IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e ss.mm.ii., recante «Riforma dell'organizzazione del  Governo  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
ss.mm.ii., che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, recante il
regolamento  sull'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visti i decreti del Ministro della salute 17  novembre  2016  e  31
gennaio  2017,  con  cui  il  prof.   Mario   Melazzini   e'   stato,
rispettivamente,   nominato   e   confermato    direttore    generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto l'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448  e
ss.mm.ii., di istituzione del flusso informativo dei dati di  vendita
dei medicinali  presso  le  farmacie  pubbliche  e  private  ai  fini
dell'assolvimento    dei    compiti    dell'Osservatorio    nazionale
sull'impiego dei medicinali (OsMed); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  15  luglio  2004,
recante «Istituzione presso l'Agenzia Italiana  del  Farmaco  di  una
banca dati  centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei
medicinali all'interno del sistema distributivo», secondo  cui  viene
effettuato il monitoraggio  complessivo  della  spesa  sostenuta  per
l'assistenza farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell'art.  15,  comma
8, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni,  dalla   legge   7   agosto   2012,   n.   135,   come
successivamente modificato dall'art. 49, comma 2-bis, lettera a), del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii.; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria per il 2007); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  31  luglio  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  2  ottobre  2007,
recante  «Istituzione  del  flusso  informativo   delle   prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto»; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.   159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo
sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  recante
«Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure
di governo della spesa farmaceutica»; 
  Visto l'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  e
ss.mm.ii, recante «Disposizioni urgenti per l'equilibrio del  settore
sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica», secondo cui,
a decorrere dall'anno 2013, l'onere a carico del  Servizio  sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'art.
5  del  decreto-legge  1  ottobre  2007,  n.  159,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222  e  successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento, al
netto degli importi  corrisposti  dal  cittadino  per  l'acquisto  di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito
dall'AIFA in base a  quanto  previsto  dall'art.  11,  comma  9,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 15, comma 4, del suddetto decreto-legge, secondo  cui,
a  decorrere  dall'anno  2013,  il  tetto  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge  1  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 3,5 per cento; 
  Visto  il  comma  8  dell'art.  15  del   piu'   volte   richiamato
decreto-legge n.  95/2012  secondo  cui,  ai  fini  del  calcolo  del
superamento del tetto della spesa farmaceutica, a decorrere dall'anno
2013,   l'AIFA    attribuisce    a    ciascuna    azienda    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  farmaci,  in  via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro
il 30 settembre successivo, un budget annuale; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e,
in particolare, l'art. 1, commi 398 e 399; 
  Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e,
in particolare, l'art. 1, commi 389, 390 e 391; 
  Vista la  determinazione  31  gennaio  2018,  n.  177,  concernente
"Attribuzione  degli  oneri  di  ripiano  della  spesa   farmaceutica
ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1,  comma  389,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del  3
febbraio 2018; 
  Vista la nota del Ministero della salute - direzione generale della
programmazione sanitaria prot. n. 20639 del 3 luglio 2017, con cui e'
stato comunicato il valore del finanziamento programmato della  spesa
farmaceutica convenzionata per l'anno 2017; 
  Visto  il  documento   recante   il   «Monitoraggio   della   spesa
farmaceutica  nazionale  e  regionale  gennaio  -  dicembre  2016   -
aggiornato», approvato dal Consiglio di amministrazione  dell'Agenzia
italiana del farmaco nel corso della seduta del 25 gennaio  2018  con
deliberazione n. 5; 
  Visto l'avviso alle aziende farmaceutiche  pubblicato  sul  portale
istituzionale dell'agenzia in data 25 maggio 2018 con  cui  e'  stato
avviato il procedimento di definizione del budget e del  ripiano  per
l'anno 2017; 
  Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA  in
data  28  giugno  2018,  con  cui  e'  stata   data   notizia   della
pubblicazione dei dati di spesa relativi all'anno 2017, aggiornati al
27 giugno 2018, a seguito del processo  di  verifica  avviato  il  25
maggio 2018 in contraddittorio con le aziende; 
  Considerato che, al fine di effettuare un approfondimento analitico
in ordine ai dati relativi ai flussi farmaceutici di cui  alla  banca
dati NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario)  e  alle  anagrafiche
anche in relazione  alla  procedura  di  determinazione  del  budget,
l'AIFA ha provveduto ad  incontrare  le  aziende  farmaceutiche  ,  a
decorrere dal 9 luglio e sino al 27 luglio 2018; 
  Considerato che, a seguito dei suddetti incontri, e' stata attivata
la possibilita' alle aziende farmaceutiche interessate di  modificare
e/o integrare i dati visionati duranti gli incontri , fase che si  e'
conclusa il 1 agosto 2018; 
  Considerato che, a fronte del riscontro fornito dalle aziende ed al
fine di pervenire alla costruzione di un dato certo da porre  a  base
dell'attribuzione del budget per l'anno  2017,  l'AIFA  ha  proceduto
all'aggiornamento della  nota  metodologica  pubblicata  in  data  28
giugno 2018, acquisendo e  recependo  le  modifiche  trasmesse  dalle
aziende farmaceutiche e,  in  particolare,  gli  aggiornamenti  delle
anagrafiche, dei valori di spesa per A.I.C. per l'anno 2016, dei dati
di ripiano relativi all'anno 2016 utilizzati; 
  Viste le note metodologiche applicative aggiornata a  agosto  2018,
recanti: 
  «Budget 2017 - Spesa farmaceutica convenzionata (ai sensi dell'art.
21, comma 18, del decreto-legge 4 giugno 2016,  n.  113,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)»; 
  «Budget 2017 - Spesa farmaceutica per acquisti  diretti  (ai  sensi
dell'art. 21, comma 18, del decreto-legge  4  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)»; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario,  procedere  all'assegnazione  dei
budget  aziendali  della  spesa  farmaceutica  convenzionata  e   per
acquisti diretti per l'anno 2017; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Assegnazione dei budget aziendali per l'anno 2017 
 
  1. Sono assegnati  i  budget  aziendali  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e per acquisti diretti per l'anno 2017. 
  2. I  dati  che  quantificano  gli  importi  di  budget  2017  sono
disponibili  nella  piattaforma  front/end  di  AIFA,  nella  sezione
dedicata, cui le aziende possono accedere  con  le  credenziali  loro
appositamente rilasciate dall'AIFA. 
  3. Sul sito istituzionale  dell'AIFA,  nell'area  servizi  on-line,
sono  altresi'  disponibili  le  note  metodologiche  concernenti  le
modalita' utilizzate per la determinazione dei  budget  aziendali  di
cui al comma 1.