LA COMMISSIONE REGIONALE 
               per il patrimonio culturale del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136,  137,
138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 giugno 2014 n. 89»; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse  pubblico,
ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497  e  degli
articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n.  1357,  dell'area
sita nell'allora comune di Donada (Rovigo), ora comune di Porto Viro,
denominata «Biotopi con entita' contermini  in  comune  di  Donada  e
dell'Isola Cavallari», catastalmente individuata al cessato comune di
Donada, censuario di Donada, interi fogli catastali numeri 20 (venti)
- 18 (diciotto) - 19 (diciannove) - 25 (venticinque) - 26  (ventisei)
e 27 (ventisette),  assunta  dalla  Commissione  provinciale  per  la
protezione delle bellezze naturali  della  Provincia  di  Rovigo  con
verbale di seduta del 24 aprile 1974, ed  affissa  all'albo  pretorio
del Comune di Donada (Rovigo) in data 11 luglio 1974, per  i  novanta
giorni successivi; 
  Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 3  della
legge n. 1497/1939, rispettivamente: 1)  dal  sig.  Emilio  Penso  di
Chioggia, con atto del 30  settembre  1974;  2)  dalla  sig.ra  Elena
D'Elia Boscolo Lisetto di Padova, con atto del 4 ottobre 1974; 3) dal
sig. Vittorio Smeraldi, amministratore  della  Compagnia  Immobiliare
Valliva s.r.l. di Chioggia, con atto  del  4  ottobre  1974;  4)  dal
Comune di Chioggia, con atto del 10 ottobre 1974; 
  Viste le controdeduzioni dell'allora  Soprintendenza  ai  Monumenti
del Veneto in Venezia di cui alla nota  prot.  4529  del  22  gennaio
1975, in merito alle osservazioni presentate, che  escludono  effetti
favorevoli a revocare la proposta di vincolo, in quanto «nel  riunire
le argomentazioni dei  suddetti  ricorsi  riferentesi  alla  suddetta
proposta di vincolo,  gli  interessati  pur  riconoscendo  valide  le
considerazioni della Commissione Provinciale di Rovigo, relativamente
al  vasto  comprensorio  vallivo  che   costituisce   una   rilevante
attrattiva ambientale, nello stesso tempo asseriscono che le valli da
pesca non siano un elemento naturale,  ma  bensi'  dovute  ad  una  e
costante,  attiva  opera  del  lavoro   umano,   allo   scopo   della
sopravvivenza  economica  sociale.  I  ricorrenti  paventano  che  la
proposta di vincolo  comprometta  l'esecuzione  di  quei  particolari
lavori tecnici, i quali, per la natura dell'ambiente,  si  presentano
estremamente urgenti e di rapida effettuazione  al  fine  di  evitare
gravi danni sia dal punto di vista socio-economico che paesistico.  A
tal fine, si fa presente che eventuali progetti di  qualsiasi  genere
di  lavoro  venissero  presentati  in  tempo  utile  alla  competente
Soprintendenza, fondamentalmente motivati, ogni  richiesta  avra'  la
sua giusta e sollecita considerazione risolutiva. Si ritiene, quindi,
assurdo che i ricorrenti chiedano la  depennazione  delle  rispettive
proprieta' dal vasto comprensorio di cui al verbale 14/4/74 [24/4/74,
n. d.r.], contenente una  esplicita  e  significativa  argomentazione
illustrativa effettivamente determinante e comprovante sostanziali  e
fondamentali motivi sulla  necessita'  di  tutelare  il  comprensorio
stesso secondo la perimetrazione stabilita e deliberata a maggioranza
di voti. A titolo informativo ed a maggiore  conferma  sulla  estrema
necessita'  di  assoggettare  alla  legge  paesaggistica   tutto   il
comprensorio vallivo in  discussione,  si  ricorda  la  consultazione
della pubblicazione "Per il Grande Parco Naturale  del  Delta"  della
Casa  Editrice  "Il  Gerione"  1973,  contenente   tutti   gli   atti
riguardanti il Convegno "Italia Nostra" tenutosi in Rovigo  il  10-11
giugno 1972 a seguito del quale un disegno  di  legge  del  Consiglio
Regionale Veneto di Italia Nostra e' gia' stato presentato al  Senato
per l'attuazione di detto parco. In definitiva, tutti i  settori  dei
rispettivi predetti proprietari ricorrenti non possono essere esclusi
dal vasto comprensorio in questione, poiche' si verrebbe  a  menomare
gravemente  l'integrale  aspetto  vallivo  con  le  sue   particolari
caratteristiche naturali; non e' detto che il  vincolo  impedisca  la
valorizzazione turistica, ma  bensi'  contribuisce  ad  avvalorare  e
migliorare tutto cio' che la  natura  offre  all'uomo.  In  merito  a
quanto esposto dal Sindaco di Comune  di  Donada  con  atto  10/X/74,
