IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    a) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    b) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    d) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    e) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      1) lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      3) le procedure per la valutazione d'impatto  ambientale  delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la  delibera  18  novembre  2010,  n.  81,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 2011, con la quale  questo  Comitato  ha
espresso parere  favorevole  sul  VII  Allegato  infrastrutture  alla
Decisione di finanza pubblica  (DFP)  per  gli  anni  2011-2013,  che
include, come «nuovo  inserimento»  in  Tabella  1  «Programma  delle
infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010»,  l'intervento  «Hub
portuale di Ravenna»; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura «Hub  portuale  di  Ravenna»,  l'intervento  «Hub
portuale di Ravenna - I e II stralcio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della
vigilanza sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi  nel  Programma
delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a) le  delibere  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003,  e  29  settembre  2004,  n.  24,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici  relativi  a
progetti d'investimento  pubblico  e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
    b)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    c)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis  e
176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n.  163  del
2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2,  del  menzionato
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    b) la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015,  che,  ai  sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del  2014,
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  2011  e  con  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il
codice dei beni culturali e del paesaggio, che all'art. 146, comma 5,
prevede che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si  pronunci
la  Regione,  dopo  avere  acquisito   il   parere   vincolante   del
soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su  immobili
ed aree sottoposti a tutela; 
  Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000,  n.  20,
come integrata dalla successiva legge regionale 30 novembre 2009,  n.
23, che,  all'art.  40-decies,  comma  2,  prevede  che  le  funzioni
amministrative di cui, tra l'altro, al sopra richiamato art. 146  del
codice dei beni culturali e del paesaggio sono delegate ai comuni; 
  Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 28, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 2012, con la quale questo Comitato ha  assegnato
programmaticamente,  a  favore  dell'allora  Autorita'  portuale   di
Ravenna, l'importo di 60 milioni di euro,  imputato  a  carico  delle
risorse del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo  a
opere di interesse strategico  nonche'  per  gli  interventi  di  cui
all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» di cui all'art.  32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dalla
legge 15 luglio 2011, n.  111,  per  il  finanziamento  del 1°  e  2°
stralcio funzionale dell'«Hub portuale di Ravenna»; 
  Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 2013, con la quale questo Comitato ha  approvato
il progetto preliminare della fase I (1°  e  2°  stralcio)  dell'«Hub
portuale di Ravenna  -  approfondimento  canali  Candiano  e  Baiona,
adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in  penisola
Trattaroli e riutilizzo  del  materiale  estratto  in  attuazione  al
P.R.P. vigente  2007»  ed  ha  assegnato  definitivamente  all'allora
Autorita' portuale di Ravenna l'importo di 60 milioni di  euro  sopra
richiamato; 
  Vista la nota 20 dicembre 2017, n. 48068, con la quale  il  MIT  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di  questo  Comitato  dell'argomento  «Hub  portuale  di  Ravenna   -
approfondimento canali  Candiano  e  Baiona  del  porto  di  Ravenna,
adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in  penisola
Trattaroli e riutilizzo  del  materiale  estratto  in  attuazione  al
P.R.P. vigente 2007», trasmettendo la documentazione istruttoria  per
l'approvazione del relativo progetto definitivo; 
  Viste le note 5 febbraio 2018, n. 3178,  e  13  febbraio  2018,  n.
