IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 17  novembre  2016  e
del 31 gennaio 2017, con cui il prof.  Mario  Giovanni  Melazzini  e'
stato  rispettivamente  nominato  e  confermato  direttore   generale
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Considerate  le  evidenze  scientifiche  disponibili   a   supporto
dell'impiego di «Nicotinamide» come trattamento  chemopreventivo  per
lo sviluppo di nuovi tumori cutanei epiteliali; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale carico del Servizio sanitario nazionale in  soggetti  con  una
storia  di   almeno   due   carcinomi   cutanei,   spinocellulari   o
basocellulari,  entrambi   invasivi   e   sottoposti   a   intervento
chirurgico; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione  del  8,  9  e  10
novembre 2017; stralcio verbale n. 28; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  il  medicinale  «Nicotinamide»
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996
n. 648, con prescrivibilita' limitata  agli  specialisti  oncologo  e
dermatologo, come trattamento  chemopreventivo  per  lo  sviluppo  di
nuovi tumori cutanei epiteliali, in soggetti con una storia di almeno
due  carcinomi  cutanei,   spinocellulari   o   basocellulari,   dopo
intervento chirurgico; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale NICOTINAMIDE e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 648,  nell'elenco  istituito  col  provvedimento
della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni  terapeutiche
di cui all'art. 2, con  prescrivibilita'  limitata  agli  specialisti
oncologo e dermatologo.