IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  15  agosto  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in  conseguenza  del  crollo  di  un  tratto  del  viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come  ponte
Morandi, avvenuto nella mattinata del 14  agosto  2018  ed  e'  stata
assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per  le
emergenze nazionali, di cui all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo  n.  1  del  2018,  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del  medesimo
decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  18  agosto  2018,
con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di  cui
all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15
agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 539 del 20 agosto 2019; 
  Visto il decreto n. 3 del 28 agosto 2018, con  cui  il  commissario
delegato  ha  istituto  una  commissione  esperta  di  supporto  alle
decisioni che lo stesso dovra' adottare  per  fronteggiare  lo  stato
d'emergenza; 
  Vista la nota del 29 agosto 2018 con cui il commissario delegato ha
chiesto di integrare la sopra  citata  ordinanza  n.  539/2018  e  le
successive comunicazioni anche via e mail; 
  Considerato che  permane  una  diffusa  situazione  di  criticita',
sicche' occorre adottare senza indugio ogni iniziativa utile  per  il
completamento degli interventi in  atto,  anche  in  un  contesto  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo; 
  Ravvisata la necessita' di porre  in  essere  ulteriori  interventi
urgenti  finalizzati  a  concludere  celermente  la  fase  di   prima
emergenza, consentendo la ripresa delle normali  condizioni  di  vita
delle popolazioni e la messa  in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Integrazione ocdpc n. 539/2018 
 
  1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 539  del  20  agosto  2018,  le  parole, «
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato»  sono  sostituite
dalle seguenti: « pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni». 
  2. All'art. 1, comma 3, lettera b),  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018,  dopo
le parole, « servizi pubblici», sono aggiunte le seguenti  parole:  «
ivi compresi quelli per il servizio sanitario regionale». 
  3. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole,  «
di piste veicolari.», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' al
potenziamento temporaneo dei presidi medici  al  fine  di  assicurare
l'erogazione delle necessarie prestazioni sanitarie». 
  4. Il commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese  di
viaggio sostenute dai membri della Commissione all'uopo nominata  con
proprio decreto n. 3 del 28 agosto 2018, entro  un  limite  di  spesa
appositamente  indicato  nel  piano  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
539 del 20 agosto 2018. Per la partecipazione alla  Commissione,  non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  5. Ai fini della determinazione degli oneri di cui al  comma  4,  i
componenti della Commissione sono equiparati ai  dipendenti  pubblici
con qualifica di dirigente.