Estratto determina AAM/AIC n. 115 del 31 agosto 2018 
 
    Procedure europee n. IS/H/0143/002/DC e n. IS/H/0143/002/IA/021 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  ACIDO
FOLICO DOC GENERICI, nelle forme e confezioni, alle condizioni e  con
le specificazioni di seguito indicate: 
      Titolare AIC: Doc Generici S.r.l. con sede legale  e  domicilio
fiscale in Via Turati, 40 - 20121 Milano (Italia). 
    Confezione:  «400  mcg  compresse»  28   compresse   in   blister
PVC/PVDC-AL 
    AIC n. 040274060 (in base 10) 16F24D (in base 32) 
    Confezione:  «400  mcg  compresse»  120  compresse   in   blister
PVC/PVDC-AL 
    AIC n. 040274072 (in base 10) 16F24S (in base 32) 
    Forma farmaceutica: compressa 
    Validita' prodotto integro: 2 anni 
    Composizione: 
      Principio  attivo:  Ogni  compressa   contiene   acido   folico
equivalente a 400 microgrammi di acido folico anidro. 
      Eccipienti:  Amido  di  mais,  Lattosio  monoidrato,  Cellulosa
microcristallina, Silice colloidale anidra e Magnesio stearato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Lachifarma S.r.l. laboratorio chimico salentino, S.S.  16  zona
industriale - 73010 Zollino (LE), Italia 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Prevenzione di difetti del tubo neurale nel feto in  donne  che
stanno pianificando una gravidanza. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      Classe di rimborsabilita': 
        Apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR - medicinali soggetti a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.