IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  2004  n.  154  recante
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013   recante   le    disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013 - bis; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del  17  luglio  2017  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./fl.
n. 212, con il quale e' stato conferito al  dott.  Riccardo  Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20
dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel  quale
si da' atto della  necessita'  di  creare  un  contesto  efficace  di
gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita'  tra
la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare,  il  capo  VII  -
Piani di gestione - articoli 18 e 19; 
  Visto in particolare l'art.  13  del  citato  regolamento  (CE)  n.
1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere  una  deroga  ai
divieti inerenti i valori minimi  di  distanza  e  profondita'  dalla
costa per l'uso degli attrezzi da  pesca,  quali  la  sciabica  e  la
circuizione  senza  chiusura,  a  condizione  che  tale  deroga   sia
giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di
pesca non abbiano un impatto significativo  sull'ambiente  marino  ed
interessino un numero limitato di imbarcazioni, e  a  condizione  che
esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino  in
un Piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; 
  Visto il regolamento. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento. (CE) n. 1380/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  alla  politica  comune
della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia  con  i  disposti  degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di  conservazione,  i
principi e gli obiettivi dei Piani pluriennali nonche'  il  contenuto
dei medesimi; 
  Visto  il  decreto-legge  12  luglio  2018,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
che trasferisce al Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali le funzioni esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo; 
  Viste   le   precorse   comunicazioni,   da   ultimo   nota    Ref.
Ares(2018)3777259 del 16 luglio 2018, con  la  quale  la  Commissione
europea - Direzione generale degli affari marittimi e della  pesca  -
ha individuato alcuni suggerimenti di natura  tecnica  e  scientifica
connesse alla richiesta di  deroga,  rilevando,  in  particolare,  la
necessita'  di  apportare  integrazioni  migliorative  al  Piano   di
gestione in questione, al fine di permettere l'avvio della  procedura
per la decisione della Commissione per la concessione della deroga di
cui al regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Tenuto conto che questa amministrazione ha provveduto compiutamente
ad apportare le richieste integrazioni tese ad includere nel Piano di
gestione indicato in oggetto  le  necessarie  modifiche,  cosi'  come
comunicate ai competenti uffici della Commissione europea con nota n.
0018204 in data 6 settembre 2018; 
  Considerato che nell'allegato Piano di  gestione  viene  rispettato
l'impegno  assunto  dall'Unione  europea  volto  ad   applicare   una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Ritenuto opportuno adottare il citato Piano  di  gestione,  con  il
quale e' stato richiesto, in effetti, il rinnovo della deroga per  la
pesca del rossetto (Aphia minuta) nei Compartimenti  marittimi  della
Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo  della
sciabica da natante elaborato ai sensi degli  articoli  9  e  13  del
soprarichiamato  regolamento  (CE)  n.  1967/2006,  adeguandolo  alle
osservazioni della Commissione europea; 
  Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta  peschereccia,  che
negli ultimi anni ha  aderito  alle  precedenti  campagne  di  pesca,
costituita da complessive n. 117 imbarcazioni di cui agli allegati A)
e B) del Piano di gestione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottato il Piano di gestione  nazionale  per  la  pesca  del
rossetto (Aphia minuta) nei Compartimenti marittimi della  Toscana  e
della Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo  della  sciabica
da natante in deroga all'art. 9 (dimensione minima  delle  maglie)  e
all'art. 13 (distanza dalla costa) del regolamento (CE) n. 1967/2006. 
  2. La validita' del Piano di gestione di cui al  presente  decreto,
decorre dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2021.