circa la richiesta di stralciare dal vincolo l'area che interessa  il
progetto per la sistemazione del tratto del Po di Levante dalla  foce
al ponte sulla "SS. Romea", per la realizzazione di un porto  canale,
questa Soprintendenza, come gia' espresso nel  verbale  in  contesto,
ritiene oltremodo opportuno che tale settore sia mantenuto come parte
inscindibile di tutto il comprensorio vallivo sottoposto  alla  legge
29/6/39 n. 1497. Non e' detto che se esiste un piano di zona in corso
di approvazione all'Ente Regione ed  un  programma  di  fabbricazione
gia' approvato, detto vincolo incida  su  tali  elaborati;  viceversa
dovra' esserci una reciproca e ragionata collaborazione per una  piu'
adeguata disciplina secondo lo spirito delle  competenti  leggi.  Nel
trasmettere, in allegato alla  presente,  i  ricorsi  di  cui  sopra,
questo Ufficio e' del parere di procedere sul mantenimento di  quanto
deliberato dalla Commissione Provinciale di Rovigo»; 
  Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico  in  argomento,  come  da  verbale  di
seduta in data 28 giugno 2012 del Comitato tecnico per  il  paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del Piano  paesaggistico  regionale  di
cui al Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in  funzione
dei vari ambiti paesaggistici; 
  Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in
adunanza plenaria; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  di  tale   proposta   e'   stata
continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come  comunicato
dalla Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e  paesaggio  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza con  nota  prot.  17692  del  13
luglio 2018, che la zona del Delta del Po  nei  Comuni  di  Rosolina,
Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po  risulta  vincolata  ai
sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1985, e che permangono  nella
medesima  i  valori  paesaggistici  riconosciuti   dalla   suindicata
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 17074 del  9  luglio  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere  informativa  al
Comune di  Porto  Viro  (Rovigo)  del  fatto  che  il  Ministero  sta
procedendo  al  perfezionamento  del  suindicato   provvedimento   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio  2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno  procedere  al
perfezionamento di altre proposte di propria competenza; 
  Considerato l'obbligo,  da  parte  dei  proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  ed  aree  ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia  stato  dichiarato  il  notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili  ed  aree,
ne' di introdurvi modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla  Regione  o
all'ente da essa delegato  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  riguardo
agli interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano
intraprendere, salvo i casi di  esonero  da  detto  obbligo  previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata nel
citato verbale della seduta del  24  aprile  1974  della  Commissione
provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia
di Rovigo: 
    a nord, canale Po di Levante (parte); 
    ad est, mare Adriatico (parte); 
    a sud, biotopi-stagni da  pesca  siti  nel  comune  di  Contarina
(parte) e territorio in comune di Donada (parte); 
    ad ovest, territorio del comune di Donada (parte); 
  Considerato che detta area, delimitata  come  nell'unito  elaborato
grafico, conserva il notevole interesse pubblico di  cui  all'art.  1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e agli articoli 9 e 10 del  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti  motivi  indicati  nel
verbale  della  Commissione  provinciale  per  la  protezione   delle
bellezze naturali della Provincia di  Rovigo,  nella  seduta  del  24
aprile 1974: 
    «il complesso di beni  culturali-territoriali  del  Delta  Padano
sopra individuati uniscono alla singolare bellezza  paesaggistica  il
pregio della  rarita'.  E'  infatti  universalmente  riconosciuta  da
organismi scientifici e culturali altamente qualificati,  italiani  e
stranieri  e  dalle  stesse  autorita'  politiche  e   amministrative
italiane, l'eccezionale importanza  che  gli  ultimi  ambienti  umidi
sopravvissuti  all'intervento  distruttivo  dell'uomo  rivestono  sia
sotto il profilo paesaggistico, sia dal  lato  scientifico-ecologico.
