IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 2011, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sul VII Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, come «nuovo inserimento» in Tabella 1 «Programma delle infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010», l'intervento «Hub portuale di Ravenna»; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Hub portuale di Ravenna», l'intervento «Hub portuale di Ravenna - I e II stralcio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a) le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; b) la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e con errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il codice dei beni culturali e del paesaggio, che all'art. 146, comma 5, prevede che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronunci la Regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela; Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, come integrata dalla successiva legge regionale 30 novembre 2009, n. 23, che, all'art. 40-decies, comma 2, prevede che le funzioni amministrative di cui, tra l'altro, al sopra richiamato art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio sono delegate ai comuni; Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2012, con la quale questo Comitato ha assegnato programmaticamente, a favore dell'allora Autorita' portuale di Ravenna, l'importo di 60 milioni di euro, imputato a carico delle risorse del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il finanziamento del 1° e 2° stralcio funzionale dell'«Hub portuale di Ravenna»; Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 2013, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della fase I (1° e 2° stralcio) dell'«Hub portuale di Ravenna - approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007» ed ha assegnato definitivamente all'allora Autorita' portuale di Ravenna l'importo di 60 milioni di euro sopra richiamato; Vista la nota 20 dicembre 2017, n. 48068, con la quale il MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Hub portuale di Ravenna - approfondimento canali Candiano e Baiona del porto di Ravenna, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007», trasmettendo la documentazione istruttoria per l'approvazione del relativo progetto definitivo; Viste le note 5 febbraio 2018, n. 3178, e 13 febbraio 2018, n. 4170, nonche' il messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2018, assunto al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica (DIPE) il 15 febbraio 2018, con il n. 927, con i quali il MIT ha integrato la suddetta documentazione istruttoria; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal citato Ministero e in particolare sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 1) che il progetto preliminare dell'hub portuale di Ravenna, relativo all'«Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007», e' stato suddiviso in due fasi, articolate complessivamente in quattro stralci singolarmente funzionali, dei quali i primi due approvati da questo Comitato con la delibera n. 98 del 2012; 2) che, a seguito di un complesso iter procedurale, sulla base di un primo progetto definitivo del 2014, il 16 ottobre 2014 l'Autorita' portuale ha inviato comunicazione individuale a tutti i soggetti privati interessati dalla procedura espropriativa; 3) che l'avviso relativo all'«avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 37/2002 e s.m.i.» e' stato pubblicato il 5 novembre 2014 sui quotidiani a diffusione nazionale «Sole 24 Ore» e «La Repubblica» e sui quotidiani a diffusione locale «Resto del Carlino» e «Corriere di Romagna», nonche' sui siti informatici dell'allora Autorita' portuale di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna; 4) che sul citato primo progetto definitivo 2014 si sono pronunciati favorevolmente la Capitaneria di porto di Ravenna, l'Agenzia delle dogane e l'Autorita' dei bacini regionali romagnoli, mentre non si sono pronunciati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP); 5) che i pareri favorevoli sul progetto definitivo 2014 della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna, del Comune di Ravenna, del Parco del delta del Po nonche' delle strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono stati superati dai pareri riferiti al progetto definitivo revisionato nel 2017; 6) che nel corso del procedimento di approvazione del progetto definitivo si sono verificate circostanze che hanno determinato l'indisponibilita' di alcune aree; 7) che, in particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha avviato un'indagine sulla gestione dei materiali presenti nelle vasche di sedimentazione da utilizzare nell'ambito del progetto e ha quindi emesso, ad aprile 2015, un decreto di sequestro probatorio per un'area privata della penisola Trattaroli e ha poi ottenuto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo; 8) che a settembre 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha emanato il decreto di revoca del suddetto sequestro preventivo e ha disposto la restituzione delle casse di colmata in penisola Trattaroli a Sapir Porto Intermodale S.p.A. (SAPIR), societa' a prevalente capitale pubblico proprietaria dei terreni in questione, interessati dalla realizzazione del futuro terminal contenitori, e di parte delle piattaforme logistiche; 9) che la Procura di Ravenna ha avviato un'indagine penale nei confronti di funzionari di comune, provincia e di soggetti privati, riguardante il procedimento urbanistico che aveva condotto all'inserimento nel Piano operativo comunale (POC) Logistica di aree il cui utilizzo era previsto nel progetto di hub portuale; 10) che a maggio 2015 SAPIR, proprietaria di parte delle aree da espropriare per la collocazione dei materiali esistenti in cassa di colmata, ha promosso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna avverso all'approvazione del Piano operativo triennale (POT 2015/2017) dell'Autorita' portuale di Ravenna per la parte relativa agli espropri; 11) che a marzo 2016 la succitata SAPIR ha presentato al Comune di Ravenna il Progetto urbanistico attuativo (PUA) Logistica 1 del POC Logistica, per consentire la collocazione finale del materiale di risulta degli escavi e la realizzazione di nuove piattaforme logistiche, e che tale presentazione ha fatto decadere il contenzioso instaurato dalla stessa societa' presso il Tribunale amministrativo regionale per contestare l'esproprio del terreno interessato; 12) che con il dissequestro dell'area destinata al nuovo terminal contenitori in penisola Trattaroli e con la presentazione del PUA sopra citato da parte di SAPIR sono state in gran parte superate le difficolta' che avevano impedito la conclusione dell'istruttoria del progetto definitivo e che l'unica incertezza ancora esistente, relativa alla qualificazione dal punto di vista urbanistico dei comparti Logistica 3 e 4, previsti quali destinazioni finali del materiale di dragaggio, poteva essere superata con la revisione del progetto; 13) che tale revisione si e' resa necessaria per coniugare lo sviluppo del porto con la necessita' di realizzare una profondita' uniforme del fondali, senza alterare le condizioni di competitivita' degli operatori terminalisti presenti nel porto e producendo una quantita' di materiale di risulta degli escavi compatibile con l'esistente capacita' di ricezione delle vasche di sedimentazione e con la tempistica di realizzazione delle piattaforme logistiche nelle aree individuate come siti di destinazione finale di tali materiali; 14) che nel frattempo sono intervenute nuove disposizioni legislative, quali, tra l'altro, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, 15 luglio 2016, n. 173, recante il regolamento relativo alle modalita' e ai criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, e il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, relativo al regolamento per la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo; 15) che la suddetta revisione del progetto prevede l'anticipazione, dalla II alla I fase, dell'attivita' di approfondimento a -12,50 m del tratto di canale Candiano dalla banchina Marcegaglia alle darsene San Vitale, realizzando un fondale uniforme per tutta l'asta principale del porto canale e trasferendo l'approfondimento dei fondali a -13,50 m fino a largo Trattaroli dalla I alla II fase, nonche' le ulteriori attivita' di: a) svuotamento delle casse di colmata Nadep interna e centrale dal materiale attualmente collocato con riutilizzo per la realizzazione del sottofondo dei piazzali del nuovo terminal container, previa collocazione a tombamento della dismessa cava Bosca; b) approfondimento a -13,50 m del canale marino e dell'avamporto, a -12,50 m della darsena Baiona e a -10,00 m del bacino di evoluzione in