IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante
disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  21  luglio  2011,  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 9 settembre 2011; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2013; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e  modifica
dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica
dell'ordinanza 21  luglio  2011,  recante  ordinanza  contingibile  e
urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009,
concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2014; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga
dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208
dell'8 settembre 2015; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016,  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209
del 7 settembre 2016; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 28 agosto 2017; 
  Considerata la necessita'  di  censire  a  livello  nazionale  tali
manifestazioni al  fine  di  effettuare  la  valutazione  dei  rischi
relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali impiegati; 
  Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita'  di  prevenzione
alla  luce   dei   risultati   ottenuti   negli   anni   di   vigenza
dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del  numero  di
incidenti durante le manifestazioni; 
  Considerato  che  talune  regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa  organica  in  materia,  regolamentare  il  settore   delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati equidi; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 1°  agosto  2017,
e' prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data  del  29
agosto 2018. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 luglio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2886