IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 17  novembre  2016  e
del 31 gennaio 2017, con cui il prof.  Mario  Giovanni  Melazzini  e'
stato  rispettivamente  nominato  e  confermato  direttore   generale
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 14
novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del  26
novembre 2011, concernente l'inserimento, nel succitato  elenco,  del
medicinale «Atgam» (siero antilinfocitario di cavallo), in assenza di
valida  alternativa  terapeutica  disponibile,   per   l'indicazione:
«Terapia dell'aplasia midollare acquisita,  anche  denominata  anemia
aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero  antilinfocitario
di coniglio (Thymoglobuline®)» e con il limite temporale di 12 mesi; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 20
novembre 2012, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  286  del  7
dicembre 2012, concernente la proroga di  24  mesi  dell'inserimento,
nel succitato elenco, del medicinale «Atgam» (siero  antilinfocitario
di cavallo); 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 26
novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  291  del  16
dicembre 2014, concernente la proroga di  18  mesi  dell'inserimento,
nel succitato elenco, del medicinale «Atgam» (siero  antilinfocitario
di cavallo); 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 16
giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2016,  concernente  la  proroga  di  12  mesi  dell'inserimento,  nel
succitato elenco, del medicinale «Atgam» (siero  antilinfocitario  di
cavallo); 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata  4
agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
2017,  concernente  la  proroga  di  12  mesi  dell'inserimento,  nel
succitato elenco, del medicinale «Atgam» (siero  antilinfocitario  di
cavallo); 
  Considerato che l'Azienda titolare  del  medicinale  ha  presentato
all'Agenzia italiana del farmaco il 30 ottobre 2014  la  domanda  per
ottenere  l'autorizzazione  alla   commercializzazione   di   «Atgam»
mediante procedura decentrata per l'indicazione in prima linea; 
  Ritenuto, in attesa degli esiti  della  domanda  di  autorizzazione
alla  commercializzazione,  di  rimarcare   l'irrinunciabilita'   del
farmaco nel trattamento dell'aplasia midollare,  nota  anche  con  il
nome  di  anemia   aplastica,   caratterizzata,   se   non   trattata
adeguatamente, da alti tassi di mortalita'; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del  9,  10  e  11
luglio 2018, come da stralcio verbale n. 37; 
  Ritenuto, pertanto, di  prorogare  la  permanenza  del  medicinale«
Atgam» (siero antilinfocitario di cavallo) di cui alla determinazione
dell'AIFA datata 14 novembre  2011,  sopra  citata,  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento  del  medicinale  ATGAM  (siero  antilinfocitario  di
cavallo), di cui alla determinazione dell'AIFA  citata  in  premessa,
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi  della  legge  n.  648/96,  e'
prorogato per ulteriori 12 mesi, nel rispetto  delle  condizioni  per
esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della  presente
determinazione.