IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006); 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determinazione n. 1026/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  162  del  14
luglio 2018, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n.  189  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con  la  quale  la  societa'  Samsung  Bioepis  UK
Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C.  n.
045616012/E, 045616024/E, 045616036/E, 045616048/E; 
  Visto il parere di carattere generale della Commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 10 luglio 2018; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 9 aprile 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  27
giugno 2018; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  IMRALDI  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
Artrite reumatoide 
  «Imraldi», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici   modificanti   la   malattia    (Disease    Modifying
Anti-Rheumatic Drugs -  DMARD),  compreso  il  metotressato,  risulta
inadeguata; 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato. 
  «Imraldi» puo' essere somministrato come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
Artrite idiopatica giovanile 
  Artrite idiopatica giovanile poliarticolare 
  «Imraldi» in combinazione  con  metotressato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai due anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (DMARD). 
  Artrite associata ad entesite 
  «Imraldi» e' indicato per il  trattamento  delle  forme  attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di eta',  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1). 
Spondiloartrite assiale 
  Spondilite anchilosante (SA) 
  «Imraldi» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondilite anchilosante attiva grave in  cui  la  risposta
alla terapia convenzionale non e' risultata adeguata. 
  Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA 
  «Imraldi» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza  radiografica
di SA ma con segni oggettivi di  infiammazione  rilevati  da  elevati
livelli di Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una  risposta
inadeguata a, o  sono  intolleranti  a  farmaci  antinfiammatori  non
steroidei. 
Artrite psoriasica 
  «Imraldi» e' indicato per il  trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a
precedenti trattamenti  con  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs -  DMARD)  e'  stata
inadeguata. 
Psoriasi 
  «Imraldi» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a
placche di grado da moderato a severo, in pazienti  adulti  candidati
alla terapia sistemica. 
Psoriasi a placche pediatrica 
  «Imraldi» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a
placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di  eta'  che
abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati
inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie. 
Idrosadenite Suppurativa (HS) 
  «Imraldi»  e'  indicato  per   il   trattamento   dell'Idrosadenite
Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
adulti e adolescenti  dai  dodici  anni  di  eta'  con  una  risposta
inadeguata alla terapia  sistemica  convenzionale  per  l'HS  (vedere
paragrafi 5.1 e 5.2). 
Malattia di Crohn 
  «Imraldi» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno
risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di
corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti
intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni
mediche ad esse. 
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici 
  «Imraldi» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. 
Colite Ulcerosa 
  «Imraldi» e' indicato nel trattamento della colite ulcerosa  attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i  corticosteroidi  e   la   6   mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie. 
Uveite 
  «Imraldi» e' indicato per il trattamento dell'uveite  non-infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato. 
  Confezioni: 
    «2 siringhe preriempite da 40 mg» -  A.I.C.  n.  045616024/E  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): € 758,68; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,12; 
    «6 siringhe preriempite da 40 mg» -  A.I.C.  n.  045616048/E  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': C; 
    «1 siringa preriempita da 40 mg» - A.I.C. n. 045616012/E (in base
10); 
      classe di rimborsabilita': C; 
    «4 siringhe preriempite da 40 mg» -  A.I.C.  n.  045616036/E  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': C. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale ivi comprese  le
strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali. 
  Scheda di prescrizione  cartacea  per  le  indicazioni  Psoriasi  a
Placche, Colite Ulcerosa e SAnoER. 
  La  classificazione  di  cui  alla   presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Imraldi» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn).