IL DIRIGENTE 
       dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 40; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 13 gennaio
2016, prot. AIFA n. 2759  del  13  gennaio  2016,  con  la  quale  la
Societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate Gmbh,  con  sede  legale  e
domicilio  fiscale  in  Schiffenberger  WEG,  55,  D-35394   Giessen,
Germania,   ha   chiesto   di   essere   autorizzata    al    rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,
comma 590 della legge 190/2014, del medicinale omeopatico OKOUBAKA D3
nella forma e confezione: 
      AIC n. 046201012  «3  DH  gocce  orali,  soluzione»  1  flacone
contagocce in vetro da 20 ml; 
  Vista la  prima  richiesta  di  integrazione  della  documentazione
trasmessa alla Societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate Gmbh  il  12
agosto 2016, prot. AIFA 86035, il deposito  della  documentazione  da
parte dell'Azienda del 12 dicembre 2016, prot. 0125050; 
  Vista la successiva richiesta di documentazione integrativa  del  4
aprile 2017, prot. AIFA 34267, il deposito  della  documentazione  da
parte dell'Azienda del 26 settembre 2017, prot. 012591; 
  Vista la comunicazione di fine procedura e richiesta di  impegno  a
Post Approval Commitment inviata il 12 gennaio 2018, prot. AIFA 3290,
e la successiva integrazione depositata dall'Azienda in data 23 marzo
2018, prot. 33446; 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge
190/2014, del  medicinale  omeopatico  Okoubaka  D3,  espresso  dalla
commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta 9,  10  e  11
aprile 2018, Verbale  CTS  n.  34,  nel  quale  si  afferma  che  «la
documentazione inviata dall' Azienda a supporto  della  sicurezza  e'
estremamente  carente  sia  per  quanto  riguarda   la   composizione
fitochimica, che risulta generica e solo sommariamente descritta, sia
per quanto riguarda le evidenze cliniche, che risultano molto  datate
nel tempo e non adeguatamente descritte, sia per  quanto  concerne  i
dati di vendita, che non specificano in  alcun  modo  a  quali  Paesi
siano riferiti; l'Azienda non si  e'  adeguata  al  limite  TTC  come
richiesto  da  codesto  ufficio;  dagli   unici   dati   dell'analisi
retrospettiva presentati  dall'Azienda  si  rilevano  comunque  degli
effetti avversi; il Risk assessment e' basato su un  documento  della
Commissione di autorizzazione tedesca «Kommission D» del 1990  e  non
e' stata prodotta  ad  oggi  alcuna  revisione  della  monografia  di
Okoubaka da parte della stessa Commissione»; 
  Preso atto della nota prot. AIFA/AIC/P/49738 del 4 maggio 2018, con
la quale - a seguito di quanto espresso dalla Commissione  consultiva
tecnico scientifica nel citato parere  -  e'  stato  comunicato  alla
Societa' Pascoe  Pharmazeutische  Praparate  Gmbh,  il  preavviso  di
diniego; 
  Preso atto che la Societa' Pascoe  Pharmazeutische  Praparate  Gmbh
con nota acquisita da AIFA con prot. 83243  del  18  luglio  2018  ha
dichiarato di voler  ritirare  la  richiesta  di  rinnovo  di  alcuni
medicinali omeopatici tra cui il medicinale  Okoubaka  D3  affermando
contestualmente che effettuera' il ritiro dal  mercato  entro  il  31
dicembre 2018; 
  Ritenuto, tuttavia, di  adottare  -  a  seguito  del  sopra  citato
preavviso di diniego - un provvedimento conclusivo  del  procedimento
in esame; 
  Ritenuto, altresi', alla luce di quanto deliberato dalla  CTS,  che
la permanenza sul mercato  del  medicinale  omeopatico  Okoubaka  D3,
nelle more del ritiro volontario rappresentato dalla Societa'  Pascoe
Pharmazeutische Praparate Gmbh,  costituisce,  quanto  meno  fino  al
termine del 31 dicembre 2018, un potenziale  rischio  per  la  salute
pubblica e che conseguentemente solo  la  sottrazione  materiale  del
medicinale puo' assicurare un'efficace tutela della salute pubblica; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014. 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la  richiesta
di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  di  cui
all'art. 1, comma 590,della legge 190/2014, del medicinale omeopatico
Okoubaka D3 nella forma e confezione: 
    AIC  n.  046201012  «3  DH  gocce  orali,  soluzione»  1  flacone
contagocce in vetro da 20 ml; 
    titolare AIC: Pascoe Pharmazeutische Praparate Gmbh.