In   particolare   i   beni   sopradescritti   compresi   nell'ambito
territoriale del  comune  di  Donada  costituiscono  ambienti  ancora
intatti caratterizzati:  dalla  emergenza  dell'elemento  idrico,  da
cordoni marginali e distese litoranee, da macchie  boscose  (presenti
queste ultime nella valle Bagliona), da una presenza di specie  ormai
rare nel nostro Paese sotto il profilo ornitico come  la  Folaga,  il
Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione,  il  Codone,  la
Canapiglia,  e  di  interessanti  esemplari  dal   punto   di   vista
botanico-floristico come: Limonium vulgare, Inula crithmoides, Obione
portulacoides,   Aster   tripolium,   Suaeda   maritima,   Salicornia
fruticosa, Spartina Stricta, Cycloloma plathyphylium. In  particolare
l'isola denominata "Scano" (o "Scanno  Cavallari")  lingua  di  terra
originata dall'incontro  del  moto  ondoso  marino  con  la  corrente
fluviale recante il materiale d'apporto solido del cosiddetto  Po  di
Levante, costituente l'ultima propaggine sabbiosa avanzata  verso  il
mare Adriatico in protezione del nucleo  abitato  di  Porto  Levante,
racchiude in se' le caratteristiche di similari lembi dunosi insulari
con tipica vegetazione  e  rappresenta  una  morfologia  propria  del
paesaggio deltizio padano, da considerarsi,  nel  caso  concreto,  il
fulcro attorno al quale si salda  l'unita'  considerata  dell'insieme
vallivo costiero (biotopi) compresi nel comune di Donada»; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma  2,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.
171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del  23  luglio  2018,
come rilevabile dal pertinente verbale di seduta; 
  Ritenuto, pertanto, che  l'area  denominata  «Biotopi  con  entita'
contermini in comune di Donada  e  dell'Isola  Cavallari»,  sita  nel
comune di Porto Viro  (Rovigo),  in  frazione  Donada,  catastalmente
individuata nel  verbale  della  seduta  del  24  aprile  1974  della
Commissione provinciale per la  protezione  delle  bellezze  naturali
della Provincia di Rovigo al cessato comune di Donada,  censuario  di
Donada, interi fogli catastali numeri 20 (venti) - 18 (diciotto) - 19
(diciannove) - 25 (venticinque) - 26 (ventisei)  e  27  (ventisette),
come da  allegato  elaborato  grafico,  presenta  notevole  interesse
pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136,comma 1, lettera c)
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
                              Dichiara: 
 
  che l'area denominata «Biotopi con entita' contermini in Comune  di
Donada e  dell'isola  Cavallari»,  sita  nel  comune  di  Porto  Viro
(Rovigo), in frazione Donada,  come  individuata  nel  verbale  della
seduta del 24  aprile  1974  della  Commissione  provinciale  per  la
protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo  di  cui
alla proposta di dichiarazione in premessa e nell'allegato  elaborato
grafico, presenta notevole interesse pubblico  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n.  42  e  rimane  quindi  sottoposta  a   tutte   le
disposizioni di tutela  contenute  nella  parte  Terza  del  predetto
decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
del Veneto. 
  L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale  per
la protezione delle bellezze naturali della Provincia di  Rovigo,  di
cui  all'allegato  elenco,  fanno  parte  integrante   del   presente
provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  la  Soprintendenza  archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Verona,  Rovigo  e  Vicenza
provvedera' alla trasmissione al Comune di Porto  Viro  (Rovigo)  del
numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione,
unitamente al relativo elaborato grafico, ai  fini  dell'adempimento,
da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art.  140,
comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto. 
    Venezia, 23 luglio 2018 
 
                                                  Il Presidente       
                                          della Commissione regionale 
                                                    Azzollini         
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
 
    Il  testo  integrale  del  decreto,  comprensivo  di  tutti   gli
allegati, e' pubblicato  sul  sito  del  Segretariato  regionale  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  Veneto
all'indirizzo     www.veneto.beniculturali.it      nelle      sezioni
Amministrazione   Trasparente   e   Piano   paesaggistico   >    Aree
paesaggistiche di notevole interesse pubblico.