Il Commissario Straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con il quale il sig. Vasco Errani e' stato nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con il quale la dott.ssa on. Paola De Micheli, e' stata nominata
Commissario straordinario del Governo, ai sensi  dell'art.  11  della
legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive  modificazioni,  ai  fini
della ricostruzione nei territori delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  e  dal  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172; 
  Visto, in particolare, l'art. 50 del medesimo decreto-legge n.  189
del 2016, e segnatamente: 
    il  comma  1,  secondo  cui  «al  personale  della  Struttura  e'
riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio  corrisposto  al
personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri nel  caso  in  cui  il  trattamento  economico
accessorio di  provenienza  risulti  complessivamente  inferiore.  Al
personale  non   dirigenziale   spetta   comunque   l'indennita'   di
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
    il comma 2, secondo cui «ferma restando la dotazione di personale
gia'  prevista  dell'art.  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 settembre 2016, la Struttura puo' avvalersi di ulteriori
risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale
,  destinate  ad  operare  presso  gli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione di cui all'art. 3, a  supporto  di  regioni  e  comuni,
ovvero presso la Struttura commissariale  centrale  per  funzioni  di
coordinamento  e  raccordo  con  il   territorio,   sulla   base   di
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2; 
    il  comma  3-bis   secondo   cui,   «il   trattamento   economico
fondamentale ed accessorio del  personale  pubblico  della  Struttura
commissariale, collocato, ai sensi  dell'art.  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o
altro  analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  e'
anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo
le seguenti modalita': 
      a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi  comprese  le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita' provvedono, con oneri a proprio carico  esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
      b) per le amministrazioni pubbliche diverse da  quelle  di  cui
alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e  l'indennita'
di  amministrazione  sono  a   carico   esclusivo   del   Commissario
straordinario; 
      c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri  a
carico esclusivo del Commissario straordinario»; 
     il comma 7, lettera c) secondo cui, con uno o piu' provvedimenti
del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2,
nei limiti delle  risorse  disponibili  «al  personale  di  cui  alle
lettere a) e  b)  del  presente  comma  puo'  essere  attribuito,  un
incremento fino al 30 per cento del trattamento  accessorio,  tenendo
conto  dei  risultati  conseguiti  su   specifici   progetti   legati
all'emergenza e alla ricostruzione,  determinati  semestralmente  dal
Commissario straordinario»; 
     il comma 8 secondo cui «all'attuazione del presente articolo  si
provvede, ai sensi dell'art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni  di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli
anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,
comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4  maggio
2017  recante  «Seconde  linee  direttive  per  la   ripartizione   e
l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di
tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile
destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale,
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  Regioni,
le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 3, 50 e 50 - bis del decreto- legge 17 ottobre
2016, n. 189»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27
gennaio  2017  con  cui  e'  stata  disciplinata  l'organizzazione  e
l'articolazione interna della Struttura commissariale centrale  posta
alle dipendenze del Commissario straordinario; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  40  dell'8
settembre  2017  recante  «Compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario  del  personale  non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e  per  gli
effetti dell'art. 50, comma 7 lettera a), e comma 7-bis, del  decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28  marzo
2018 recante «Modalita' di anticipazione e rimborso  del  trattamento
economico del personale della Struttura, nonche'  di  destinazione  e
ripartizione delle risorse assegnate agli USR»; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro 17  maggio  2004
relativo al Personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei
ministri e segnatamente, l'art. 85 che  disciplina,  nell'ambito  del
trattamento accessorio,  l'«Indennita'  di  Presidenza»,  nonche'  il
Contratto collettivo nazionale del lavoro 13 aprile 2006, tabella  C,
riportante  i  valori  della  suddetta  indennita'  riconosciuta   al
personale della Struttura commissariale; 
  Visto il decreto n. 201 del 30  luglio  2018  con  cui  sono  stati
fissati, per l'anno 2018, i limiti  di  spesa  con  riferimento,  tra
l'altro, agli stanziamenti di cui al citato art.  50,  comma  8,  del
decreto-legge n. 189/2016; 
  Tenuto conto, in particolare, che in base al  predetto  decreto  n.
201/2018 risultano destinate a spese  di  personale  della  Struttura
risorse pari ad € 7.219.232,48; 
  Tenuto conto altresi' del numero  delle  unita'  di  personale  non
dirigenziale della Struttura commissariale e delle relative categorie
di inquadramento, di cui all'art. 2, comma 3, decreto del  Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016 e all'art. 50, comma 3, lettera  a)
del decreto-legge n.  189  del  2016,  secondo  la  ripartizione  per
categorie disposta con decreto del Commissario straordinario n. 1 del
16 marzo 2017; 
  Considerato che, a  valere  sulle  risorse  destinate  a  spese  di
personale  per  l'anno  2018,  al  fine  di  consentire  la  puntuale
attuazione dell'articolo art. 50,  commi  1  e  7,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 189 del 2016, sono vincolate risorse per un  importo
massimo complessivo di  €  6.265.060,96  e  che,  per  l'effetto,  la
disponibilita'  residua  sul  relativo  stanziamento   ammonta   ad €
954.171,52; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  appositi  progetti  che
consentano  di  realizzare  un   miglioramento   ed   efficientamento
dell'attivita'  rimessa  alla  Struttura  commissariale  al  fine  di
garantire il massimo impulso all'emergenza e alla ricostruzione; 
  Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per dare  attuazione
all'art. 50, comma 7, lettera c) del  decreto-legge  n.  189/2016  in
favore  del  personale  pubblico  non  dirigenziale  della  Struttura
commissariale, ivi compreso il personale appartenente alla  dotazione
gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 settembre 2016; 
  Viste le proposte progettuali e sentiti i  direttori  degli  uffici
speciali per la ricostruzione; 
  Sentiti i Vice-Commissari, Presidenti delle Regioni, nella riunione
della cabina di coordinamento del 2 agosto 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
       Approvazione dei progetti di cui all'art. 50, comma 7, 
        lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. Sono approvati i  progetti  di  cui  all'allegato  «A»,  per  il
personale della Struttura commissariale centrale e allegato «B»,  per
il personale della  Struttura  commissariale  assegnato  agli  uffici
speciali per la ricostruzione. 
  2. Gli allegati  «A»  e  «B»  costituiscono  parte  integrante  del
presente provvedimento.