IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:  «Disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante: «Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista  la  determinazione  n.  254/2018  del  18   febbraio   2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  56
del 8 marzo 2018, relativa alla  classificazione  del  medicinale  ai
sensi dell'art. 12, comma  5,  legge  8  novembre  2012,  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la  societa'  MSD  Italia  S.r.l.  ha
chiesto  la  classificazione   della   confezione   con   A.I.C.   n.
045778014/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta dell'11 giugno 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
luglio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ONTRUZANT  nelle  confezioni  sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «Ontruzant» e' indicato per il trattamento di  pazienti  adulti
con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
        in monoterapia per  il  trattamento  di  pazienti  che  hanno
ricevuto  almeno  due   regimi   chemioterapici   per   la   malattia
metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver
contenuto almeno un'antraciclina e un taxano, tranne nel caso in  cui
il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
        in associazione a paclitaxel per il trattamento dei  pazienti
che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia
metastatica e  per  i  quali  non  e'  indicato  il  trattamento  con
antracicline; 
        in associazione a docetaxel per il trattamento  dei  pazienti
che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia
metastatica; 
        in associazione a un inibitore dell'aromatasi nel trattamento
di pazienti in postmenopausa affette da MBC positivo per i  recettori
ormonali, non precedentemente trattate con trastuzumab. 
      «Ontruzant» e' indicato nel trattamento di pazienti adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
        dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante  o  adiuvante)  e
radioterapia (se applicabile); 
        dopo   chemioterapia    adiuvante    con    doxorubicina    e
ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel; 
        in associazione a chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel  e
carboplatino; 
        in associazione  a  chemioterapia  neoadiuvante,  seguita  da
terapia con Ontruzant adiuvante, nella malattia  localmente  avanzata
(inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm. 
      «Ontruzant» deve essere utilizzato  soltanto  in  pazienti  con
carcinoma mammario metastatico  o  in  fase  iniziale  i  cui  tumori
presentano iperespressione di HER2 o amplificazione  del  gene  HER2,
come determinato mediante un test accurato e convalidato. 
      «Ontruzant» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile  e
cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione
gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente
sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica. 
      «Ontruzant» deve essere somministrato soltanto a  pazienti  con
carcinoma  gastrico  metastatico  (MGC)  i  cui   tumori   presentano
iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e
confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato
IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e
convalidati. 
      Confezione: 
        «150 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro)» - 1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
045778014/E (in base); 
        Classe di rimborsabilita': H; 
        Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 512,32; 
        Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 845,54; 
        Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture  pubbliche  del  SSN  ivi  comprese  le  strutture  private
accreditate sanitarie come da condizioni negoziali. 
  La  classificazione  di  cui  alla   presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Ontruzant» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,  comma
5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn).