IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute, 17 novembre  2016  e  31
gennaio  2017,  con  cui  il   prof.   Mario   Melazzini   e'   stato
rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del richiamato decreto-legge 21  ottobre  1996,
n. 536; 
  Vista la  determinazione  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  del  sovracitato
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,  mediante  l'aggiunta  di  una
specifica  sezione  concernente  i  medicinali  che  possono   essere
utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche diverse da  quelle
autorizzate, inserendo la lista costituente  l'allegato  3,  relativo
rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla  base  dei  dati
della  letteratura  scientifica  nel  trattamento   delle   neoplasie
ematologiche; 
  Vista la determinazione  AIFA  18  maggio  2011,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2011,  n.  118,  con  cui  e'  stato
aggiornato il sovracitato Allegato 3 per quanto attiene l'inserimento
del medicinale «Lenalidomide» per la seguente indicazione:  «Utilizzo
nei linfomi diffusi a grandi  cellule  B  e  linfomi  mantellari  MCL
recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici  per  i
quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non  candidabili  a
trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche»; 
  Vista la determinazione  AIFA  10  maggio  2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 24 maggio  2018  n.  119,  con  cui  e'  stato
definito il regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso
umano  «Revlimid»  (lenalidomide)   per   la   seguente   indicazione
terapeutica «come monoterapia per il trattamento di  pazienti  adulti
con linfoma mantellare recidivato o refrattario»; 
  Ritenuto pertanto di dover provvedere  a  escludere  il  medicinale
«Lenalidomide»  di  cui  alla  determinazione  del  18  maggio   2011
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n.
648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono  essere
impiegati, per una o piu' indicazioni diverse da quelle  autorizzate,
nella lista costituente l'Allegato 3, relativa  all'uso  consolidato,
sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per  il
trattamento delle neoplasie  ematologiche,  alla  voce  lenalidomide,
nella colonna «Estensione di indicazione relative ad usi  consolidati
sulla base di evidenze scientifiche presenti in  letteratura»,  viene
esclusa la seguente indicazione terapeutica:  «Utilizzo  nei  linfomi
mantellari  MCL  recidivati-refrattari   a   precedenti   trattamenti
chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative  terapeutiche
e non candidabili  a  trapianto  di  cellule  staminali  autologhe  o
allogeniche».