LA COMMISSIONE REGIONALE 
               per il patrimonio culturale del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136,
137, 138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse  pubblico,
ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  e  degli
articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n.  1357,  dell'area
sita nel Comune di Porto Tolle  (Rovigo)  denominata  «Biotopi-stagni
con entita' immobiliari  contermini  compresi  nel  Comune  di  Porto
Tolle», catastalmente individuata al Comune di Porto Tolle, censuario
di Ca' Venier, interi fogli catastali numeri I (uno) - II (due) - III
(tre) - IV (quattro) - IX (nove) - X (dieci) - XIV (quattordici) - XV
(quindici) - XVI (sedici) e XXI (ventuno), assunta dalla  Commissione
provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia
di Rovigo con verbale di seduta del  2  settembre  1974,  ed  affissa
all'albo pretorio del Comune di  Porto  Tolle  (Rovigo)  in  data  14
ottobre 1974, per i novanta giorni successivi; 
  Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 3  della
legge n. 1497/1939, rispettivamente: 
    1) dalla sig.ra Augusta Marcozzi ved. Ravagnan, con  atto  del  7
gennaio 1975; 
    2) dal sig.  Leonzio  Pizzo,  rappresentante  della  S.p.a.  «Ca'
Pasta» di Padova, con atto del 20 novembre 1974; 
    3) dal sig. Alberto Giol di Marghera ed  altri,  con  atto  senza
data; 
    4); dal geom. Angelo Bertaglia, amministratore della  S.p.a.  UVA
di Bologna, con atto del 12 dicembre 1974; 
    5) dal dott. Giuseppe Bonanno, con atto del 31 dicembre 1974; 
  Viste le controdeduzioni dell'allora  Soprintendenza  ai  monumenti
del Veneto in Venezia di cui alla nota prot. 3233  del  19  settembre
1975, in merito alle osservazioni presentate  che  escludono  effetti
favorevoli a revocare la proposta di vincolo:  infatti,  «poiche'  le
argomentazioni lamentate dai succitati ricorrenti  sono  tutte  dello
stesso tenore, si controdeduce quanto segue: non e' detto che  se  le
valli dei rispettivi  proprietari  sono  dovute  all'opera  dell'uomo
debbano  considerarsi  zone  isolate  dal  comprensorio  proposto   a
vincolo; anche l'uomo contribuisce  alla  conservazione  tradizionale
dell'ambiente, migliorandolo, talvolta,  nel  suo  esteriore  aspetto
paesaggistico. Su questo punto, si fa presente che il contesto  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, fra  l'altro,  prevede  «la  spontanea
concordanza e fusione fra l'espressione della  natura  e  quella  del
lavoro umano». Naturalmente, secondo la natura stessa, le  valli  dei
ricorrenti vengono a far parte integrante del caratteristico panorama
vallivo. Per quanto riguarda il  citato  art.  9  del  regolamento  3
giugno 1940, n. 1357, da parte degli oppositori, e' implicito che  la
Commissione provinciale nel corso  della  delibera  ha  tenuto  conto
anche di  detta  norma  e,  precisamente  di  conciliare  l'interesse
pubblico con quello privato. A tal fine, qualsiasi genere di  lavoro,
inerente la manutenzione delle valli, dovra'  essere  preventivamente
presentato alla competente Soprintendenza che certamente terra' nella
massima considerazione, sia dal lato economico  che  sociale,  sempre
nei limiti dettati dalla predetta legge. Questa Soprintendenza, visti
i motivi esposti dagli interessati, avverso il vincolo  proposto,  e'
del  parere  che  il  provvedimento  stesso,  come  delimitato  dalla
Commissione  provinciale  di  Rovigo,  segua  ulteriormente  il   suo
regolare iter amministrativo»; 
  Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico  in  argomento,  come  da  verbale  di
seduta in data 26 luglio 2012 del Comitato tecnico per  il  paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del Piano  paesaggistico  regionale  di
cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in  funzione
dei vari ambiti paesaggistici; 
  Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13, del Consiglio  di  Stato
in adunanza plenaria; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  di  tale   proposta   e'   stata
continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come  comunicato
dalla Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e  paesaggio  per  le
Province di Verona, Rovigo e Vicenza con  nota  prot.  17692  del  13
luglio 2018, che la zona del delta del Po  nei  Comuni  di  Rosolina,
Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po  risulta  vincolata  ai
sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985, e che permangono nella
medesima  i  valori  paesaggistici  riconosciuti   dalla   suindicata
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 17074 del  9  luglio  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di
Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere  informativa  al
Comune di Porto  Tolle  (Rovigo)  del  fatto  che  il  Ministero  sta
procedendo  al  perfezionamento  del  suindicato   provvedimento   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio  2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno  procedere  al
perfezionamento di altre proposte di propria competenza; 
  Considerato l'obbligo,  da  parte  dei  proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  ed  aree  ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia  stato  dichiarato  il  notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili  ed  aree,
ne' di introdurvi modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla  regione  o
all'ente da essa delegato  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo
agli interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano
intraprendere, salvo i casi di  esonero  da  detto  obbligo  previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, e dall'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata: 
    a levante e a nord, dal mare Adriatico; 
    a sud, dall'asse del Po della Pila e dall'argine  di  difesa  che
lambisce il centro abitato di Ca' Zuliani; 
    a ponente, per  un  tratto  dall'argine  di  difesa  Ca'  Zuliani
Boccasette lambito dai fogli di mappa VII (sette), VIII (otto) e XIII
(tredici) del Comune di Porto Tolle, censuario di Ca' Venier e per il
restante tratto dall'asse del Po di Maistra; 
  Considerato che detta area, delimitata  come  nell'unito  elaborato
grafico, conserva il notevole interesse pubblico di  cui  all'art.  1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e agli articoli 9 e 10 del regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti  motivi  indicati  nel
verbale  della  Commissione  provinciale  per  la  protezione   delle
bellezze naturali della Provincia  di  Rovigo,  nella  seduta  del  2
settembre 1974: «Il complesso  dei  beni  culturali-territoriali  del
delta Padano  sopra  individuati  uniscono  alla  singolare  bellezza
paesaggistica il pregio  della  rarita'.  E'  infatti  universalmente
riconosciuta  da  organismi   scientifici   e   culturali   altamente
qualificati, italiani e stranieri e dalle stesse autorita'  politiche
e amministrative italiane l'eccezionale  importanza  che  gli  ultimi
ambienti umidi  sopravvissuti  all'intervento  distruttivo  dell'uomo
rivestono sia sotto il profilo paesaggistico-naturalistico,  sia  dal
lato scientifico-ecologico. In particolare  i  beni  sopra  descritti
compresi  nell'ambito  territoriale  del  Comune   di   Porto   Tolle
costituiscono  ambienti   ancora   intatti,   caratterizzati:   dalla
emergenza dell'elemento idrico,  da  cordoni  marginali,  dai  tipici
casoni di valle, da una presenza di  specie  ormai  rare  nel  nostro
Paese sotto il profilo ornitico, come la Folaga, il Germano Reale, la
Moretta, l'Alzavola, il  Fischione,  il  Codone,  la  Canapiglia.  In
questi biotopi si registrano popolamenti alcali di grande  importanza
per il nutrimento della fauna alata e popolamenti alofili marginali a
salicornie e spartina stricta. Interessanti esemplari  dal  punto  di
vista botanico-floristico sono: Limonium vulgare, Inula  crithmoides,
Obione portulacoides, Asper tripolium,  Suaeda  maritima,  Salicornia
fruticosa, Spartina stricta, specie che conferiscono al paesaggio una
peculiare nota ornamentale»; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma  2,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.
171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del  23  luglio  2018,
come rilevabile dal pertinente verbale di seduta; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  l'area  denominata  «Biotopi-stagni  con
entita' immobiliari contermini compresi nel Comune di  Porto  Tolle»,
sita nel Comune di Porto Tolle  (Rovigo),  catastalmente  individuata
nel verbale di seduta della Commissione provinciale per la protezione
delle bellezze naturali della Provincia di  Rovigo  del  2  settembre
1974, di cui in premessa, al Comune di Porto Tolle, censuario di  Ca'
Venier, interi fogli catastali numeri I (uno) - II (due) - III  (tre)
- IV (quattro) - IX (nove) - X  (dieci)  -  XIV  (quattordici)  -  XV
(quindici)  -  XVI  (sedici)  e  XXI  (ventuno),  come  dall'allegato
elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
                              Dichiara 
 
