Estratto determina AAM/A.I.C. n. 125/2018 del 5 settembre 2018 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROBETEN
nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via dei Giardini, 34 - Episcopia (PZ), codice  fiscale  n.
01572000766. 
    Confezioni: 
      «40 mg  granulato»  12  bustine  in  carta/al/pe  -  A.I.C.  n.
044366019 (in base 10) 1B9Y63 (in base 32); 
      «40 mg  granulato»  24  bustine  in  carta/al/pe  -  A.I.C.  n.
044366021 (in base 10) 1B9Y65 (in base 32); 
      «40 mg  granulato»  30  bustine  in  carta/al/pe  -  A.I.C.  n.
044366033 (in base 10) 1B9Y6K (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Forma farmaceutica: granulato per uso orale. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      principio   attivo:ketoprofene   sale   di   lisina    40    mg
(corrispondente a 25 mg di ketoprofene); 
      eccipienti: mannitolo,  xilitolo,  aroma  lime,  aroma  limone,
aroma frescofort, aspartame, talco, copolimerodimetacrilato  butilato
basico, magnesio stearato,  silice  colloidale  idrata,  ipromellosa,
acido stearico, povidone, sodio laurilsolfato. 
    Rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno,  48
- 20089 Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano) - Italia. 
    Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  sintomatico  del  dolore
acuto di grado lieve e moderato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai  fini  della  rimborsabilita':  il  medicinale  e'
collocato in classe «C-bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione  ai  fini  della  fornitura:   OTC:   medicinale   di
automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.