IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste  le  risultanze   dell'ispezione   straordinaria   effettuata
dall'ispettore incaricato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico
relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e
che  qui  si  intendono  richiamate,  con   particolare   riferimento
all'impossibilita' di raggiungere  lo  scopo  sociale  e  al  mancato
deposito dei bilanci dal 2015; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento e che il legale rappresentante con nota  del  15  maggio
2017 ha precisato di aver  depositato  il  bilancio  2015  e  che  la
cooperativa  stava  compiendo   operazioni   gestionali   tese   alla
liquidazione delle pendenze; 
  Considerato altresi' che  nella  medesima  comunicazione  nulla  si
precisava  in  merito  alla  ricostituzione  della  platea   sociale,
presupposto per il conseguimento dello scopo sociale; 
  Preso atto che da visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio,
la cooperativa ha provveduto  al  deposito  del  bilancio  2016,  che
presenta delle pendenze attive da liquidare ma non sono stati forniti
elementi  di  novita'  circa  le  criticita'  rilevate  nella  platea
sociale; 
  Tenuto  conto  che  l'ente  risulta,   pertanto,   trovarsi   nelle
condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile
per impossibilita' a perseguire lo scopo sociale; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Promozione Societa' cooperativa» con  sede
in Isernia (IS), (codice fiscale n. 00358370948), e' sciolta per atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;