Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
  l'art. 2, comma 1, lettera c), il quale prevede che il  Commissario
straordinario opera una ricognizione e determina, di concerto con  le
regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni  e
stima il  relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 
  l'art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  l'art. 5, comma 2, il quale prevede che con provvedimenti  adottati
ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con  i  criteri  stabiliti
nel  medesimo  decreto,   sulla   base   dei   danni   effettivamente
verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese
occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo e per servizi  pubblici  e  privati,  e
della infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente  subito
(lettera a), ai danni alle strutture  private  adibite  ad  attivita'
sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative,
sportive e religiose (lettera d) e ai danni agli edifici  privati  di
interesse storico-artistico (lettera e); 
  l'art. 7, comma 1, lettera b), il quale prevede  che  i  contributi
per la riparazione o la ricostruzione degli  immobili  danneggiati  o
distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei  danni
effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica  1,
2  e  3  quando  ricorrano  le  condizioni  per  la  concessione  del
beneficio, a riparare, ripristinare o ricostruire  gli  immobili  «di
interesse strategico», di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  29
ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti
dall'evento sismico, aggiungendo che, per tali immobili, l'intervento
deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi  delle  vigenti  norme
tecniche per le costruzioni; 
  l'art. 14, come modificato dal decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.
148, convertito con modificazioni dalla legge  4  dicembre  2017,  n.
172, e successivamente dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale
contiene la disciplina generale  degli  interventi  di  ricostruzione
pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  15  aprile  2017,
dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall'ordinanza  10  gennaio
2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio
2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita'  immobiliari
ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24
agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19
dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 12 del  9  gennaio  2017,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2017,
dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 15 aprile  2017,  dall'ordinanza  n.  44  del  15
dicembre 2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
gennaio 2018, e dall'ordinanza 10 gennaio  2018,  n.  46,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2018,   recante
«Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
modificata dall'ordinanza n. 30  dell'8  settembre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017,  e  dall'ordinanza
n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19
del  24  gennaio  2018,  recante  «Misure  per  la  riparazione,   il
ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti
o  danneggiati  e  per  la  ripresa  delle  attivita'  economiche   e
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017,
modificata dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall'ordinanza n.  46
del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 2018, recante «Misure per  il  ripristino  con  miglioramento
sismico e la ricostruzione di immobili ad  uso  abitativo  gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far  data
dal 24 agosto 2016»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37  dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2017, modificata dall'ordinanza n. 56 del 10  maggio  2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30  maggio  2018,
recante:  «Approvazione  del  primo  programma  degli  interventi  di
ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2017, modificata dall'ordinanza n. 56 del 10  maggio  2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30  maggio  2018,
recante «Approvazione del primo piano  di  interventi  sui  beni  del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42», modificata dalle ordinanze n. 41 del 2 novembre 2017, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280   del   30   novembre   2017,   e
dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio  2018,
recante «Approvazione  del  secondo  programma  degli  interventi  di
ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016.
Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno  2017,  n.
33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e  n.  38  dell'8
settembre 2017»; 
  Rilevato che, a seguito della modifica  normativa  apportata  dalla
legge n. 172/2017 all'art. 14  del  decreto-legge  n.  189/2016,  gli
interventi di ricostruzione da eseguire sugli immobili di  proprieta'
privata adibiti ad uso pubblico, e  in  particolare  sulle  strutture
sanitarie e sugli edifici scolastici di proprieta' privata,  dovranno
essere  finanziati  con  le  procedure   di   ricostruzione   privata
disciplinate dagli articoli 6 e seguenti del  medesimo  decreto-legge
n. 189/2016, e che pertanto si rende  necessario,  in  ragione  della
diversa tipologia costruttiva dei detti  edifici  rispetto  a  quella
tipica  degli  immobili  a  uso   produttivo   o   abitativo   ovvero
dell'obbligo di adeguamento sismico imposto dal carattere  strategico
della  loro  destinazione,  definire  per   la   determinazione   dei
contributi  criteri   e   parametri   specifici   che   integrino   o
sostituiscano quelli contenuti nelle  ordinanze  gia'  in  vigore  in
materia di ricostruzione privata; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' di introdurre ulteriori regole  e
parametri specifici per gli interventi di riparazione,  ripristino  e
ricostruzione   di   edifici   di    interesse    culturale    aventi
caratteristiche costruttive peculiari, a integrazione e  modifica  di
quelli contenuti  nelle  ordinanze  gia'  in  vigore  in  materia  di
ricostruzione privata; 
  Ritenuto, ancora, che con riguardo a  tutti  gli  interventi  sopra
indicati, e' necessario individuare le tipologie di opere ammissibili
a contributo,  al  fine  di  fornire  agli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione parametri omogenei e  uniformi  per  la  determinazione
degli importi ammissibili a contributo; 
  Ritenuta, infine, la  necessita'  di  procedere  allo  stanziamento
delle risorse necessarie ad  assicurare,  per  gli  interventi  sugli
edifici di proprieta' mista pubblica e  privata,  l'erogazione  della
quota di contributo destinata a  finanziare  la  ricostruzione  della
porzione di proprieta' pubblica, per la quale a  norma  dell'art.  21
dell'ordinanza n. 19 del 2017 il contributo deve  essere  erogato  in
via  diretta  (ossia,  secondo   le   modalita'   previste   per   la
ricostruzione  pubblica),  e  preso  atto  che,  sulla  scorta  delle
indicazioni  preliminari  trasmesse  dagli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione,  i  costi  necessari  per  assicurare   la   copertura
finanziaria di detti interventi possono stimarsi allo stato  in  euro
3.000.000,00 per il corrente anno  2018,  con  riserva  di  ulteriori
finanziamenti che saranno disposti in  prosieguo  in  relazione  alle
successive esigenze; 
  Rilevato  che,  sulla  base  delle  verifiche  contabili  esperite,
risulta all'attualita' la disponibilita' della somma  suindicata  nel
Fondo per la ricostruzione di cui all'art.  4  del  decreto-legge  n.
189/2016; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 7 luglio 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  e   s.m.i.   (d'ora   innanzi   denominato
«decreto-legge»),  disciplinano  gli   interventi   di   riparazione,
ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili  con  ordinanza
sindacale,  ubicati  nei  comuni  di  cui  all'art.  1   del   citato
decreto-legge: 
  a)  edifici  in  muratura  a   destinazione   diversa   da   quella
prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento  dei  suddetti
eventi  sismici  erano  adibiti  a  funzioni  culturali,  sociali   o
religiose e risultavano dotati di uno o piu' vani di  altezza  libera
interpiano mediamente superiore a m 5 o di superficie netta in pianta
maggiore di mq 300; 
  b)  edifici  in  muratura  a   destinazione   diversa   da   quella
prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento  dei  suddetti
eventi sismici erano adibiti a usi diversi da  quelli  indicati  alla
lettera a) e risultavano dotati di uno o piu' vani di altezza  libera
interpiano mediamente superiore a m 15; 
  c) edifici i quali, anche se non dotati  delle  caratteristiche  di
cui alle lettere a) e b),  al  momento  degli  eventi  sismici  erano
adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo,
la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e
socio-sanitarie e a caserme. 
  2. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente
ordinanza i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  degli
edifici di cui al comma 1.