IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.  1,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  ha  disposto  la  costituzione  di
Sviluppo Italia s.p.a., successivamente denominata «Agenzia nazionale
per l'attrazione e lo sviluppo di Impresa  Spa»,  ed  in  particolare
l'art.  2,  comma  6,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  i   diritti
dell'azionista in riferimento alla predetta societa' sono  esercitati
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico e che il Ministro dello sviluppo  economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  nomina  gli
organi della societa' e ne riferisce al Parlamento; 
  Visto che il comma 460 dell'art. 1  della  citata  legge  legge  27
dicembre  2006,  n.  296  prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo
economico definisce, con  apposite  direttive,  le  priorita'  e  gli
obiettivi dell'Agenzia e approva le linee generali di  organizzazione
interna, il documento previsionale di gestione ed  i  suoi  eventuali
aggiornamenti e, d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, lo Statuto; 
  Visto il citato art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   che   demanda   al   Ministro   dello    sviluppo    economico
l'individuazione degli atti di  gestione  ordinaria  e  straordinaria
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.  e  delle  sue  controllate  dirette   ed
indirette, che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano
della preventiva approvazione ministeriale; 
  Visti gli articoli 2364, 2365, 2377 e 2379 del codice civile; 
  Visto il comma 6-bis dell'art. 1 del citato decreto  legislativo  9
gennaio 1999, n. 1, che prevede che un  magistrato  della  Corte  dei
conti, nominato dal  Presidente  della  Corte  stessa,  assiste  alle
sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'Agenzia; 
  Vista la  determinazione  della  Corte  dei  conti  -  Sezione  del
controllo sugli enti n. 2/2007  relativa  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., punto
V, in base alla quale il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
quello dello sviluppo economico dovranno comunicare  alla  Corte  dei
conti, entro trenta  giorni  dalla  loro  adozione,  i  provvedimenti
rilevanti emessi, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri  ad
essi spettanti nei confronti dell'Agenzia; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31
luglio 2007, con il quale e' stato approvato il Piano di  riordino  e
dismissione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge
27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  18
settembre 2007, cosi' come modificato dal  decreto  del  21  dicembre
2007, con il quale si e' provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma  460
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'individuazione degli
atti di gestione dell'Agenzia e delle sue controllate  da  sottoporre
alla preventiva autorizzazione ministeriale; 
  Visto l'art. 5 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
«Codice dei contratti pubblici», che detta disposizioni in materia di
esclusione dall'ambito di applicazione del codice degli affidamenti a
soggetti  in   house,   ivi   comprese   le   disposizioni   relative
all'esercizio  del  controllo  analogo  congiunto  da   parte   delle
amministrazioni committenti; 
  Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del citato decreto in
data 18 settembre  2007,  relativo  alla  individuazione  degli  atti
dell'Agenzia da  sottoporre  all'approvazione  ministeriale,  tenendo
conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche  normative
intervenute,  in  relazione  alle  quali  si  rende  in   particolare
necessario assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto  da
parte delle amministrazioni statali committenti, nel  rispetto  della
competenza esclusiva sulla gestione d'impresa spettante al  Consiglio
di amministrazione in base alle norme vigenti; 
  Considerata  la  necessita'  ed  urgenza   dell'aggiornamento   del
predetto decreto, al fine di  garantire  la  continuita'  dell'azione
amministrativa, atteso che la corretta  definizione  delle  modalita'
dell'esercizio  del  controllo  analogo   e'   essenziale   ai   fini
dell'perfezionamento delle  procedure  per  l'iscrizione  nell'Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  aggiudicatori  che
operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di   proprie
«societa'» in house; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a  e,  per  il  suo  tramite,   le   proprie
controllate,   sottopongono   all'approvazione    preventiva    della
competente struttura del Ministero dello sviluppo economico gli  atti
relativi a: 
    a) affidamenti di attivita' da parte di amministrazioni pubbliche
per importi maggiori di 500 mila euro, ai  fini  della  verifica  del
rispetto dei contenuti minimi  delle  convenzioni  stabiliti  con  la
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.
1, comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1; 
    b) costituzione di nuove societa'; 
    c) acquisizioni di partecipazioni  in  societa',  con  esclusione
degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti
agevolativi e dei fondi gestiti; 
    d) trasferimenti di azienda e  di  rami  d'azienda,  cessioni  di
societa',  di  partecipazioni  e  altre  operazioni  societarie   non
comprese nel Piano di riordino e dismissione  approvato  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 31  luglio  2007  ai  sensi
dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.,  e,  per  il  suo  tramite,  le  proprie
controllate, sottopongono all'approvazione  preventiva  del  Ministro
dello sviluppo economico i seguenti atti: 
    a) il documento previsionale di gestione di cui all'art. 1, comma
460 della legge n. 296/2006 ed ogni suo eventuale aggiornamento. 
    b) la designazione di amministratori qualora non scelti  tra  gli
amministratori e i dirigenti dell'Agenzia; 
    c) le proposte di revoca di amministratori,  qualora  non  scelti
tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia; 
    d) le proposte di  modifica  significative  degli  statuti  delle
societa'; 
    e) le proposte di nomina e revoca  di  liquidatori,  qualora  non
scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia; 
    f) tutti gli altri atti per  i  quali  il  Piano  di  riordino  e
dismissione e il relativo decreto ministeriale di approvazione del 31
luglio 2007 prevedano la preventiva approvazione. 
  3.  Gli  atti  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  approvati  previa
acquisizione dell'intesa delle amministrazioni centrali  dello  Stato
che hanno disposto affidamenti nei  confronti  dell'Agenzia,  qualora
tali  atti  ricadano  nella  sfera   di   competenza   delle   stesse
amministrazioni in ragione delle attivita' oggetto di affidamento. 
  4. E' fatta salva, in ogni caso, la necessita'  dell'autorizzazione
del Ministro dello sviluppo economico qualora  gli  atti  di  cui  al
comma 1 determinino modifiche o integrazioni al Piano di  riordino  e
di dismissione dell'Agenzia, approvato  con  decreto  del  31  luglio
2007. 
  5. 1. Oltre agli atti di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia trasmette al
Ministero dello sviluppo economico ogni pertinente atto  di  gestione
che venga richiesto dallo stesso.