avamporto e delle darsene a servizio del traffico crocieristico; c) realizzazione della nuova banchina destinata a terminal contenitori sul lato destro del canale Candiano, in penisola Trattaroli; d) realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento infrastrutturale dei muri spondali esistenti, che risentono dei lavori di escavo (banchine Bunge sud e nord, Alma, Lloyd, Trattaroli Sx nord e sud, IFA, Docks Piomboni e adeguamento del primo tratto della banchina esistente, destinata al nuovo terminal contenitori); e) approfondimento dei fondali sottostanti le banchine sopra richiamate e quelle i cui interventi sono stati effettuati, in base a progetti gia' autorizzati in precedenza, alle quote di -12,50 m/-11,50 m; f) successivi svuotamenti delle vasche di sedimentazione Nadep interna e centrale dal materiale proveniente dai nuovi dragaggi e riutilizzo dello stesso in siti idonei ai fini della costruzione delle nuove piastre logistiche in destra e sinistra canale od al tombamento della citata cava Bosca, per il suo recupero ambientale; 16) che alle suddette opere si aggiunge la realizzazione di un intervento provvisorio a protezione del vecchio attracco traghetto a porto Corsini, necessario per permettere l'escavo in sicurezza del canale fino a -12,50 m; 17) che complessivamente le suddette operazioni comporteranno il dragaggio di 4.742.000 mc di materiale (quantita' in banco naturale), dei quali 1.374.000 saranno immersi in mare e i rimanenti 3.368.000 saranno immessi in colmata in quattro fasi successive; 18) che il materiale dei nuovi dragaggi sara' essiccato in colmata e poi utilizzato, come destinazione finale, per il riempimento - fino alla messa in quota - di alcune aree logistiche a terra e per il conferimento nella cava sopra citata; 19) che l'attuale progetto definitivo 2017, revisione del progetto definitivo presentato nel 2014, non altera sostanzialmente la localizzazione dell'opera ne' la sua compatibilita' ambientale in quanto: a) l'unica vasca di sedimentazione utilizzata (Nadep interna e centrale) era gia' presente nel P.R.P. e nel progetto preliminare approvato; b) non vengono aggiunti nuovi depositi provvisori del materiale dragato e si rinuncia ad alcuni depositi provvisori gia' previsti, quali la vasca di sedimentazione in penisola Trattaroli - accelerando cosi' la realizzazione del nuovo terminal contenitori - e le vasche di sedimentazione Nadep via Trieste e Centro direzionale, in relazione alla loro sopravvenuta indisponibilita'; c) come siti di destinazione finale del materiale dragato, sono confermati l'area di Trattaroli, i siti Logistica 1, Logistica 2 e Bassette Sud Sud, mentre si rinuncia alla destinazione Logistica 3 e Logistica 4, per le incertezze connesse alle vicende giudiziarie in corso relativamente al procedimento urbanistico che ha condotto all'inserimento nel POC Logistica di tali aree; d) si rinuncia al deposito finale nel Pontazzo all'interno della pialassa Baiona, per l'impossibilita' di rispettare le prescrizioni ricevute per il suo riempimento, nonche' ai siti di deposito finale Bassette Sud Sud comparto 3 e Lido Adriano come da prescrizioni ricevute; e) le aree da dragare all'interno del canale Candiano rimangono inalterate o ridotte; f) la quota di scavo dai moli a largo Trattaroli passa da -13,50 m a -12,50 m, mentre quella dall'altezza della banchina Marcegaglia alle darsene San Vitale passa da -11,50 m a -12,50 m, valore ammissibile dal P.R.P. e comunque incluso negli stralci del progetto preliminare positivamente istruiti; g) la canaletta di accesso al porto esterna alle dighe ha una lunghezza minore, in quanto raggiunge l'isobata -13,50 m in luogo della -14,00 m; 20) che ai fini localizzativi le variazioni sopra indicate comportano una riduzione delle superfici occupate, evidenziata dall'elaborato cartografico 1114.GEN.03, che individua le aree incluse nel progetto preliminare e quelle effettivamente incluse nel progetto definitivo da approvare; 21) che con decreto 7 agosto 2017, n. 215, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ha prorogato per «dieci anni a decorrere dalla data di scadenza, ovvero sino al 18 maggio 2027», i termini di validita' del decreto di compatibilita' ambientale 20 gennaio 2012, n. 6, relativo al «Piano regolatore portuale 2007 - attuazione delle opere connesse» del porto di Ravenna; 22) che con nota 15 settembre 2017, n. 