4170, nonche' il messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2018,
assunto al protocollo della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento programmazione e coordinamento della politica  economica
(DIPE) il 15 febbraio 2018, con il n. 927, con  i  quali  il  MIT  ha
integrato la suddetta documentazione istruttoria; 
  Preso atto delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  citato
Ministero e in particolare sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
    1) che il progetto  preliminare  dell'hub  portuale  di  Ravenna,
relativo all'«Approfondimento canali Candiano e  Baiona,  adeguamento
banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e
riutilizzo del materiale estratto in  attuazione  al  P.R.P.  vigente
2007», e' stato suddiviso in due fasi, articolate complessivamente in
quattro stralci singolarmente  funzionali,  dei  quali  i  primi  due
approvati da questo Comitato con la delibera n. 98 del 2012; 
    2) che, a seguito di un complesso iter procedurale, sulla base di
un primo progetto definitivo del 2014, il 16 ottobre 2014 l'Autorita'
portuale ha inviato comunicazione  individuale  a  tutti  i  soggetti
privati interessati dalla procedura espropriativa; 
    3)  che  l'avviso  relativo  all'«avvio   del   procedimento   di
approvazione del progetto  definitivo  comportante  dichiarazione  di
pubblica utilita' ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  166  del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 16  della  legge
regionale Emilia-Romagna n. 37/2002 e s.m.i.» e' stato pubblicato  il
5 novembre 2014 sui quotidiani a diffusione nazionale «Sole 24 Ore» e
«La Repubblica» e sui  quotidiani  a  diffusione  locale  «Resto  del
Carlino» e  «Corriere  di  Romagna»,  nonche'  sui  siti  informatici
dell'allora   Autorita'   portuale   di   Ravenna,   della    Regione
Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna; 
    4)  che  sul  citato  primo  progetto  definitivo  2014  si  sono
pronunciati  favorevolmente  la  Capitaneria  di  porto  di  Ravenna,
l'Agenzia delle dogane e l'Autorita' dei bacini regionali  romagnoli,
mentre non si sono pronunciati il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e il Consiglio superiore dei  lavori
pubblici (CSLLPP); 
    5) che i pareri favorevoli sul  progetto  definitivo  2014  della
Regione Emilia-Romagna, della Provincia di  Ravenna,  del  Comune  di
Ravenna, del Parco del delta  del  Po  nonche'  delle  strutture  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  sono
stati superati dai pareri riferiti al progetto definitivo revisionato
nel 2017; 
    6) che nel corso del procedimento di  approvazione  del  progetto
definitivo si  sono  verificate  circostanze  che  hanno  determinato
l'indisponibilita' di alcune aree; 
    7) che, in particolare, la Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale di  Ravenna  ha  avviato  un'indagine  sulla  gestione  dei
materiali presenti  nelle  vasche  di  sedimentazione  da  utilizzare
nell'ambito del progetto e ha  quindi  emesso,  ad  aprile  2015,  un
decreto di sequestro probatorio per un'area  privata  della  penisola
Trattaroli e ha poi ottenuto la conversione del sequestro  probatorio
in sequestro preventivo; 
    8) che a settembre 2016 la Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale di Ravenna ha emanato il decreto  di  revoca  del  suddetto
sequestro preventivo e ha disposto la  restituzione  delle  casse  di
colmata in penisola  Trattaroli  a  Sapir  Porto  Intermodale  S.p.A.
(SAPIR), societa' a prevalente  capitale  pubblico  proprietaria  dei
terreni in questione,  interessati  dalla  realizzazione  del  futuro
terminal contenitori, e di parte delle piattaforme logistiche; 
    9) che la Procura di Ravenna ha avviato  un'indagine  penale  nei
confronti di funzionari di comune, provincia e di  soggetti  privati,
riguardante  il   procedimento   urbanistico   che   aveva   condotto
all'inserimento nel Piano operativo comunale (POC) Logistica di  aree
il cui utilizzo era previsto nel progetto di hub portuale; 
    10) che a maggio 2015 SAPIR, proprietaria di parte delle aree  da
espropriare per la collocazione dei materiali esistenti in  cassa  di
colmata, ha promosso  ricorso  innanzi  al  Tribunale  amministrativo
regionale Emilia-Romagna avverso all'approvazione del Piano operativo
triennale (POT 2015/2017) dell'Autorita' portuale di Ravenna  per  la
parte relativa agli espropri; 
    11) che a marzo 2016 la succitata SAPIR ha presentato  al  Comune
di Ravenna il Progetto urbanistico attuativo (PUA)  Logistica  1  del
POC Logistica, per consentire la collocazione finale del materiale di
risulta  degli  escavi  e  la  realizzazione  di  nuove   piattaforme
logistiche, e che tale presentazione ha fatto decadere il contenzioso
instaurato dalla stessa societa' presso il  Tribunale  amministrativo
