IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e'  stato  dato  avviso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica ialiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con
cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore
generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento  della  procedura  di
nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.; 
  Vista la determinazione n. 160 del 29 gennaio 2018, concernente  la
riclassificazione del  medicinale  «Omeprazolo  Ranbaxy»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36; 
  Considerato che occorre rettificare la determinazione  suddetta  in
ordine al prezzo ex factory e il prezzo al pubblico delle  confezioni
A.I.C. n. 040880217 e 040880066; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                Rettifica della determinazione n. 16 
                         del 29 gennaio 2018 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determinazione  n.  160
del 29 gennaio 2018, concernente la riclassificazione del  medicinale
OMEPRAZOLO  RANBAXY,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
febbraio 2018, n. 36: 
  Dove e' scritto 
  Confezione: 
    «20 mg capsule gastroresistenti» - 28 capsule in flacone  HDPE  -
A.I.C. n. 040880217 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,39; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,01; 
    nota AIFA: 1-48. 
  Confezione: 
    «20 mg capsule gastroresistenti» - 28 capsule in blister PA/AL/PE
- A.I.C. n. 040880066 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa):  € 9,39; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,01; 
    nota AIFA: 1-48; 
  Leggasi 
  Confezione: 
  «20 mg capsule gastroresistenti» - 28 capsule  in  flacone  HDPE  -
A.I.C. n. 040880217 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': A; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,01; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,39; 
  nota AIFA: 1-48. 
  Confezione: 
    «20 mg capsule gastroresistenti» - 28 capsule in blister PA/AL/PE
- A.I.C. n. 040880066 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,01; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,39; 
    nota AIFA: 1-48;