IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito con modificazioni nella legge 24  novembre  2003,  n.
326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati
dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista  la  determinazione  n.  1821/2017  del  31   ottobre   2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  268
del 16 novembre 2017 nonche' la determinazione n.  1375/2017  del  20
luglio 2017 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 192 del 18 agosto 2017 relative alla classificazione  del
medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012,  n.
189  di  medicinali   per   uso   umano   approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la Societa' Abbvie Ltd ha chiesto  la
classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 035946197/E  e  A.I.C.
n. 035946209/E; 
  Vista la decisione della Commissione n. 1696 del 15 marzo  2018  di
modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale «Humira - adalimumab» a seguito della  approvazione  della
variazione n. EMEA/H/C/481/T/176 con la quale e' stata trasferita  la
titolarita' del medicinale da AbbVie Ltd a AbbVie Deutschland GmbH  &
Co. KG; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 14 marzo 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  25
giugno 2018; 
  Visto il parere di carattere generale della Commissione  consultiva
tecnico - scientifica nella seduta del 10 luglio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale HUMIRA e' rimborsato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
Artrite reumatoide: 
  «Humira», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
  il trattamento di pazienti adulti  affetti  da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici  modificanti  la   malattia   (DMARD),   compreso   il
metotressato, risulta inadeguata; 
  il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e  progressiva
in adulti non precedentemente trattati con metotressato. 
  «Humira» puo' essere somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
  «Humira»,   in   combinazione   con   metotressato,   inibisce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti. 
Psoriasi: 
  «Humira» e' indicato per il trattamento della  psoriasi  cronica  a
placche, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti  candidati
alla terapia sistemica; 
Idrosadenite Suppurativa (HS): 
  «Humira»  e'  indicato   per   il   trattamento   dell'Idrosadenite
Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
adulti e adolescenti dai 12 anni di eta' con una risposta  inadeguata
alla terapia sistemica convenzionale per l'HS; 
Malattia di Crohn: 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva
di grado da moderato a  severo  in  pazienti  adulti  che  non  hanno
risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di
corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti
intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni
mediche ad esse; 
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici: 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva
di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni  di
eta')  che  hanno  avuto  una  risposta   inadeguata   alla   terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie; 
Colite ulcerosa: 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della colite  ulcerosa  attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i   corticosteroidi   e   la   6-mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie; 
Uveite: 
  «Humira» e' indicato per il trattamento  dell'uveite  non-infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato. 
Uveite pediatrica: 
  «Humira» e'  indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di eta'  che
hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla  terapia
convenzionale  o  per  i  quali  la  terapia  convenzionale  non   e'
appropriata. 
  Confezione: 80 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml  (80  mg/0,8  ml)  -  1  siringa
preriempita + 1 tampone imbevuto di alcool -  A.I.C.  n.  035946197/E
(in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55. 
  Confezione: 80 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
penna preriempita  (vetro)  -  0,8  ml  (80  mg/0,8  ml)  -  1  penna
preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool in un blister - A.I.C.  n.
035946209/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture  pubbliche,
ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con  il  SSN,
secondo le condizioni negoziali. 
  Scheda di  prescrizione  per  le  indicazioni  Colite  ulcerosa,  e
Psoriasi a placche. 
  Si  ritiene   chiuso   il   registro   di   monitoraggio   relativo
all'indicazione terapeutica Idrosadenite Suppurativa.