IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio», come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita'» (di seguito «decreto legislativo n. 261/1999»); Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata disposta la soppressione dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale e il trasferimento delle funzioni e delle inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito «l'Autorita'»); Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000: «Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali» riportato nell'allegato A di detta delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 23 marzo 2015 (di seguito «Regolamento generale»); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 concernente il «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e in particolare l'art. 1, comma 57, lettera b) che ha disposto a decorrere dal 10 settembre 2017 l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261/1999 che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 e delle violazioni del codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 201; Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 4 agosto 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Vista la delibera n. 77/18/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 20 febbraio 2018 con la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» (di seguito «Regolamento»); Considerato che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Ministero») e' competente al rilascio dei titoli abilitativi in materia di servizi postali ed a disciplinarne le relative procedure; Decreta: Art. 1 Procedura di rilascio delle licenza individuale speciale 1. Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM 77/18/CONS con la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» - di seguito «Regolamento» - sono classificate nelle seguenti tipologie: A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale; A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale; B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale; B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale. 2. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1 sono presentate alla Divisione VI - servizi postali - della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo div.06.pec@mise.gov.it - in base agli appositi modelli disponibili sul sito internet ministeriale. 3. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa e' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero. 4. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda. 5. L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale. 6. Il rilascio della licenza individuale speciale e' soggetto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e di un contributo, da versare entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo anno di decorrenza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999.