LA COMMISSIONE REGIONALE 
               per il patrimonio culturale del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136,
137, 138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse  pubblico,
ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,  e
dell'art. 9, punto 5 del  regio  decreto  3  giugno  1940,  n.  1357,
dell'area sita nel Comune di Livinallongo del Col di  Lana  (Belluno)
denominata «Dolomiti  di  Fanes-Sennes»,  assunta  dalla  Commissione
provinciale per la protezione delle bellezze naturali  e  panoramiche
di Belluno con verbale di seduta del  7  febbraio  1962,  ed  affissa
all'albo  pretorio  del  Comune  di  Livinallongo  del  Col  di  Lana
(Belluno) in data 5 ottobre 1962, per i novanta giorni successivi; 
  Vista la nota di pubblicazione del Comune  di  Livinallongo,  nella
quale  si   cita   l'opposizione   alla   suindicata   proposta   con
deliberazione consiliare del Comune di Livinallongo del Col  di  Lana
(Belluno) n. 68 del 20 ottobre 1962, trasmessa alla Soprintendenza ai
monumenti di Venezia con nota prot. 3495 del  31  dicembre  1962,  ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939; 
  Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13, del Consiglio  di  Stato
in adunanza plenaria; 
  Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico  in  argomento,  come  da  verbale  di
seduta in data 13 marzo 2018 del Comitato tecnico  per  il  paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del piano  paesaggistico  regionale  di
cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in  funzione
dei vari ambiti paesaggistici; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  di  tale   proposta   e'   stata
continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come  comunicato
dalla Soprintendenza archeologia belle arti e  paesaggio  per  l'area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova  e  Treviso
con nota prot. 6022  del  2  maggio  2018,  e  che  permangono  nella
medesima  i  valori  paesaggistici  riconosciuti   dalla   suindicata
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Considerato che l'area ricade nel sito  denominato  «Le  Dolomiti»,
inserito nella lista del patrimonio UNESCO nel 1987 (IT n. 1237); 
  Vista la nota prot. 6038  del  2  maggio  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per   l'area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova  e  Treviso
ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Livinallongo del
Col di Lana (Belluno) del fatto che il Ministero  sta  procedendo  al
perfezionamento del  suindicato  provvedimento  di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio  2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno  procedere  al
perfezionamento di altre proposte di propria competenza; 
  Considerato l'obbligo,  da  parte  dei  proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  ed  aree  ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia  stato  dichiarato  il  notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili  ed  aree,
ne' di introdurvi modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla  regione  o
all'ente da essa delegato  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo
agli interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano
intraprendere, salvo i casi di  esonero  da  detto  obbligo  previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, e dall'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di  notevole  interesse  pubblico,  come  nell'allegato
elaborato grafico, e' cosi' delimitata: 
    a nord, dal confine della Provincia di Bolzano; 
    ad est, dal confine del Comune di Cortina d'Ampezzo; 
    a sud, dalla strada statale delle Dolomiti n. 48; 
    a ovest, dalla strada provinciale Arabba Corvara in Badia; 
  Considerato che detta area, delimitata  come  nell'unito  elaborato
grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui  all'art.  1,
punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art.  9,  punto  5
del regio decreto 3 giugno 1940,  n.  1357,  per  i  seguenti  motivi
indicati nel verbale della Commissione provinciale per la  protezione
delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno, nella seduta del  7
febbraio 1962: «considerata l'amenita' della suddetta  zona,  per  la
sua austera bellezza  naturale  di  ambiente  essenzialmente  alpino,
ricco  di  maestose  foreste,  fra  l'altro,  alternantesi  ad  altri
spaziosi aspetti dolomitici  di  suggestiva  attrazione,  d'interesse
pubblico, godibile da piu' punti di vista, in virtu' dell'art. 1,  n.
4 della legge 29 giugno 1939, n.  1497,  e  dell'art.  9,  n.  5  del
relativo regolamento 3 giugno 1939 [1940, n.d.r.] n. 1357»; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma  2,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.
171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del  23  luglio  2018,
come rilevabile dal pertinente verbale di seduta; 
  Ritenuto,   pertanto,   che   l'area   denominata   «Dolomiti    di
Fanes-Sennes», sita nel  Comune  di  Livinallongo  del  Col  di  Lana
(Belluno), come individuata dall'allegato elaborato grafico, presenta
notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136,
comma 1, lettere c) e d) del citato decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
 
                              Dichiara 
 
che l'area denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», sita nel Comune  di
Livinallongo del Col di Lana  (Belluno),  di  cui  alla  proposta  di
dichiarazione   in   premessa,   come    individuata    dall'allegata
planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per  gli
effetti  dell'art.  136,  comma  1,  lettere  c)  e  d)  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  rimane  quindi  sottoposta  a
tutte le disposizioni di  tutela  contenute  nella  parte  terza  del
predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione
del Veneto. 
  L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale  per
la protezione delle bellezze naturali e panoramiche  di  Belluno,  di
cui  all'allegato  elenco,  fanno  parte  integrante   del   presente
provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  la  Soprintendenza  archeologia,
belle arti e paesaggio per  l'area  metropolitana  di  Venezia  e  le
Province di Belluno, Padova e Treviso provvedera'  alla  trasmissione
al Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) del numero  della
Gazzetta Ufficiale contenente la presente  dichiarazione,  unitamente
al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del
Comune interessato, di quanto  prescritto  dall'art.  dall'art.  140,
comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto. 
 
    Venezia, 23 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                          della Commissione regionale 
                                                   Azzollini          
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
 
    Il  testo  integrale  del  decreto,  comprensivo  di  tutti   gli
allegati, e' pubblicato  sul  sito  del  Segretariato  regionale  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  Veneto
all'indirizzo     www.veneto.beniculturali.it,     nelle      sezioni
Amministrazione   trasparente   e   Piano   paesaggistico   >    Aree
paesaggistiche di notevole interesse pubblico.