IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096, e 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche e integrazioni, recanti la disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 recante la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Considerata la recente diffusione nel territorio nazionale di ditte che effettuano la lavorazione, la selezione, la concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con l'impiego di selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata; Considerata l'esigenza di definire i requisiti di professionalita' appropriati e necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della specifica attivita' per conto terzi sopra indicata, come previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; Considerata la necessita' di stabilire le attrezzature costituenti la dotazione minima per lo svolgimento della specifica attivita' per conto terzi sopra indicata, nonche' i dati da riportare nella richiesta di autorizzazione e la documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; Considerata la necessita' di semplificare le procedure autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e di qualita', prevedendo la possibilita' di inoltrare un'unica domanda per tutte le autorizzazioni previste; Ritenuto opportuno modificare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 inserendo adeguate disposizioni specifiche per le ditte che esercitano attivita' per conto terzi con l'impiego di selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo, nella seduta del 10 e 11 aprile 2018; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 luglio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 1. L'allegato I del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, rubricato «Dati essenziali da fornire con la richiesta di autorizzazione e documentazione da allegare», e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.