IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016,
n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436,
del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27
maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto
2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017,  n.
489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26  gennaio
2018, 510 del 27 febbraio 2018, 518 del 4 maggio 2018, nonche' n. 535
del  26  luglio  2018,  recanti  ulteriori  interventi   urgenti   di
protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi  calamitosi  in
rassegna; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita',
delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita'
avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le
ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
simici del 2016 e  del 2017»,  convertito,  con  modificazioni  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato
fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,
che ai sensi dell'art.  16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto  2017,  n.  123,  ha
prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 
  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che  all'art.  1  ha
stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al  31  dicembre
2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite  complessivo  di
euro 300 milioni; 
  Visto  il   parere   favorevole   reso   dall'Autorita'   nazionale
anticorruzione con nota prot. 24398  del  16  marzo  2018  in  ordine
all'ammissibilita' delle deroghe al decreto legislativo n. 50/2016; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ulteriori disposizioni 
               per garantire l'assistenza alloggiativa 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14  del  decreto-legge  n.
8/2017, al fine di garantire l'assistenza abitativa alla  popolazione
colpita dagli eventi sismici in rassegna  e  un  ridotto  consumo  di
suolo, il comune  di  Pieve  Torina  e'  individuato  quale  soggetto
attuatore per la realizzazione nel medesimo Comune,  in  luogo  delle
SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 394/2016,  di  strutture  abitative  e  connesse
opere di urbanizzazione da destinare temporaneamente ai soggetti che,
al  momento  degli  eventi  sismici,  dimoravano   in   un'abitazione
dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida  soluzione
o ubicata in zona rossa, purche' i costi  di  realizzazione  di  tali
strutture  abitative  risultino   economicamente   piu'   vantaggiosi
rispetto a quelli necessari per la  realizzazione  delle  citate  SAE
oltre che congrui con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia
residenziale  pubblica  ed  alle  quotazioni  dell'Osservatorio   del
mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. 
  2. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  il  comune  di
Amandola e' individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione
nel  medesimo  Comune,  in  luogo  delle  SAE  di  cui   all'art.   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394/2016, di strutture abitative e connesse opere  di  urbanizzazione
da destinare temporaneamente ai soggetti che, al momento degli eventi
sismici, dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile  con  esito
di tipo E o F non di  rapida  soluzione  o  ubicata  in  zona  rossa,
purche'  i  costi  di  realizzazione  di  tali  strutture   abitative
risultino economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli necessari
per  la  realizzazione  delle  citate  SAE  oltre  che  congrui   con
riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica
ed  alle  quotazioni  dell'Osservatorio   del   mercato   immobiliare
dell'Agenzia delle entrate. 
  3. La Regione Marche  provvede  all'approvazione  dei  progetti  di
realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2 comprensivi della
relativa quantificazione economica  per  l'importo  massimo  di  euro
2.667.600,00 oltre IVA (euro  586.872,00)  per  il  comune  di  Pieve
Torina e di euro 3.150.000,00 oltre  IVA  (euro  693.000,00)  per  il
comune di Amandola, dandone tempestiva comunicazione al  Dipartimento
della protezione civile. 
  4. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione cui ai  commi
1 e 2 i Comuni di Pieve Torina ed Amandola sono autorizzati ad  agire
con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3  dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016. 
  5. Le strutture abitative e le connesse  opere  di  urbanizzazione,
realizzate in luogo delle SAE, sulla base di apposita valutazione  di
convenienza  fornita  dai   comuni   interessati,   dovranno   essere
realizzate entro e non oltre 8 mesi  decorrenti  dalla  pubblicazione
della  presente  ordinanza.  In   caso   di   ritardata   o   mancata
realizzazione  degli  interventi  entro  tale   termine,   i   comuni
interessati provvederanno, con oneri a  carico  dei  propri  bilanci,
all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonche'  alle
spese per alloggi alternativi e ad altri oneri  connessi,  in  favore
degli aventi diritto che avrebbero  beneficiato  della  realizzazione
degli immobili di cui al presente articolo. 
  6. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di  cui  al
presente articolo provvede la regione Marche.