IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096, e 20 aprile 1976, n. 195,
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  recanti   la   disciplina
dell'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modifiche e integrazioni, recante  il  regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche e integrazioni, recante  l'attuazione  della  direttiva  n.
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro  l'introduzione
e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o  ai
prodotti vegetali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 novembre 2009 recante la determinazione dei requisiti di
professionalita'  e  della  dotazione   minima   delle   attrezzature
occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio  e
importazione di vegetali e prodotti vegetali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Considerata la recente diffusione nel territorio nazionale di ditte
che effettuano la lavorazione, la selezione, la concia e confettatura
o altri trattamenti alle sementi per conto  terzi  con  l'impiego  di
selezionatori mobili, direttamente presso  le  aziende  agricole  che
effettuano il reimpiego della semente lavorata; 
  Considerata l'esigenza di definire i requisiti di  professionalita'
appropriati  e  necessari   per   il   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio  della  specifica  attivita'  per  conto  terzi   sopra
indicata, come previsto  dall'art.  19  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214; 
  Considerata la necessita' di stabilire le attrezzature  costituenti
la dotazione minima per lo svolgimento della specifica attivita'  per
conto terzi  sopra  indicata,  nonche'  i  dati  da  riportare  nella
richiesta di autorizzazione e la documentazione da allegare, ai sensi
dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 214; 
  Considerata   la   necessita'   di   semplificare   le    procedure
autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e  di  qualita',
prevedendo la possibilita' di inoltrare un'unica domanda per tutte le
autorizzazioni previste; 
  Ritenuto  opportuno  modificare  il  decreto  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009  inserendo
adeguate  disposizioni  specifiche  per  le  ditte   che   esercitano
attivita' per conto  terzi  con  l'impiego  di  selezionatori  mobili
direttamente presso le aziende agricole che effettuano  il  reimpiego
della semente lavorata; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai  sensi
dell'art. 49, comma 2, lettera d), del medesimo decreto  legislativo,
nella seduta del 10 e 11 aprile 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 12 luglio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato I del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 12 novembre 2009, rubricato  «Dati  essenziali
da fornire con la richiesta di  autorizzazione  e  documentazione  da
allegare», e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.