Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e  del
turismo esaminata la domanda intesa ad ottenere la  protezione  della
denominazione «Olio di Roma» come indicazione geografica protetta, ai
sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012, presentata  dalla  Organizzazione  di
produttori olivicoli Latium societa' cooperativa agricola a  r.l.  ed
acquisito inoltre il  parere  della  Regione  Lazio,  esprime  parere
favorevole  sulla  stessa  e  sulla  proposta  di   disciplinare   di
produzione nel testo di seguito riportato. 
    Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla
presente proposta, dovranno pervenire al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e  del  turismo -  Dipartimento  delle
politiche competitive della  qualita'  agroalimentare  dell'ippica  e
della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX  Settembre  n.  20  -
00187  Roma  -  entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente proposta, dalle  sole  persone  fisiche  o  giuridiche
aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata
documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni  di
cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo  1  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostrano che  la  registrazione  del  nome  proposto  e'
contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o  4  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto  danneggia
l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di
cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera  a)  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere  che
il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico. 
    Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la  procedura
prevista dal decreto ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari. 
 
 
            Disciplinare di produzione della indicazione 
                 geografica protetta «Olio di Roma» 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
  L'Indicazione geografica protetta  «Olio  di  Roma»,  e'  riservata
all'olio extra vergine di oliva rispondente  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.