionale alle emergenze per l'utilizzo  dei  contributi  da
parte dei soggetti beneficiari individuati nell'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018,  citato
in premessa, sono trasmesse, relativamente agli importi ivi indicati,
esclusivamente mediante posta elettronica certificata,  all'indirizzo
protezionecivile@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data  del
presente decreto, per  l'intero  importo  delle  risorse  finanziarie
stanziate relativamente alle annualita' 2017 e 2018, ed entro  il  31
marzo  2019,  relativamente   alle   risorse   finanziarie   relative
all'annualita' 2019. Il Dipartimento potra' predisporre,  nell'ambito
delle   risorse   disponibili,   specifici   strumenti    informatici
accessibili ai referenti individuati ai sensi dell'art. 2,  comma  1,
lettera d), finalizzati alla tempestiva circolazione  delle  proposte
progettuali, allo scopo di favorire la piu' ampia integrazione  e  le
auspicabili sinergie operative. 
  2. Per quanto concerne le risorse destinate ad articolazioni  delle
Amministrazioni centrali per le  quali  la  finalita'  di  protezione
civile si integra  nell'ambito  di  compiti  istituzionali  riferiti,
prioritariamente, a settori diversi, le proposte progettuali dovranno
illustrare  in  modo  particolare  la   specifica   destinazione   ad
interventi coordinati nel quadro delle azioni del Servizio  nazionale
della  protezione  civile  volte  ad   assicurare   il   soccorso   e
l'assistenza alle popolazioni civili. 
  3. Per quanto concerne le risorse destinate  alle  Regioni  per  le
rispettive  colonne  mobili  di  protezione   civile,   la   proposta
progettuale di cui al comma 1 e' predisposta e trasmessa, da ciascuna
regione nel rispetto di  quanto  stabilito  dal  presente  decreto  e
secondo gli indirizzi a  tal  fine  impartiti  dalla  Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  4. Per quanto concerne  le  risorse  destinate  alle  strutture  di
protezione civile dei comuni, allo scopo di predisporre il modulo  di
supporto logistico necessario per consentire di porre  in  essere  le
attivita' di mutuo sostegno di cui all'art. 12, comma 2,  lettera  d)
del decreto legislativo n. 1 del 2018,  richiamato  in  premessa,  la
proposta progettuale di cui al comma 1 e' predisposta e trasmessa, in
forma unitaria,  dall'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,
acquisite, valutate e integrate le  proposte  presentate  dai  comuni
capoluogo di Citta' metropolitane, anche in convenzione con la Citta'
metropolitana  ovvero   con   i   comuni   dell'area   metropolitana,
finalizzate a valorizzare, altresi',  l'utilizzo  di  banche  dati  e
sistemi informativi  utili  per  assicurare  l'effettiva  continuita'
amministrativa nei territori assistiti, da presentarsi  nel  rispetto
di quanto stabilito dal presente decreto e secondo  gli  indirizzi  a
tal fine impartiti dalla citata associazione; 
  5. Per quanto concerne le proposte progettuali delle organizzazioni
di  volontariato  iscritte  nell'elenco  centrale,  e  negli  elenchi
territoriali delle regioni e province  autonome,  della  Croce  rossa
italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, il
finanziamento dei progetti a carico delle risorse finanziarie di  cui
al presente decreto non puo' superare la percentuale massima del 95%. 
  6. Per quanto concerne il Dipartimento della protezione  civile  la
proposta  progettuale  e'  predisposta  e  trasmessa  dal   Direttore
dell'Ufficio I -  Volontariato  e  risorse  del  Servizio  nazionale,
d'intesa con  il  Direttore  operativo  per  il  coordinamento  delle
emergenze e il Direttore dell'ufficio risorse umane e  strumentali  e
servizi generali di funzionamento,  per  gli  aspetti  di  rispettiva
competenza.