Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera c), il quale prevede che il Commissario straordinario opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 5, comma 2, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e della infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a), ai danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose (lettera d) e ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico (lettera e); l'art. 7, comma 1, lettera b), il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, aggiungendo che, per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; l'art. 14, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successivamente dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale contiene la disciplina generale degli interventi di ricostruzione pubblica; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, e dall'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 30 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, modificata dall'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante: «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, modificata dall'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», modificata dalle ordinanze n. 41 del 2 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017»; Rilevato che, a seguito della modifica normativa apportata dalla legge n. 172/2017 all'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016, gli interventi di ricostruzione da eseguire sugli immobili di proprieta' privata adibiti ad uso pubblico, e in particolare sulle strutture sanitarie e sugli edifici scolastici di proprieta' privata, dovranno essere finanziati con le procedure di ricostruzione privata disciplinate dagli articoli 6 e seguenti del medesimo decreto-legge n. 189/2016, e che pertanto si rende necessario, in ragione della diversa tipologia costruttiva dei detti edifici rispetto a quella tipica degli immobili a uso produttivo o abitativo ovvero dell'obbligo di adeguamento sismico imposto dal carattere strategico della loro destinazione, definire per la determinazione dei contributi criteri e parametri specifici che integrino o sostituiscano quelli contenuti nelle ordinanze gia' in vigore in materia di ricostruzione privata; Ritenuta, altresi', la necessita' di introdurre ulteriori regole e parametri specifici per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici di interesse culturale aventi caratteristiche costruttive peculiari, a integrazione e modifica di quelli contenuti nelle ordinanze gia' in vigore in materia di ricostruzione privata; Ritenuto, ancora, che con riguardo a tutti gli interventi sopra indicati, e' necessario individuare le tipologie di opere ammissibili a contributo, al fine di fornire agli Uffici speciali per la ricostruzione parametri omogenei e uniformi per la determinazione degli importi ammissibili a contributo; Ritenuta, infine, la necessita' di procedere allo stanziamento delle risorse necessarie ad assicurare, per gli interventi sugli edifici di proprieta' mista pubblica e privata, l'erogazione della quota di contributo destinata a finanziare la ricostruzione della porzione di proprieta' pubblica, per la quale a norma dell'art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017 il contributo deve essere erogato in via diretta (ossia, secondo le modalita' previste per la ricostruzione pubblica), e preso atto che, sulla scorta delle indicazioni preliminari trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione, i costi necessari per assicurare la copertura finanziaria di detti interventi possono stimarsi allo stato in euro 3.000.000,00 per il corrente anno 2018, con riserva di ulteriori finanziamenti che saranno disposti in prosieguo in relazione alle successive esigenze; Rilevato che, sulla base delle verifiche contabili esperite, risulta all'attualita' la disponibilita' della somma suindicata nel Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016; Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 luglio 2018; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d'ora innanzi denominato «decreto-legge»), disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale, ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge: a) edifici in muratura a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento dei suddetti eventi sismici erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose e risultavano dotati di uno o piu' vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a m 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300; b) edifici in muratura a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento dei suddetti eventi sismici erano adibiti a usi diversi da quelli indicati alla lettera a) e risultavano dotati di uno o piu' vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a m 15; c) edifici i quali, anche se non dotati delle caratteristiche di cui alle lettere a) e b), al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme. 2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1.