5551, l'Autorita' di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale (Adsp), struttura nella quale si e' trasformata la precedente Autorita' portuale di Ravenna, ha trasmesso al MIT il progetto definitivo 2017 e che con nota 20 novembre 2017, n. 7162, la stessa Adsp ha provveduto ad integrare la predetta trasmissione; 23) che la Capitaneria di porto di Ravenna e l'Agenzia delle dogane sono state interessate ad esprimersi sul progetto definitivo aggiornato con note dell'Adsp 25 settembre 2017, n. 5805 e 5806, mentre il parere del Parco del delta del Po, chiesto con nota dell'Adsp 25 settembre 2017, n. 5804, e' confluito nella valutazione congiunta curata dalla Regione Emilia-Romagna; 24) che il progetto definitivo e' stato esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP), il quale, nell'adunanza del 15 dicembre 2017, ha adottato il parere n. 63, con cui ha formulato prescrizioni e raccomandazioni sul progetto stesso, da adempiere prima della fase di affidamento dei lavori; 25) che, con nota assunta al protocollo del MIT il 18 dicembre 2017, al n. 33572, la Regione Emilia-Romagna, in esito alla riunione istruttoria con gli enti interessati al progetto (Provincia e Comune Ravenna, Agenzia prevenzione, ambiente, energia dell'Emilia-Romagna - sezione di Ravenna - ARPAE Ravenna, Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - delta del Po, Protezione civile - Servizio area Romagna) ha trasmesso la valutazione, condivisa dai partecipanti alla riunione stessa, relativa alla verifica di ottemperanza del progetto definitivo in esame, che tiene conto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato decreto di valutazione dell'impatto ambientale n. 6 del 2012; 26) che con nota 19 dicembre 2017, n. 212305, il Comune di Ravenna ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento, dopo aver acquisito il parere favorevole del competente soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, formulato con nota 14 dicembre 2017, n. 15330; 27) che con nota 21 dicembre 2017, n. 35623, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso parere sul progetto definitivo 2017; 28) che con parere 26 gennaio 2018, n. 2616, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha dichiarato la sostanziale coerenza del progetto definitivo 2017 con il precedente progetto preliminare, indicando le prescrizioni da ottemperare in sede di progettazione esecutiva e durante l'esecuzione dei lavori; 29) che con determina direttoriale 1° febbraio 2018, n. 44, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato la suddetta dichiarazione di coerenza del progetto definitivo con il precedente progetto preliminare, richiamando le prescrizioni di cui al citato parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 2616 del 2018; 30) che il progetto in approvazione non comporta interferenze; 31) che il progetto e' corredato della relazione del progettista prevista dall'art. 166, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che attesta la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione di quest'ultimo, del riscontro alle osservazioni formulate nell'ambito della procedura d'esproprio e della relazione attinente le misure di prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi d'infiltrazione mafiosa, con valutazione dei relativi costi; 32) che la documentazione comprende anche i progetti urbanistici di alcune aree logistiche, che sono stati allegati per rispondere ad una prescrizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativa al progetto preliminare, ma che non fanno parte del progetto definitivo ora in esame, nel quale e' compresa solo la messa in opera di tubazioni per le eventuali necessita' dei concessionari di tali aree; 33) che, tenuto conto della riduzione di superficie del progetto definitivo rispetto al progetto preliminare approvato, l'elenco delle ditte da espropriare e' riportato negli allegati di progetto codice ESP.A - Rev.2 12/2017 ed ESP.B - Rev.1 09/2017, mentre il piano particellare degli espropri e' riportato negli allegati di progetto codice ESP.01 - Rev.2 12/2017 ed ESP.02 - Rev.1 09/2017; 34) che il MIT ha chiesto di dichiarare decaduto il vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la citata delibera di questo Comitato n. 98 del 2012, relativamente alle aree non riportate nel piano particellare degli espropri a seguito della succitata riduzione della superficie destinata alla realizzazione dell'intervento; 35) che il suddetto Ministero ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento delle stesse; Preso atto delle risultanze della citata istruttoria sotto l'aspetto attuativo e in particolare: 1) che il soggetto aggiudicatore dell'intervento, indicato nella delibera di approvazione del progetto preliminare come Autorita' portuale di Ravenna, ha ora assunto la richiamata denominazione di Autorita' di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale; 2) che e' previsto l'affidamento dei lavori a contraente generale, ai sensi dell'art. 194 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del progetto definitivo, come risulta dalla scheda ex delibera n. 63 del 2003; 3) che il CUP assegnato all'opera e' C66C11000050006; 4) che il cronoprogramma dell'intervento include le attivita' di movimento terre, dragaggio e adeguamento banchine, con una durata complessiva dei lavori di 3.101 giorni naturali e consecutivi; 5) che il suddetto cronoprogramma risente principalmente dei tempi necessari alla corretta gestione dei materiali nelle vasche di sedimentazione - comprensivi di coltivazione, asciugatura e svuotamento - e che tali tempi condizionano le operazioni di dragaggio e consentono di realizzare tutte le opere strutturali «in ombra», cioe' in parziale sovrapposizione; 6) che, tenuto conto della necessita' di non interrompere i rifornimenti di materie prime destinate ad alcuni terminal, i lavori di adeguamento delle banchine interessate da tali rifornimenti dovranno essere realizzati in modo da rendere sempre disponibile per l'attracco parte della banchina del terminal che riceve le suddette materie prime o parte di una banchina adiacente; Preso atto delle risultanze della citata istruttoria sotto l'aspetto finanziario e in particolare: 1) che rispetto al costo del progetto preliminare di cui alla richiamata delibera n. 98 del 2012 (137 milioni di euro), il progetto definitivo 2017 ha un costo di 235 milioni di euro, con maggiorazioni di spesa esposte nella seguente tabella: (importi in euro) ===================================================================== | | Progetto | Progetto | Incrementi | | Macrolavorazioni | preliminare |definitivo 2017 | costo | +==================+================+================+==============+ |A) Strutture di | | | | |cui: | 60.661.754,00| 113.937.860,84| 53.276.106,84| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Nuove banchine | | | | |(terminal | | | | |container) | 44.875.216,38| 51.642.976,59| 6.767.760,21| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Adeguamento | | | | |banchine esistenti| 15.786.537,62| 62.294.884,25| 46.508.346,63| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |B) Dragaggi e | | | | |movimenti terra di| | | | |cui: | 63.684.027,20| 83.233.600,00| 19.549.572,80| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Dragaggio con | | | | |immissione in mare| 19.189.027,20| 13.465.200,00| -5.723.827,20| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Dragaggio in | | | | |colmata | 18.570.000,00| 33.006.400,00| 14.436.400,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Svuotamento | | | | |casse | 25.520.000,00| 32.416.000,00| 6.896.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Risagomatura e | | | | |manutenzioni casse| 405.000,00| 1.400.000,00| 995.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Movimentazione | | | | |c/o siti di | | | | |destinazione | 0,00| 2.946.000,00| 2.946.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |C) Oneri sicurezza| | | | |e progettazione di| | | | |cui: | 1.950.624,71| 4.118.395,88| 2.167.771,17| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Oneri sicurezza| 172.970,96| 2.027.483,33| 1.854.512,37| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Progettazione | 1.777.653,75| 2.090.912,55| 313.258,80| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |Totale A + B + C | 126.296.405,91| 201.289.856,72| 74.993.450,81| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |D) Somme a | | | | |disposizione di | | | | |cui: | 10.703.594,09| 33.710.143,28| 23.006.549,19| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Affitti aree | | | | |per casse | 5.595.000,00| 6.400.000,00| 805.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Espropri | 0,00| 22.390.055,30| 22.390.055,30| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Altre spese | 5.108.594,09| 4.920.087,98| -188.506,11| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |TOTALE GENERALE | 137.000.000,00| 235.000.000,00| 98.000.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ 2) che la voce «affitti aree per casse» comprende gli oneri per la disponibilita' dell'area privata da destinare a deposito provvisorio del materiale da dragare, gia' garantita da atti stipulati con la proprieta'; 3) che la voce inerente gli «espropri» comprende i costi per l'acquisizione a titolo definitivo al pubblico demanio marittimo di siti di destinazione finale del materiale estratto per le future piattaforme logistiche, in destra e sinistra canale, nonche' i costi delle aree da acquisire con accordi bonari, alle stesse condizioni delle aree espropriate; 4) che la voce «altre spese» comprende, fra l'altro, 0,606 milioni di euro per oneri relativi alla «prevenzione/repressione della criminalita'»; 5) che le opere di progetto non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 3, comma 3, dei decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 165, e giusta sentenze della Corte suprema di cassazione (civile - sezione V: sentenze n. 5798 del 19 aprile 2001 e n. 13810 del 18 settembre 2003); 6) che i maggiori costi del suddetto progetto definivo 2017 rispetto a quelli del progetto preliminare (98 milioni di euro) sono imputabili principalmente: a) per le nuove banchine, alla scelta di soluzioni tecniche e opere aggiuntive piu' idonee ad affrontare la problematica della potenziale liquefazione degli strati sabbiosi; b) per l'adeguamento delle banchine esistenti, alla scelta di consolidare le banchine esistenti al massimo fondale di Piano regolatore portuale (-14,50 m) gia' nella prima fase dei lavori, invece che per step successivi come previsto nel progetto preliminare, con incremento dei costi nella prima fase del progetto, ma con minor spesa complessiva per l'intero intervento, e alla scelta di realizzare tutte le banchine in classe d'uso III, tipologia di massima resistenza ai fenomeni sismici, adeguata alle opere strategiche, scelte suggerite dall'interlocuzione con il CSLLPP; c) per il dragaggio in colmata, e' stata aumentata la quantita' di materiale dragato ed e' previsto l'utilizzo di draghe autocaricanti invece che stazionarie; d) per gli oneri per la sicurezza, alla modifica delle procedure relative alla verifica ordigni bellici; e) per gli espropri, alla sopravvenuta necessita' di acquisire parte delle aree siti di destinazione finale dei materiali dragati e future sedi delle piastre logistiche del porto, in destra e sinistra del canale, a seguito della mancata presentazione da parte dei privati dei PUA per le aree di loro proprieta'; 7) che per i dragaggi con immissione in mare il risparmio e' imputato alla realizzazione di una canaletta di accesso al porto esterna alle dighe di minor lunghezza e profondita'; 8) che la soluzione adottata nel progetto in approvazione e' considerata piu' efficace dal punto di vista realizzativo e del contenimento dei disagi che gli interventi recherebbero alla normale attivita' portuale, nonche' piu' economica; 9) che il finanziamento dell'intervento e' posto a carico di: a) 60 milioni di euro assegnati definitivamente con la citata delibera n. 98 del 2012, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, e impegnati con decreti MIT 26 novembre 2013, n. 12991 (SICOGE n. 13113), e 8 marzo 2016, n. 6930 (SICOGE n. 833); b) 120 milioni di euro a valere sul mutuo contratto dall'Adsp con la Banca europea per gli investimenti, confermato con nota della medesima Banca 29 gennaio 2018, n. 1/2018-006; c) 55 milioni di euro a valere su risorse dell'Adsp allocate alla voce di piano finanziario denominata «Infrastrutture portuali ed aeroportuali» (Cap. 211/10 «Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche») del bilancio di previsione della stessa Autorita' per l'esercizio finanziario 2018 e vincolate alla realizzazione dell'opera in approvazione, come risulta dalla deliberazione presidenziale 1° febbraio 2018, n. 17; 10) che, come previsto dal punto 2.4 della richiamata delibera n. 98 del 2012, progetto e' corredato dell'analisi trasportistica, posta a base dell'aggiornamento del piano economico finanziario dell'intervento; 11) che il piano economico finanziario sintetico e aggiornato presentato a corredo del progetto evidenzia che: a) l'intervento e' in grado di raggiungere l'equilibrio economico finanziario se si tiene in considerazione anche l'utilizzo del contributo pubblico di 60 milioni di euro assegnato dal CIPE, contributo che risulta congruo; b) la redditivita' di progetto raggiunge livelli di equilibrio economico finanziario soddisfacenti a fronte di un investimento «c.d. privato («capitale privato» AdSP)» di circa 175 milioni di euro; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 27 febbraio 2018, n. 1183, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo. Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva l'applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della prima fase (I e II stralcio) dell'«Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007». 1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 1.3 Il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1, come riportato nella precedente presa d'atto, e' quantificato in 235 milioni di euro non assoggettabili ad IVA. 1.4 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato 1. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.5 L'elenco delle ditte da espropriare e' riportato negli allegati di progetto codice ESP.A - Rev.2 12/2017 ed ESP.B - Rev.1 09/2017, mentre il piano particellare degli espropri e' riportato negli allegati di progetto codice ESP.01 - Rev.2 12/2017 ed ESP.02 - Rev.1 09/2017. 1.6 Il vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la citata delibera di questo Comitato n. 98 del 2012 in sede di approvazione del progetto preliminare dell'intervento, decade per le aree non riportate nel piano particellare degli espropri di cui al precedente punto 1.5. 2. Finanziamenti. 2.1 Il finanziamento del progetto approvato al predetto punto 1 e' imputato come segue: a) 60 milioni di euro complessivi a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, di cui 11,060 milioni di euro impegnati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2013, n. 12991 (SICOGE n. 13113), e i rimanenti 48,940 milioni di euro impegnati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2016, n. 6930 (SICOGE n. 833); b) 120 milioni di euro a valere sul mutuo contratto dall'Autorita' di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale, come meglio descritto nella precedente presa d'atto; c) 55 milioni di euro a valere su risorse della succitata Autorita', come meglio descritto nella precedente presa d'atto. 2.2 Il suddetto importo di 11,060 milioni di euro, impegnato con il decreto n. 12991 del 2013 citato al precedente punto 2.1, e' attualmente in perenzione e il relativo utilizzo potra' essere disposto dopo averne acquisito la disponibilita', con la reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 3. Disposizioni finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1. 3.2 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.4. 3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 e poste dallo stesso Ministero. 3.5 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione di riscontro alle prescrizioni ambientali dal n. 5 al n. 18 del provvedimento direttoriale 1° febbraio 2018, n. 44, citato in presa d'atto, nonche' di riscontro alle prescrizioni della delibera di questo Comitato n. 98 del 2012 da verificare in fase di progettazione esecutiva. 3.6 Il soggetto aggiudicatore dovra' stipulare, con la prefettura competente - ufficio territoriale del Governo e il contraente generale aggiudicatario della gara, il Protocollo di legalita' approvato con la delibera n. 62 del 2015 citata in premesse. 3.7 Il soggetto aggiudicatore dovra' inoltre stipulare con il contraente generale di cui al predetto punto 3.6 il Protocollo operativo secondo il prototipo approvato con la delibera n. 15 del 2015, ugualmente citata in premesse. 3.8 Ai sensi dell'art. 9, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190 del 2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189 del 2005, nel bando di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta ai ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento. 3.9 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbono essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE, da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 3.10 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 3.11 Ai sensi della delibera n. 24 dei 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 28 febbraio 2018 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1171