IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261:  «Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni  per  lo  sviluppo
del  mercato  interno  dei  servizi  postali  comunitari  e  per   il
miglioramento della  qualita'  del  servizio»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: «Attuazione della direttiva
2008/6/CE, per quanto riguarda il  pieno  completamento  del  mercato
interno dei servizi postali della  Comunita'»  (di  seguito  «decreto
legislativo n. 261/1999»); 
  Visto il decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201:  «Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici», convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale
e' stata disposta la soppressione  dell'Agenzia  di  regolamentazione
del settore  postale  e  il  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
inerenti risorse  finanziarie  e  strumentali  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni (di seguito «l'Autorita'»); 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di  concerto  con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
20 aprile 2000: «Contributi per  le  licenze  individuali  e  per  le
autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi
postali» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni con la quale e'  stato  approvato
il «Regolamento in materia di titoli  abilitativi  per  l'offerta  al
pubblico dei servizi postali»  riportato  nell'allegato  A  di  detta
delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 23 marzo 2015 (di
seguito «Regolamento generale»); 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  29
luglio 2015 concernente  il  «Disciplinare  delle  procedure  per  il
rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi
postali»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e  in  particolare  l'art.  1,
comma 57, lettera b) che ha disposto a  decorrere  dal  10  settembre
2017 l'abrogazione dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.  261/1999
che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale  Poste
Italiane S.p.a. i servizi  di  notifica  a  mezzo  posta  degli  atti
giudiziari di cui alla legge  n.  890/1982  e  delle  violazioni  del
codice della strada di cui all'art. 201 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni  di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», ed in particolare l'art. 201; 
  Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 4 agosto  2017,  n.  205
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Vista la delibera n.  77/18/CONS  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni del 20  febbraio  2018  con  la  quale  e'  stato
approvato il «Regolamento in materia di rilascio  delle  licenze  per
svolgere  il  servizio  di  notificazione  a  mezzo  posta  di   atti
giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.  890)
e di violazioni  del  codice  della  strada  (art.  201  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» (di seguito «Regolamento»); 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico  (di  seguito
«Ministero») e' competente al  rilascio  dei  titoli  abilitativi  in
materia di servizi postali ed a disciplinarne le relative procedure; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Procedura di rilascio delle licenza individuale speciale 
 
  1. Le licenze  individuali  speciali  disciplinate  dalla  delibera
AGCOM 77/18/CONS con la quale e' stato approvato il  «Regolamento  in
materia di  rilascio  delle  licenze  per  svolgere  il  servizio  di
notificazione a  mezzo  posta  di  atti  giudiziari  e  comunicazioni
connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del  codice
della strada (art. 201 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285)» - di seguito «Regolamento» - sono classificate  nelle  seguenti
tipologie: 
    A1 per la notificazione a mezzo posta  degli  atti  giudiziari  e
delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale; 
    A2 per la notificazione a mezzo posta  degli  atti  giudiziari  e
delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale; 
    B1 per la notificazione a mezzo posta di  violazioni  del  codice
della strada, in ambito nazionale; 
    B2 per la notificazione a mezzo posta di  violazioni  del  codice
della strada, in ambito regionale. 
  2. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1  sono
presentate alla Divisione VI -  servizi  postali  -  della  Direzione
generale   per   i   servizi   di   comunicazione   elettronica    di
radiodiffusione e postali  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
tramite raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  tramite  posta
elettronica certificata  all'indirizzo  div.06.pec@mise.gov.it  -  in
base  agli   appositi   modelli   disponibili   sul   sito   internet
ministeriale. 
  3. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale  o
per il rifiuto della stessa e' di quarantacinque  giorni,  decorrenti
dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero. 
  4. Qualora la domanda non risulti completa, il termine  di  cui  al
comma 2 resta sospeso fino al ricevimento  di  quanto  richiesto  dal
Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni  dal  ricevimento
della richiesta comporta la rinuncia alla domanda. 
  5. L'offerta  del  servizio  non  puo'  essere  avviata  prima  del
rilascio della licenza individuale speciale. 
  6. Il rilascio della licenza individuale speciale  e'  soggetto  al
pagamento  di  un  contributo  a  titolo  di   rimborso   spese   per
l'istruttoria e di un contributo, da versare entro trenta giorni  dal
ricevimento del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla
permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al  primo
anno di decorrenza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  n.
261/1999.