IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto, in particolare, l'art. 72, par. 1,  del  citato  regolamento
(CE) n. 607/2009, ai sensi  del  quale  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle
DOP  o  IGP,  i  vini  della  relativa  denominazione  di  origine  o
indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle
disposizioni di cui al capo IV  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,
fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del  medesimo
regolamento; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
275 del 24 novembre 2012, recante la procedura  a  livello  nazionale
per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle  DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto in particolare, l'art. 13 del citato decreto  ministeriale  7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali  transitorie  di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del  regolamento  (CE)
n. 607/2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 26 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
287  del  10  dicembre  2015,  recante  disposizioni   nazionali   di
attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del  26
maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia  e  di  produzione
vinicola e, in particolare, l'art.  4,  comma  1,  ai  cui  sensi  e'
fissato al 15 novembre di ciascun anno il  termine  di  presentazione
delle dichiarazioni di vendemmia; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 4  del  7  gennaio  2016,  concernente  aspetti
procedurali    per    il    rilascio    ai    soggetti    interessati
dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei  vini  DOP  e
IGP, ai sensi  dell'art.  72  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009  e
dell'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  23
dicembre 2015, ai cui sensi gli specifici decreti  di  autorizzazione
all'etichettatura transitoria si applicano alle produzioni  derivanti
da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che gli  stessi
entrino in  vigore  antecedentemente  all'inizio  di  detta  campagna
vendemmiale (1° agosto di ciascun anno); 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  238  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale  e'  stato
prorogato al 15 novembre 2018 il termine del 1° agosto  2018  di  cui
all'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, concernente  la
data di entrata in vigore degli specifici decreti  di  autorizzazione
all'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, limitatamente  alle
produzioni   derivanti   dalla   campagna   vendemmiale    2018/2019,
uniformando detto termine a  quello  previsto  per  la  presentazione
delle dichiarazioni di vendemmia di cui  all'art.  4,  comma  1,  del
citato decreto 26 ottobre 2015; 
  Considerato che il predetto decreto 2 agosto  2018,  come  motivato
nelle premesse dello stesso, e' stato  adottato,  in  via  del  tutto
eccezionale  per  la  corrente  campagna  vendemmiale  2018/2019,  in
conseguenza della ritardata nomina del Comitato nazionale vini DOP  e
IGP di cui all'art. 40 della citata legge n. 238/2016,  avvenuta  con
il recente decreto del Ministro n. 7337 del 30 luglio 2018,  al  fine
di consentire ai produttori interessati di potersi avvalere,  per  la
corrente vendemmia,  delle  disposizioni  relative  alle  domande  di
modifica dei disciplinari di produzione delle specifiche DOP  o  IGP,
le quali, ai sensi del richiamato decreto 7 novembre  2012,  sono  in
attesa di essere valutate dal predetto nuovo Comitato  nazionale  per
il previsto parere, fatto salvo l'esito positivo di detta  procedura,
ivi compresa la valutazione da parte del  Ministero  delle  eventuali
istanze avverse alle singole proposte di modifica dei disciplinari in
questione, a seguito della  pubblicazione  di  dette  proposte  nella
Gazzetta Ufficiale per un periodo di almeno sessanta giorni,  nonche'
la trasmissione alla Commissione  UE  delle  medesime  domande  e  la
successiva adozione da parte del Ministero dei  relativi  decreti  di
etichettatura transitoria di cui trattasi; 
  Considerato che la prima riunione di insediamento del citato  nuovo
Comitato nazionale vini DOP e IGP si e' tenuta il 6 settembre 2018  e
che, a seguito dell'adozione del regolamento interno e  della  nomina
delle relative commissioni operative, lo stesso Comitato ha  iniziato
ad esaminare le domande di modifica in questione  a  decorrere  dalla
prima riunione utile tenutasi in data 20 settembre 2018; 
  Tenuto conto che i  richiamati  tempi  procedurali  previsti  dagli
articoli 7, 8, 9, 10 e 13 del citato decreto  7  novembre  2012,  con
particolare riguardo al periodo di sessanta giorni  previsto  per  la
pubblicizzazione nella Gazzetta Ufficiale delle proposte di  modifica
dei disciplinari in questione, non consentono di  fatto  il  rispetto
del termine del 15  novembre  2018  di  cui  all'articolo  unico  del
richiamato decreto ministeriale 2 agosto 2018; 
  Ritenuto, pertanto, al fine di non generare false  aspettative  nei
produttori interessati alle modifiche dei disciplinari in  questione,
in merito alla eventuale rivendicazione delle relative produzioni per
la corrente  vendemmia  2018,  di  dover,  a  titolo  di  autotutela,
revocare il predetto decreto 2 agosto 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' revocato il decreto ministeriale 2  agosto  2018,  pubblicato
sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
16 agosto 2018, recante la proroga del termine di cui all'art. 1  del
decreto ministeriale 23 dicembre 2015, concernente la data di entrata
in vigore degli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del  reg.  (CE)
n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre  2012,
limitatamente alle produzioni derivanti  dalla  campagna  vendemmiale
2018/2019. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione sul sito internet del Ministero. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2018 
 
                                         Il direttore generale: Abate