IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: gli articoli 4 e 13, che individuano, rispettivamente, le componenti e le strutture operative afferenti al Servizio nazionale della protezione civile; l'art. 8, che disciplina l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio medesimo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale del Dipartimento della protezione civile costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri; l'art. 12, comma 2, lettera d), che stabilisce che i comuni, anche in forma associata, provvedano con continuita' alla disciplina delle modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; il capo V, che disciplina le modalita' di integrazione e partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attivita' del Servizio nazionale, con particolare riguardo all'art. 32, comma 5, lettera c); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 4, nella parte in cui prevede la possibilita' per i Capi delle strutture generali di istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per l'esame di particolari questioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2017, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, di contabilita' e finanza pubblica; Vista la delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, successivamente esteso, a seguito di ulteriori eventi verificatisi nei medesimi territori, con le delibere adottate nelle date 27 e 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017, prorogato per centottanta giorni dalla delibera adottata in data 10 febbraio 2017, ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2018 dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, da ultimo, prorogato per ulteriori centottanta giorni dalla delibera adottata in data 22 febbraio 2018; Visto l'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ove e' disposto che a valere sulle risorse disponibili sul Fondo finalizzato all'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una quota fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, possa essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle modalita' di impiego e della ripartizione delle predette risorse; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2018, con il quale e' stata data attuazione all'art. 41, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 50/2017 provvedendo, in particolare: all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da manutenere con le risorse recate dalla citata disposizione, intesi quali specifiche tipologie di materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli, necessari per assicurare i soccorsi alla popolazione civile, allo scopo di finalizzare l'azione dei diversi soggetti beneficiari verso il rafforzamento della risposta nazionale alle emergenze, con particolare evidenza alle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della fruibilita' delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili, nonche' di assicurare una effettiva integrazione delle attivita' delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; all'individuazione dei soggetti beneficiari delle citate risorse finanziarie, individuati tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, determinando, altresi', la ripartizione percentuale delle risorse; alla determinazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili pari, rispettivamente ad euro 39,6 milioni, 70 milioni e 70 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019; alla definizione delle modalita' di impiego delle predette risorse finanziarie stabilendo, in particolare, che i citati beneficiari debbano rappresentare le loro esigenze articolandole in forma progettuale, mediante la presentazione di programmi di interventi per l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate; al rinvio ad un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalita' di presentazione dei citati progetti, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie, oltre che per la definizione delle opportune forme di verifica e monitoraggio degli interventi autorizzati e di eventuale riprogrammazione e aggiornamento dei medesimi, prevedendo, altresi', che il medesimo Capo del Dipartimento riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto; Visto in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede che le risorse finanziarie disponibili, per ciascuna annualita', siano trasferite con proprio decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali beneficiarie e al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento alle altre amministrazioni e soggetti interessati; Ritenuto di procedere alla definizione delle modalita' per la presentazione delle proposte progettuali, la relativa istruttoria e la successiva erogazione delle risorse finanziarie allo scopo di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 50/2017; Decreta: Art. 1 Presentazione delle proposte progettuali di potenziamento della capacita' di risposta alle emergenze 1. Le proposte progettuali per il rafforzamento della capacita' di risposta nazionale alle emergenze per l'utilizzo dei contributi da parte dei soggetti beneficiari individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018, citato in premessa, sono trasmesse, relativamente agli importi ivi indicati, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, per l'intero importo delle risorse finanziarie stanziate relativamente alle annualita' 2017 e 2018, ed entro il 31 marzo 2019, relativamente alle risorse finanziarie relative all'annualita' 2019. Il Dipartimento potra' predisporre, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici strumenti informatici accessibili ai referenti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), finalizzati alla tempestiva circolazione delle proposte progettuali, allo scopo di favorire la piu' ampia integrazione e le auspicabili sinergie operative. 2. Per quanto concerne le risorse destinate ad articolazioni delle Amministrazioni centrali per le quali la finalita' di protezione civile si integra nell'ambito di compiti istituzionali riferiti, prioritariamente, a settori diversi, le proposte progettuali dovranno illustrare in modo particolare la specifica destinazione ad interventi coordinati nel quadro delle azioni del Servizio nazionale della protezione civile volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni civili. 3. Per quanto concerne le risorse destinate alle Regioni per le rispettive colonne mobili di protezione civile, la proposta progettuale di cui al comma 1 e' predisposta e trasmessa, da ciascuna regione nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e secondo gli indirizzi a tal fine impartiti dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Per quanto concerne le risorse destinate alle strutture di protezione civile dei comuni, allo scopo di predisporre il modulo di supporto logistico necessario per consentire di porre in essere le attivita' di mutuo sostegno di cui all'art. 12, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 1 del 2018, richiamato in premessa, la proposta progettuale di cui al comma 1 e' predisposta e trasmessa, in forma unitaria, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, acquisite, valutate e integrate le proposte presentate dai comuni capoluogo di Citta' metropolitane, anche in convenzione con la Citta' metropolitana ovvero con i comuni dell'area metropolitana, finalizzate a valorizzare, altresi', l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuita' amministrativa nei territori assistiti, da presentarsi nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e secondo gli indirizzi a tal fine impartiti dalla citata associazione; 5. Per quanto concerne le proposte progettuali delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale, e negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, il finanziamento dei progetti a carico delle risorse finanziarie di cui al presente decreto non puo' superare la percentuale massima del 95%. 6. Per quanto concerne il Dipartimento della protezione civile la proposta progettuale e' predisposta e trasmessa dal Direttore dell'Ufficio I - Volontariato e risorse del Servizio nazionale, d'intesa con il Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze e il Direttore dell'ufficio risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento, per gli aspetti di rispettiva competenza.