IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI,FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007,  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   relativo   alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti  biologici  che
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre  2008,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007; 
  Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato  e  sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1831/2003  e  che
abroga  le  direttive  79/373/CEE  del  Consiglio,  80/511/CEE  della
Commissione, 82/471/CEE  del  Consiglio,  83/228/CEE  del  Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio,  93/113/CE  del  Consiglio  e  96/25/CE  del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari, che  abroga  le  direttive  del  Consiglio  n.
79/117/CEE e n. 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1200/2009  della  Commissione  del  30
novembre  2009,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   recante
disposizioni di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1166/2008,
relativo alle indagini  sulla  struttura  delle  aziende  agricole  e
all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i
coefficienti di conversione in unita' di bestiame  e  le  definizioni
delle caratteristiche; 
  Visto regolamento di esecuzione (UE)  2017/1185  della  Commissione
del 20 aprile 2017 recante modalita' di applicazione dei  regolamenti
(UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per  quanto  riguarda  le  notifiche  alla  Commissione  di
informazioni e documenti e che modifica e abroga  alcuni  regolamenti
della Commissione; 
  Visti il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in
legge 21 dicembre 1931, n. 1785, il  regio  decreto-legge  11  agosto
1933, n. 1183 convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e  s.m.i.
e il regio decreto-legge 12 ottobre 1939,  n.  1682,  convertito  con
modificazioni in legge 29 aprile 1940, n. 497; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativa alle nuove norme in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che  disciplina
l'immissione in commercio dei prodotti  fitosanitari  destinati  alla
protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146  recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa  alla
protezione degli animali negli allevamenti; 
  Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n.  75,  e  successive
modifiche e integrazioni, sulla revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti; 
  Visto il decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Vista la legge 28  luglio  2016,  n.  154  «Deleghe  al  Governo  e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» ed  in
particolare   l'art.   7   sulle   disposizioni   per   il   sostegno
dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,
n. 55, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290,  per  la  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione,  alla  immissione  in
commercio  e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi
coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17; 
  Visto il decreto ministeriale del 27 novembre  2009,  n.  18354,  e
successive modifiche e integrazioni, relativo alle  disposizioni  per
l'attuazione dei  regolamenti  (CE)  n.  834/2007,  n.  889/2008,  n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione  biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012,  n.  2049,  recante
disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11
e la gestione informatizzata della notifica di attivita'  con  metodo
biologico ai sensi dell'art. 28  del  regolamento  (CE)  n.  834  del
Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  febbraio  2012,  n.  4261,  che
disciplina  il  sistema  nazionale  di  vigilanza   sulle   strutture
autorizzate   al   controllo    delle    produzioni    agroalimentari
regolamentate; 
  Visto il decreto ministeriale  9  agosto  2012  n.  18321,  recante
«Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di
produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e
delle  importazioni  con  metodo  biologico   e   per   la   gestione
informatizzata del documento  giustificativo  e  del  certificato  di
conformita' ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28
giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto ministeriale 22  aprile  2013,  n.  4416,  recante
l'istituzione della  Commissione  tecnica  di  cui  all'art.  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n.  15130,  recante
«Istituzione della banca dati  informatizzata  delle  sementi  e  del
materiale  di  moltiplicazione  vegetativa  ottenuti  con  il  metodo
biologico e disposizioni per l'uso  di  sementi  o  di  materiale  di
moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo  di  produzione
biologico»; 
  Visto il decreto dipartimentale del 9  aprile  2013,  n.  631,  che
istituisce  presso   il   Mipaaf   il   Tavolo   tecnico   permanente
sull'agricoltura biologica con  funzioni  consultive  in  materia  di
agricoltura biologica; 
  Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324,
e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura  e/o
documentazione di sistema da parte degli Organismi di  controllo  che
effettuano attivita' di  controllo  sugli  operatori  che  producono,
preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo,  prodotti  di
cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che  abroga  i
decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007; 
  Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015,  n.  271,  concernente
l'istituzione  della  Banca  dati  nazionale  vigilanza   all'interno
dell'area riservata del SIAN; 
  Ritenuto opportuno semplificare  i  procedimenti  inerenti  l'esame
delle istanze di inserimento di nuove tipologie  di  corroboranti  ed
armonizzare le disposizioni  del  presente  decreto  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 55/2013 (articoli 1 e 17); 
  Considerato  che  la  Commissione  tecnica  di   cui   al   decreto
ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 ha  espresso  parere  favorevole
all'inserimento di quattro nuovi prodotti  nell'elenco  dei  prodotti
impiegati come corroboranti, nel corso  delle  riunioni  svoltesi  in
data 10 maggio 2016 e 20 dicembre 2016; 
  Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 4 agosto  2000,
n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per  la
tracciabilita'  e  rintracciabilita'  degli  alimenti  biologici   di
origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto,  atteso
che il quadro normativo comunitario in materia  di  tracciabilita'  e
rintracciabilita' garantisce un sistema di rintracciabilita' adeguato
anche per il sistema di produzione biologico; 
  Ritenuto opportuno rafforzare il sistema  di  tracciabilita'  nella
filiera risicola biologica utilizzando gli strumenti di  raccolta  ed
elaborazione delle informazioni sul  settore  risicolo  facenti  capo
all'Ente nazionale risi; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  redigere  un  testo  consolidato  ed
aggiornato per l'attuazione dei  regolamenti  europei  relativi  alla
produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti  biologici  volto
ad abrogare e sostituire il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n.
18354; 
  Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 19 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1) Il presente decreto contiene disposizioni per  l'attuazione  del
regolamento (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  del  28  giugno  2007
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici che abroga il regolamento (CEE) n.  2092/91,  e  successive
modifiche ed integrazioni, e del regolamento (CE) n.  889/2008  della
Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita'  di  applicazione
del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. in materia di: 
  a. Produzione vegetale; 
  b. Produzione animale; 
  c. Prodotti trasformati; 
  d. Norme di conversione; 
  e. Norme di produzione eccezionale; 
  f. Etichettatura; 
  g. Controllo; 
  h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea. 
  2) Ai fini del presente decreto si intende: 
  a. per Ministero: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della  qualita'
agroalimentare, ippiche e della  pesca,  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio  PQAI
I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; 
  b. per Organismo di controllo:  l'organismo  autorizzato  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2018. 
  3) Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento
(CE) n. 834/2007 con successivo decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Tavolo tecnico
permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma  nazionale
relativa all'etichettatura ed al controllo dei  prodotti  provenienti
da operazioni di ristorazione collettiva.  Nelle  more  dell'adozione
della  disciplina  nazionale,  le  eventuali  norme  private   devono
risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi  individuati
nell'Allegato 1 del presente decreto.