regionale per contestare l'esproprio del terreno interessato; 
    12) che con il dissequestro dell'area destinata al nuovo terminal
contenitori in penisola Trattaroli e con  la  presentazione  del  PUA
sopra citato da parte di SAPIR sono state in gran parte  superate  le
difficolta' che avevano impedito la conclusione dell'istruttoria  del
progetto  definitivo  e  che  l'unica  incertezza  ancora  esistente,
relativa alla qualificazione  dal  punto  di  vista  urbanistico  dei
comparti Logistica 3 e 4,  previsti  quali  destinazioni  finali  del
materiale di dragaggio, poteva essere superata con la  revisione  del
progetto; 
    13) che tale revisione si e' resa  necessaria  per  coniugare  lo
sviluppo del porto con la necessita' di  realizzare  una  profondita'
uniforme del fondali, senza alterare le condizioni di  competitivita'
degli operatori terminalisti presenti  nel  porto  e  producendo  una
quantita' di  materiale  di  risulta  degli  escavi  compatibile  con
l'esistente capacita' di ricezione delle vasche di  sedimentazione  e
con la tempistica di realizzazione delle piattaforme logistiche nelle
aree individuate come siti di destinazione finale di tali materiali; 
    14)  che  nel  frattempo  sono  intervenute  nuove   disposizioni
legislative,  quali,   tra   l'altro,   il   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali  e  con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  15  luglio  2016,  n.  173,  recante  il
regolamento  relativo  alle  modalita'  e  ai  criteri  tecnici   per
l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali  di  escavo  di
fondali marini, e il decreto del Presidente della Repubblica  del  13
giugno 2017, n.  120,  relativo  al  regolamento  per  la  disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo; 
    15)   che   la   suddetta   revisione   del   progetto    prevede
l'anticipazione,  dalla   II   alla   I   fase,   dell'attivita'   di
approfondimento a -12,50  m  del  tratto  di  canale  Candiano  dalla
banchina Marcegaglia alle darsene San Vitale, realizzando un  fondale
uniforme per tutta l'asta principale del porto canale  e  trasferendo
l'approfondimento dei fondali a -13,50  m  fino  a  largo  Trattaroli
dalla I alla II fase, nonche' le ulteriori attivita' di: 
      a) svuotamento delle casse di colmata Nadep interna e  centrale
dal  materiale  attualmente   collocato   con   riutilizzo   per   la
realizzazione  del  sottofondo  dei  piazzali  del   nuovo   terminal
container, previa  collocazione  a  tombamento  della  dismessa  cava
Bosca; 
      b)  approfondimento  a   -13,50   m   del   canale   marino   e
dell'avamporto, a -12,50 m della darsena Baiona  e  a  -10,00  m  del
bacino di evoluzione in avamporto e  delle  darsene  a  servizio  del
traffico crocieristico; 
      c) realizzazione della  nuova  banchina  destinata  a  terminal
contenitori  sul  lato  destro  del  canale  Candiano,  in   penisola
Trattaroli; 
      d) realizzazione delle opere  di  adeguamento  e  potenziamento
infrastrutturale dei  muri  spondali  esistenti,  che  risentono  dei
lavori di escavo (banchine Bunge sud e nord, Alma, Lloyd,  Trattaroli
Sx nord e sud, IFA, Docks Piomboni e  adeguamento  del  primo  tratto
della banchina esistente, destinata al nuovo terminal contenitori); 
      e) approfondimento dei fondali sottostanti  le  banchine  sopra
richiamate e quelle i cui interventi sono stati effettuati, in base a
progetti  gia'  autorizzati  in  precedenza,  alle  quote  di  -12,50
m/-11,50 m; 
      f) successivi svuotamenti delle vasche di sedimentazione  Nadep
interna e centrale dal materiale proveniente  dai  nuovi  dragaggi  e
riutilizzo dello stesso in siti  idonei  ai  fini  della  costruzione
delle nuove piastre logistiche in destra  e  sinistra  canale  od  al
tombamento della citata cava Bosca, per il suo recupero ambientale; 
    16) che alle suddette opere si aggiunge la  realizzazione  di  un
intervento provvisorio a protezione del vecchio attracco traghetto  a
porto Corsini, necessario per permettere l'escavo  in  sicurezza  del
canale fino a -12,50 m; 
    17) che complessivamente le suddette operazioni comporteranno  il
dragaggio di 4.742.000 mc di materiale (quantita' in banco naturale),
dei quali 1.374.000 saranno immersi in mare e i  rimanenti  3.368.000
saranno immessi in colmata in quattro fasi successive; 
    18) che il  materiale  dei  nuovi  dragaggi  sara'  essiccato  in
colmata  e  poi  utilizzato,  come  destinazione   finale,   per   il
riempimento - fino alla messa in quota - di alcune aree logistiche  a
terra e per il conferimento nella cava sopra citata; 
    19)  che  l'attuale  progetto  definitivo  2017,  revisione   del
progetto definitivo presentato nel 2014, non  altera  sostanzialmente
la localizzazione dell'opera ne' la sua compatibilita' ambientale  in
quanto: 
      a) l'unica vasca di sedimentazione utilizzata (Nadep interna  e
