IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; Considerato che, i predetti eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche' l'evacuazione di diversi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota del 21 settembre 2018; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici di cui in premessa, il Presidente della Regione Molise e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione Molise composta da personale appartenente alla medesima amministrazione, nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 1, entro il limite di dieci unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui al comma 5 sono quantificate le somme necessarie, nel limite massimo di euro 52.321,00. 4. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento sono stabilite le modalita' per la rendicontazione delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato dal personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. 5. Il Commissario delegato predispone, per i soli Comuni della Provincia di Campobasso interessati da danneggiamento connesso agli eventi sismici citati in premessa, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento e degli interventi urgenti e necessari per la rimozione della situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 6. Il piano di cui al comma 5 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 7. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza. 9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.