che  l'area  denominata  «Biotopi-stagni  con   entita'   immobiliari
contermini compresi nel Comune di Porto Tolle», sita  nel  Comune  di
Porto Tolle (Rovigo), come individuata nel verbale  di  seduta  della
Commissione provinciale per la  protezione  delle  bellezze  naturali
della Provincia di Rovigo del 2 settembre 1974 di cui  alla  proposta
di dichiarazione  in  premessa  e  nell'allegato  elaborato  grafico,
presenta notevole interesse pubblico  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte  le  disposizioni  di
tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione
del Veneto. 
  L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale  per
la protezione delle bellezze naturali della Provincia di  Rovigo,  di
cui  all'allegato  elenco,  fanno  parte  integrante   del   presente
provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  la  Soprintendenza  archeologia,
belle arti e paesaggio per le Province di Verona,  Rovigo  e  Vicenza
provvedera' alla trasmissione al Comune di Porto Tolle  (Rovigo)  del
numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione,
unitamente al relativo elaborato grafico, ai  fini  dell'adempimento,
da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art.  140,
comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto. 
 
    Venezia, 23 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                          della Commissione regionale 
                                                   Azzollini          
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
 
    Il  testo  integrale  del  decreto,  comprensivo  di  tutti   gli
allegati, e' pubblicato  sul  sito  del  Segretariato  regionale  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  Veneto
all'indirizzo     www.veneto.beniculturali.it,     nelle      sezioni
Amministrazione   trasparente   e   Piano   paesaggistico   >    Aree
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