centrale) era gia' presente nel P.R.P.  e  nel  progetto  preliminare
approvato; 
      b) non vengono aggiunti nuovi depositi provvisori del materiale
dragato e si rinuncia ad alcuni depositi  provvisori  gia'  previsti,
quali la vasca di sedimentazione in penisola Trattaroli - accelerando
cosi' la realizzazione del nuovo terminal contenitori - e  le  vasche
di  sedimentazione  Nadep  via  Trieste  e  Centro  direzionale,   in
relazione alla loro sopravvenuta indisponibilita'; 
      c) come siti di destinazione finale del materiale dragato, sono
confermati l'area di Trattaroli, i siti Logistica 1,  Logistica  2  e
Bassette Sud Sud, mentre si rinuncia alla destinazione Logistica 3  e
Logistica 4, per le incertezze connesse alle vicende  giudiziarie  in
corso relativamente  al  procedimento  urbanistico  che  ha  condotto
all'inserimento nel POC Logistica di tali aree; 
      d) si rinuncia al  deposito  finale  nel  Pontazzo  all'interno
della  pialassa  Baiona,  per  l'impossibilita'  di   rispettare   le
prescrizioni ricevute per il suo  riempimento,  nonche'  ai  siti  di
deposito finale Bassette Sud Sud comparto 3 e Lido  Adriano  come  da
prescrizioni ricevute; 
      e) le aree da dragare all'interno del canale Candiano rimangono
inalterate o ridotte; 
      f) la quota di scavo dai  moli  a  largo  Trattaroli  passa  da
-13,50 m a  -12,50  m,  mentre  quella  dall'altezza  della  banchina
Marcegaglia alle darsene San Vitale passa da -11,50  m  a  -12,50  m,
valore ammissibile dal P.R.P. e comunque incluso  negli  stralci  del
progetto preliminare positivamente istruiti; 
      g) la canaletta di accesso al porto esterna alle dighe  ha  una
lunghezza minore, in quanto raggiunge l'isobata  -13,50  m  in  luogo
della -14,00 m; 
    20) che  ai  fini  localizzativi  le  variazioni  sopra  indicate
comportano  una  riduzione  delle  superfici  occupate,   evidenziata
dall'elaborato  cartografico  1114.GEN.03,  che  individua  le   aree
incluse nel progetto preliminare e quelle effettivamente incluse  nel
progetto definitivo da approvare; 
    21)  che  con  decreto  7  agosto  2017,  n.  215,  il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
col Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  ha
prorogato per «dieci anni a decorrere dalla data di scadenza,  ovvero
sino al 18 maggio 2027»,  i  termini  di  validita'  del  decreto  di
compatibilita' ambientale 20 gennaio 2012, n. 6, relativo  al  «Piano
regolatore portuale 2007 - attuazione delle opere connesse» del porto
di Ravenna; 
    22) che con nota 15  settembre  2017,  n.  5551,  l'Autorita'  di
sistema portuale del  mare  Adriatico  centro-settentrionale  (Adsp),
struttura nella quale  si  e'  trasformata  la  precedente  Autorita'
portuale di Ravenna, ha trasmesso al MIT il progetto definitivo  2017
e che con  nota  20  novembre  2017,  n.  7162,  la  stessa  Adsp  ha
provveduto ad integrare la predetta trasmissione; 
    23) che la Capitaneria di porto  di  Ravenna  e  l'Agenzia  delle
dogane sono state interessate ad esprimersi sul  progetto  definitivo
aggiornato con note dell'Adsp 25 settembre  2017,  n.  5805  e  5806,
mentre il parere del  Parco  del  delta  del  Po,  chiesto  con  nota
dell'Adsp 25 settembre 2017, n. 5804, e' confluito nella  valutazione
congiunta curata dalla Regione Emilia-Romagna; 
    24) che il progetto definitivo e' stato esaminato  dal  Consiglio
superiore dei lavori pubblici (CSLLPP), il quale,  nell'adunanza  del
15 dicembre 2017, ha adottato il parere n. 63, con cui  ha  formulato
prescrizioni e raccomandazioni  sul  progetto  stesso,  da  adempiere
prima della fase di affidamento dei lavori; 
    25) che, con nota assunta al protocollo del MIT  il  18  dicembre
2017, al n. 33572, la Regione Emilia-Romagna, in esito alla  riunione
istruttoria con gli enti interessati al progetto (Provincia e  Comune
Ravenna, Agenzia prevenzione, ambiente, energia dell'Emilia-Romagna -
sezione di Ravenna - ARPAE Ravenna, Ente di gestione per i  parchi  e
la biodiversita' - delta del Po, Protezione civile  -  Servizio  area
Romagna) ha trasmesso la valutazione, condivisa dai partecipanti alla
riunione stessa, relativa alla verifica di ottemperanza del  progetto
definitivo  in  esame,  che  tiene   conto   delle   prescrizioni   e
raccomandazioni di cui al citato decreto di valutazione  dell'impatto
ambientale n. 6 del 2012; 
    26) che con nota 19  dicembre  2017,  n.  212305,  il  Comune  di
Ravenna   ha   rilasciato    l'autorizzazione    paesaggistica    per
l'intervento, dopo aver acquisito il parere favorevole del competente
soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di
Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, formulato con nota 14  dicembre  2017,
n. 15330; 
    27) che con nota 21 dicembre 2017, n.  35623,  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso parere sul
