IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.
326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati
dal  Servizio  sanitario  nazionale  tra  Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determinazione n. 770/2018 dell'11 maggio 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  122  del  28
maggio 2018, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189,  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista  la  domanda   con   la   quale   la   societa'   Mundipharma
Pharmaceuticals S.r.l. ha chiesto la classificazione della confezione
con A.I.C. n. 046106011/E; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 9 aprile 2018; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del  27
giugno 2018; 
  Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  HERZUMA  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
  carcinoma mammario; 
  carcinoma mammario metastatico: 
      «Herzuma» e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con
carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
  in monoterapia per il trattamento di pazienti  che  hanno  ricevuto
almeno due regimi chemioterapici  per  la  malattia  metastatica.  La
chemioterapia  precedentemente  somministrata  deve  aver   contenuto
almeno una antraciclina e un  taxano,  tranne  nel  caso  in  cui  il
paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I  pazienti  positivi  al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
  in associazione al paclitaxel per il trattamento  di  pazienti  che
non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica
e per i quali non e' indicato il trattamento con antracicline; 
  in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non
sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica; 
  in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel  trattamento  di
pazienti in postmenopausa affetti da MBC  positivo  per  i  recettori
ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab; 
    carcinoma mammario in fase iniziale: 
      «Herzuma» e' indicato nel trattamento di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
  dopo  chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante   o   adiuvante)   e
radioterapia (se applicabile); 
  dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide,  in
associazione a paclitaxel o docetaxel; 
  in  associazione  a  chemioterapia  adiuvante   con   docetaxel   e
carboplatino; 
  in associazione a chemioterapia neoadiuvante,  seguito  da  terapia
con «Herzuma» adiuvante, nella malattia localmente avanzata  (inclusa
la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm; 
      «Herzuma» deve  essere  utilizzato  soltanto  in  pazienti  con
carcinoma mammario metastatico  o  in  fase  iniziale  i  cui  tumori
presentano iperespressione di HER2 o  amplificazione  del  gene  HER2
come determinato mediante un test accurato e convalidato; 
    carcinoma gastrico metastatico: 
      «Herzuma» in associazione a capecitabina  o  5-fluorouracile  e
cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione
gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente
sottoposti a trattamento antitumorale per  la  malattia  metastatica.
«Herzuma» deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma
gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di
HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da  un  risultato
SISH o FISH, o  definita  come  un  risultato  IHC3+.  Devono  essere
utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati. 
  Confezione: 150 mg - polvere  per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso  endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  -  150  mg  -  1
flaconcino  -  A.I.C.  n.  046106011/E  (in  base  10).   Classe   di
rimborsabilita': H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 512,33. Prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 845,54. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture  pubbliche,
comprese le strutture sanitarie private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale. 
  La  classificazione  di  cui  alla   presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Herzuma» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn).