IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento  europeo  del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva 87/250  CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, ed in particolare l'art. 31 che  ha  istituito
l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  665/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012  del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  condizioni
d'uso  dell'indicazione  facoltativa   di   qualita'   «prodotto   di
montagna»; 
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  2017  n.  57167  recante
«Disposizioni nazionali per  l'attuazione  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012  e  del  Regolamento  delegato  (UE)  n.   665/2014   sulle
condizioni  di  utilizzo  dell'indicazione  facoltativa  di  qualita'
«prodotto di montagna»; 
  Considerato  che  l'art.  6  del  decreto  sopracitato  prevede  la
possibilita' di istituire un logo  identificativo  per  l'indicazione
facoltativa  di  qualita'  «prodotto  di  montagna»  di  cui  possono
beneficiare gli  operatori  che  aderiscono  al  suddetto  regime  di
qualita'; 
  Ritenuto  necessario   istituire   un   logo   identificativo   per
l'indicazione  facoltativa  di  qualita'  «prodotto   di   montagna»,
chiarire le condizioni  del  suo  utilizzo  e  definire  le  relative
caratteristiche tecniche per la sua riproduzione al fine di  ampliare
la riconoscibilita' di tali prodotti ai consumatori e di valorizzarne
la qualita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del logo 
 
  1. In conformita' all'art. 6 del  decreto  ministeriale  26  luglio
2017 n. 57167, di seguito decreto, e' istituito il logo «prodotto  di
montagna» identificativo per l'indicazione  facoltativa  di  qualita'
«prodotto di montagna». 
  2. Il logo «prodotto di montagna»  e'  stabilito  e  riprodotto  in
conformita' all'allegato 1 del presente decreto.