progetto definitivo 2017; 
    28) che con parere 26  gennaio  2018,  n.  2616,  la  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha dichiarato  la
sostanziale coerenza del progetto definitivo 2017 con  il  precedente
progetto preliminare, indicando le  prescrizioni  da  ottemperare  in
sede di progettazione esecutiva e durante l'esecuzione dei lavori; 
    29) che con determina direttoriale 1° febbraio 2018,  n.  44,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
confermato  la  suddetta  dichiarazione  di  coerenza  del   progetto
definitivo con il precedente  progetto  preliminare,  richiamando  le
prescrizioni di  cui  al  citato  parere  della  Commissione  tecnica
VIA-VAS n. 2616 del 2018; 
    30) che il progetto in approvazione non comporta interferenze; 
    31) che il progetto e' corredato della relazione del  progettista
prevista dall'art. 166, comma 1, del decreto legislativo n.  163  del
2006, che attesta la rispondenza del progetto definitivo al  progetto
preliminare  e  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede   di
approvazione  di  quest'ultimo,  del  riscontro   alle   osservazioni
formulate nell'ambito della procedura d'esproprio e  della  relazione
attinente le misure di prevenzione e repressione della criminalita' e
dei tentativi d'infiltrazione mafiosa, con valutazione  dei  relativi
costi; 
    32) che la documentazione comprende anche i progetti  urbanistici
di alcune aree logistiche, che sono stati allegati per rispondere  ad
una prescrizione del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare relativa al progetto preliminare,  ma  che  non
fanno parte del progetto  definitivo  ora  in  esame,  nel  quale  e'
compresa solo la  messa  in  opera  di  tubazioni  per  le  eventuali
necessita' dei concessionari di tali aree; 
    33) che, tenuto conto della riduzione di superficie del  progetto
definitivo rispetto al progetto preliminare approvato, l'elenco delle
ditte da espropriare e' riportato negli allegati di  progetto  codice
ESP.A - Rev.2 12/2017 ed ESP.B  -  Rev.1  09/2017,  mentre  il  piano
particellare degli espropri e' riportato negli allegati  di  progetto
codice ESP.01 - Rev.2 12/2017 ed ESP.02 - Rev.1 09/2017; 
    34) che il MIT ha  chiesto  di  dichiarare  decaduto  il  vincolo
preordinato all'esproprio, apposto con la citata delibera  di  questo
Comitato n. 98 del 2012, relativamente alle aree  non  riportate  nel
piano particellare degli espropri a seguito della succitata riduzione
della superficie destinata alla realizzazione dell'intervento; 
    35) che il suddetto Ministero ha proposto, in  apposito  allegato
alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le  raccomandazioni  da
formulare in sede di approvazione del progetto definitivo,  esponendo
le motivazioni nei casi  di  mancato  o  parziale  recepimento  delle
stesse; 
  Preso  atto  delle  risultanze  della  citata   istruttoria   sotto
l'aspetto attuativo e in particolare: 
    1) che il soggetto aggiudicatore dell'intervento, indicato  nella
delibera di approvazione  del  progetto  preliminare  come  Autorita'
portuale di Ravenna, ha ora assunto la  richiamata  denominazione  di
Autorita'    di    sistema    portuale     del     mare     Adriatico
centro-settentrionale; 
    2)  che  e'  previsto  l'affidamento  dei  lavori  a   contraente
generale, ai sensi dell'art. 194 e seguenti del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, sulla base  del  progetto  definitivo,  come  risulta
dalla scheda ex delibera n. 63 del 2003; 
    3) che il CUP assegnato all'opera e' C66C11000050006; 
    4) che il cronoprogramma dell'intervento include le attivita'  di
movimento terre, dragaggio e adeguamento  banchine,  con  una  durata
complessiva dei lavori di 3.101 giorni naturali e consecutivi; 
    5) che il  suddetto  cronoprogramma  risente  principalmente  dei
tempi necessari alla corretta gestione dei materiali nelle vasche  di
sedimentazione  -  comprensivi   di   coltivazione,   asciugatura   e
svuotamento  -  e  che  tali  tempi  condizionano  le  operazioni  di
dragaggio e consentono di realizzare tutte le opere  strutturali  «in
ombra», cioe' in parziale sovrapposizione; 
    6) che, tenuto conto  della  necessita'  di  non  interrompere  i
rifornimenti di materie prime destinate ad alcuni terminal, i  lavori
di  adeguamento  delle  banchine  interessate  da  tali  rifornimenti
dovranno essere realizzati in modo da rendere sempre disponibile  per
l'attracco parte della banchina del terminal che riceve  le  suddette
materie prime o parte di una banchina adiacente; 
  Preso  atto  delle  risultanze  della  citata   istruttoria   sotto
l'aspetto finanziario e in particolare: 
    1) che rispetto al costo del progetto  preliminare  di  cui  alla
richiamata delibera n. 98 del 2012 (137 milioni di euro), il progetto
definitivo 2017 ha un costo di 235 milioni di euro, con maggiorazioni
di spesa esposte nella seguente tabella: 
 
                                                    (importi in euro) 
 
=====================================================================
|                  |    Progetto    |    Progetto    |  Incrementi  |
| Macrolavorazioni |  preliminare   |definitivo 2017 |    costo     |
+==================+================+================+==============+
|A) Strutture di   |                |                |              |
|cui:              |   60.661.754,00|  113.937.860,84| 53.276.106,84|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Nuove banchine |                |                |              |
|(terminal         |                |                |              |
|container)        |   44.875.216,38|   51.642.976,59|  6.767.760,21|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Adeguamento    |                |                |              |
|banchine esistenti|   15.786.537,62|   62.294.884,25| 46.508.346,63|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|B) Dragaggi e     |                |                |              |
|movimenti terra di|                |                |              |
|cui:              |   63.684.027,20|   83.233.600,00| 19.549.572,80|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Dragaggio con  |                |                |              |
|immissione in mare|   19.189.027,20|   13.465.200,00| -5.723.827,20|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Dragaggio in   |                |                |              |
|colmata           |   18.570.000,00|   33.006.400,00| 14.436.400,00|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Svuotamento    |                |                |              |
|casse             |   25.520.000,00|   32.416.000,00|  6.896.000,00|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Risagomatura e |                |                |              |
|manutenzioni casse|      405.000,00|    1.400.000,00|    995.000,00|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Movimentazione |                |                |              |
|c/o siti di       |                |                |              |
|destinazione      |            0,00|    2.946.000,00|  2.946.000,00|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|C) Oneri sicurezza|                |                |              |
|e progettazione di|                |                |              |
|cui:              |    1.950.624,71|    4.118.395,88|  2.167.771,17|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Oneri sicurezza|      172.970,96|    2.027.483,33|  1.854.512,37|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Progettazione  |    1.777.653,75|    2.090.912,55|    313.258,80|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|Totale A + B + C  |  126.296.405,91|  201.289.856,72| 74.993.450,81|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|D) Somme a        |                |                |              |
|disposizione di   |                |                |              |
|cui:              |   10.703.594,09|   33.710.143,28| 23.006.549,19|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Affitti aree   |                |                |              |
|per casse         |    5.595.000,00|    6.400.000,00|    805.000,00|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Espropri       |            0,00|   22.390.055,30| 22.390.055,30|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|   Altre spese    |    5.108.594,09|    4.920.087,98|   -188.506,11|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
|TOTALE GENERALE   |  137.000.000,00|  235.000.000,00| 98.000.000,00|
+------------------+----------------+----------------+--------------+
 
    2) che la voce «affitti aree per casse» comprende gli  oneri  per
la  disponibilita'  dell'area  privata  da   destinare   a   deposito
provvisorio  del  materiale  da  dragare,  gia'  garantita  da   atti
stipulati con la proprieta'; 
    3) che la voce inerente gli  «espropri»  comprende  i  costi  per
l'acquisizione a titolo definitivo al pubblico demanio  marittimo  di
siti di destinazione finale del  materiale  estratto  per  le  future
piattaforme logistiche, in destra e sinistra canale, nonche' i  costi
delle aree da acquisire con accordi bonari,  alle  stesse  condizioni
delle aree espropriate; 
    4) che la  voce  «altre  spese»  comprende,  fra  l'altro,  0,606
milioni di euro  per  oneri  relativi  alla  «prevenzione/repressione
della criminalita'»; 
    5) che le opere di progetto non sono  assoggettabili  all'imposta
sul valore aggiunto (IVA), ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  della  norma
d'interpretazione  autentica  di  cui  all'art.  3,  comma   3,   dei
decreto-legge 27  aprile  1990,  n.  90,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 giugno  1990,  n.
165, e giusta sentenze della Corte suprema di  cassazione  (civile  -
sezione V: sentenze n. 5798 del 19 aprile 2001  e  n.  13810  del  18
settembre 2003); 
    6) che i maggiori  costi  del  suddetto  progetto  definivo  2017
rispetto a quelli del progetto preliminare (98 milioni di euro)  sono
imputabili principalmente: 
      a) per le nuove banchine, alla scelta di soluzioni  tecniche  e
opere aggiuntive piu' idonee  ad  affrontare  la  problematica  della
potenziale liquefazione degli strati sabbiosi; 
      b) per l'adeguamento delle banchine esistenti, alla  scelta  di
consolidare  le  banchine  esistenti  al  massimo  fondale  di  Piano
regolatore portuale (-14,50 m) gia'  nella  prima  fase  dei  lavori,
invece  che  per  step  successivi   come   previsto   nel   progetto
preliminare, con incremento dei costi nella prima fase del  progetto,
ma con minor spesa complessiva per l'intero intervento, e alla scelta
di realizzare tutte le banchine  in  classe d'uso  III, tipologia  di
massima  resistenza  ai  fenomeni  sismici,   adeguata   alle   opere
strategiche, scelte suggerite dall'interlocuzione con il CSLLPP; 
      c) per il dragaggio in colmata, e' stata aumentata la quantita'
di  materiale  dragato  ed   e'   previsto   l'utilizzo   di   draghe
autocaricanti invece che stazionarie; 
      d)  per  gli  oneri  per  la  sicurezza,  alla  modifica  delle
procedure relative alla verifica ordigni bellici; 
      e) per gli espropri, alla sopravvenuta necessita' di  acquisire
parte delle aree siti di destinazione finale dei materiali dragati  e
future sedi delle piastre logistiche del porto, in destra e  sinistra
del canale, a  seguito  della  mancata  presentazione  da  parte  dei
privati dei PUA per le aree di loro proprieta'; 
    7) che per i dragaggi con immissione  in  mare  il  risparmio  e'
imputato alla realizzazione di una  canaletta  di  accesso  al  porto
esterna alle dighe di minor lunghezza e profondita'; 
    8) che la soluzione adottata  nel  progetto  in  approvazione  e'
considerata piu' efficace dal  punto  di  vista  realizzativo  e  del
contenimento dei disagi che gli interventi recherebbero alla  normale
attivita' portuale, nonche' piu' economica; 
    9) che il finanziamento dell'intervento e' posto a carico di: 
      a) 60 milioni di euro assegnati definitivamente con  la  citata
delibera n. 98 del 2012, a valere sulle risorse di cui  all'art.  32,
comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, e  impegnati  con  decreti
MIT 26 novembre 2013, n. 12991 (SICOGE n. 13113), e 8 marzo 2016,  n.
6930 (SICOGE n. 833); 
      b) 120 milioni di euro a valere sul mutuo  contratto  dall'Adsp
con la Banca europea per gli investimenti, confermato con nota  della
medesima Banca 29 gennaio 2018, n. 1/2018-006; 
      c) 55 milioni di euro a valere su  risorse  dell'Adsp  allocate
alla voce di piano finanziario denominata «Infrastrutture portuali ed
aeroportuali» (Cap. 211/10 «Acquisto, costruzione, trasformazione  di
opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali  -  strutture
ed infrastrutture  logistiche»)  del  bilancio  di  previsione  della
stessa Autorita' per l'esercizio finanziario 2018  e  vincolate  alla
realizzazione  dell'opera  in  approvazione,   come   risulta   dalla
deliberazione presidenziale 1° febbraio 2018, n. 17; 
    10) che, come previsto dal punto 2.4 della richiamata delibera n.
98 del 2012, progetto e' corredato dell'analisi trasportistica, posta
a   base   dell'aggiornamento   del   piano   economico   finanziario
dell'intervento; 
    11) che il piano economico  finanziario  sintetico  e  aggiornato
presentato a corredo del progetto evidenzia che: 
      a)  l'intervento  e'  in  grado  di  raggiungere   l'equilibrio
economico finanziario se si tiene in considerazione anche  l'utilizzo
del contributo pubblico di 60 milioni di  euro  assegnato  dal  CIPE,
contributo che risulta congruo; 
      b) la redditivita' di progetto raggiunge livelli di  equilibrio
economico finanziario soddisfacenti a fronte di un investimento «c.d.
privato («capitale privato» AdSP)» di circa 175 milioni di euro; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 27 febbraio 2018, n. 1183, predisposta congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto definitivo. 
 
  Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11,  e  216,
commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,  da
cui deriva l'applicabilita' della previgente disciplina,  di  cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  166  del   decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  nonche'  ai
sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del 2001, e' approvato, con le prescrizioni e le  raccomandazioni  di
cui al successivo punto  1.4,  anche  ai  fini  dell'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione  di  pubblica
utilita', il progetto definitivo della prima fase (I e  II  stralcio)
dell'«Hub portuale di  Ravenna.  Approfondimento  canali  Candiano  e
Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo  terminal  in
penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto  in  attuazione  al
P.R.P. vigente 2007». 
  1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato al precedente punto 1.1. 
  1.3 Il limite di spesa dell'intervento di cui al  punto  1.1,  come
riportato nella precedente  presa  d'atto,  e'  quantificato  in  235
milioni di euro non assoggettabili ad IVA. 
  1.4  Le  prescrizioni  cui  resta  subordinata  l'approvazione  del
progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che  forma
parte integrante della presente delibera, mentre  le  raccomandazioni
sono  riportate  nella  seconda  parte  del  medesimo   allegato   1.
L'ottemperanza  alle  suddette  prescrizioni  non   potra'   comunque
comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente  punto
1.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga  di  non  poter  dare
seguito a qualcuna di dette  raccomandazioni,  fornira'  al  riguardo
puntuale motivazione,  in  modo  da  consentire  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni  e
di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 
  1.5 L'elenco delle ditte da espropriare e' riportato negli allegati
di progetto codice ESP.A - Rev.2 12/2017 ed ESP.B  -  Rev.1  09/2017,
mentre il  piano  particellare  degli  espropri  e'  riportato  negli
allegati di progetto codice ESP.01 - Rev.2 12/2017 ed ESP.02 -  Rev.1
09/2017. 
  1.6 Il vincolo preordinato all'esproprio,  apposto  con  la  citata
delibera di questo Comitato n. 98 del 2012 in  sede  di  approvazione
del progetto preliminare dell'intervento,  decade  per  le  aree  non
riportate nel piano particellare degli espropri di cui al  precedente
punto 1.5. 
 
2. Finanziamenti. 
 
  2.1 Il finanziamento del progetto approvato al predetto punto 1  e'
imputato come segue: 
    a) 60 milioni di euro complessivi a valere sulle risorse  di  cui
all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, di cui 11,060
milioni  di  euro  impegnati  con   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2013, n. 12991 (SICOGE  n.
13113), e i rimanenti 48,940 milioni di euro  impegnati  con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo  2016,  n.
6930 (SICOGE n. 833); 
    b)  120  milioni  di  euro   a   valere   sul   mutuo   contratto
dall'Autorita'   di   sistema    portuale    del    mare    Adriatico
centro-settentrionale, come meglio descritto nella  precedente  presa
d'atto; 
    c) 55 milioni  di  euro  a  valere  su  risorse  della  succitata
Autorita', come meglio descritto nella precedente presa d'atto. 
  2.2 Il suddetto importo di 11,060 milioni di euro, impegnato con il
decreto n.  12991  del  2013  citato  al  precedente  punto  2.1,  e'
attualmente in  perenzione  e  il  relativo  utilizzo  potra'  essere
disposto dopo averne acquisito la disponibilita', con la reiscrizione
in bilancio secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 
 
3. Disposizioni finali. 
 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1. 
  3.2 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel   citato   progetto   definitivo,   a   fornire
assicurazioni al suddetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto esecutivo, delle prescrizioni di  cui  al  precedente  punto
1.4. 
  3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 e poste dallo stesso Ministero. 
  3.5 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare la documentazione di riscontro
alle prescrizioni ambientali dal n. 5  al  n.  18  del  provvedimento
direttoriale 1° febbraio 2018, n. 44, citato in presa d'atto, nonche'
di riscontro alle prescrizioni della delibera di questo  Comitato  n.
98 del 2012 da verificare in fase di progettazione esecutiva. 
  3.6 Il soggetto aggiudicatore dovra' stipulare, con  la  prefettura
competente  -  ufficio  territoriale  del  Governo  e  il  contraente
generale  aggiudicatario  della  gara,  il  Protocollo  di  legalita'
approvato con la delibera n. 62 del 2015 citata in premesse. 
  3.7 Il soggetto  aggiudicatore  dovra'  inoltre  stipulare  con  il
contraente generale di  cui  al  predetto  punto  3.6  il  Protocollo
operativo secondo il prototipo approvato con la delibera  n.  15  del
2015, ugualmente citata in premesse. 
  3.8 Ai sensi dell'art. 9, comma 13-ter, del decreto legislativo  n.
190 del 2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189 del 2005,  nel
bando  di  gara  dovra'  essere  prevista,  ai  fini  di  cui  sopra,
un'aliquota   forfetaria,   non   sottoposta   ai   ribasso   d'asta,
ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento. 
  3.9 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura  il  monitoraggio
ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  In
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbono essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato
flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art.  1  della
legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei
dati saranno  definiti  con  un  protocollo  tecnico  tra  Ragioneria
generale dello Stato e DIPE,  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso
decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  3.10 Ai sensi della richiamata delibera n. 15  del  2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le  modalita'
di controllo dei flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni
della medesima delibera. 
  3.11 Ai sensi della delibera n.  24  dei  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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