IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
(CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
    a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce rossa italiana; 
    b) l'art. 2, comma 1, che  dispone  che  la  CRI  sia  riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n.  178  del
2012 e dal 1° gennaio 2016 fino  alla  data  della  sua  liquidazione
assuma  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  rossa
italiana» (Ente); 
    c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a
carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1,
comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia,  nonche'  risorse
finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno  2014,
salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, siano attribuite all'Ente
e all'Associazione,  con  decreti  del  Ministro  della  salute,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  difesa,
ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra  Ente
e Associazione in relazione alle funzioni di  interesse  pubblico  ad
essi affidati, senza  determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; 
    d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'Ente; 
    e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti  e  le  aziende
del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari e  ai  programmi  operativi  in
prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con  procedure  di
mobilita', anche in posizione di sovrannumero e  ad  esaurimento,  il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  della  CRI  e
quindi dell'Ente con  funzioni  di  autista  soccorritore  e  autisti
soccorritori senior, limitatamente  a  coloro  che  abbiano  prestato
servizio in attivita' convenzionate con  gli  enti  medesimi  per  un
periodo non inferiore a cinque anni. Tali  assunzioni  sono  disposte
senza apportare nuovi o  maggiori  oneri  alla  finanza  pubblica  in
quanto  finanziate  con  il  trasferimento  delle  relative   risorse
occorrenti al trattamento economico del personale assunto,  derivanti
dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata
annualmente alla CRI e quindi all'Ente; 
    g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero  della  salute  e,
per quanto di competenza, al  Ministro  della  difesa,  la  vigilanza
sull'Ente; 
    h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo,  dall'art.  16,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone,  fra
l'altro, quanto segue: 
      dal 1° gennaio 2018 l'Ente e' posto in  liquidazione  ai  sensi
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve  le
specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2; 
      alla conclusione della liquidazione i beni  mobili  e  immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione  che
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; 
      gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art.  198  del
citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo  di  cui
all'art. 2, comma 3, lettera b) quale Comitato di sorveglianza; 
      il finanziamento annuale  all'Associazione  non  puo'  superare
l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione  ai
sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014,  decurtato  del  10  per
cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018; 
      il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione  di
tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, con la  procedura  di  cui  al  medesimo  comma  2,  con
provvedimento del presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria; 
      per il  personale  dedicato  alla  gestione  liquidatoria,  pur
assegnato ad altra amministrazione, il termine del  1°  aprile  2018,
operante per il trasferimento anche  in  sovrannumero  e  contestuale
trasferimento delle risorse finanziarie ad altra  amministrazione  ai
sensi del medesimo comma 2, e'  differito  fino  a  dichiarazione  di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore; 
      il personale dell'Ente, ad eccezione di quello funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove  non  assunto
alla data del 1° gennaio  2018  dall'Associazione,  e'  collocato  in
disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e dell'art.  34  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      il finanziamento e' attribuito  tenuto  conto  dei  compiti  di
interesse pubblico da parte  dell'Associazione  mediante  convenzioni
annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia  e  delle
finanze, Ministero della difesa e Associazione; 
  Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  148  del
2017 che ha  previsto  la  ricollocazione  del  personale  dipendente
dall'Associazione della Croce rossa italiana,  appartenente  all'area
professionale  e  medica  e  risultante  eccedentario   rispetto   al
fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Considerato  pertanto  che,  per  quanto  stabilito  dalle   citate
disposizioni,  il  livello  complessivo  del  finanziamento  per   le
finalita' del decreto legislativo n. 178 del  2012,  nell'ambito  del
finanziamento del Servizio sanitario corrente, non puo'  superare  il
finanziamento gia' stabilito per la CRI nel 2014,  decurtato  del  20
per cento a decorrere dal 2018, e che a valere su tale  finanziamento
trovano copertura: 
    gli oneri  derivanti  dal  trattamento  economico  del  personale
obbligatoriamente  trasferito  agli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale; 
    gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale  gia'
funzionale alle attivita' propedeutiche alla  gestione  liquidatoria,
dal  1°  gennaio  2018  funzionale  alla  gestione  liquidatoria,  in
servizio presso l'Ente fino alla dichiarazione di cessata necessita',
anche se trasferito ad altra amministrazione unitamente  al  relativo
finanziamento; 
    gli oneri relativi al  personale  eventualmente  non  ricollocato
presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31  dicembre  2017  e
posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  limitatamente  a  quanto  stabilito  ai
sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo; 
    il  finanziamento  della  Convenzione   da   sottoscriversi   con
l'Associazione Croce rossa italiana; 
  Considerato che la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante
la ripartizione tra le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  della  quota  indistinta  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario  nazionale  per  l'anno  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, ha  stabilito,
quale concorso al finanziamento della Croce rossa italiana, l'importo
di 146.412.742 euro, per cui  il  finanziamento  disponibile  per  le
finalita' di cui  al  citato  decreto  legislativo  178  a  decorrere
dall'anno 2018 e' da determinarsi, a seguito della  citata  riduzione
del 20 per cento, in 117.130.194 euro annui; 
  Visto il provvedimento n. 6 del 16 febbraio  2018  del  commissario
liquidatore avente ad oggetto le «Spese prededucibili della  gestione
liquidatoria anno 2018: preventivo di gestione corrente»  che  indica
in 31.836.470,91 euro gli oneri complessivi prededucibili; 
  Visto il provvedimento n. 7 del 16 febbraio 2018 con  il  quale  il
commissario liquidatore dell'Ente, fra l'altro: 
    a) ha segnalato che una serie di procedimenti  di  ricollocazione
del personale dell'Ente e' ancora in atto, con tempistica allo  stato
indefinita, e che una quota di personale potrebbe essere collocato in
disponibilita' ai sensi dei citati  articoli  33  e  34  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
    b) ha rappresentato  che  sussiste,  sempre  con  riferimento  al
personale, un contenzioso in atto  nei  confronti  dell'Ente  il  cui
esito e' tuttora incerto; 
    c) ha richiesto un'assegnazione del finanziamento per  33.036.471
euro  all'Ente  stesso,  per   il   relativo   funzionamento   (oneri
prededucibili) in fase liquidatoria, ivi comprese quote a  titolo  di
rischio, e per 24.004.637 euro in  favore  delle  regioni  -  per  il
finanziamento dei  trattamenti  economici  del  personale  trasferito
dalla CRI e quindi dall'Ente ai sensi del richiamato art. 6, comma 7,
del  decreto  legislativo  n.  178  del  2012  -  per  cui  residuano
60.089.085 euro per il finanziamento dell'Associazione Croce rossa; 
  Visto il provvedimento n. 9 del 23 febbraio 2018 con  il  quale  il
commissario liquidatore dell'Ente, integrando il provvedimento  n.  7
citato, dettaglia, per  singola  regione  e  provincia  autonoma,  il
valore dei trattamenti economici del personale trasferito  agli  enti
sanitari ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo
n. 178 del 2012, fino a concorrenza dei predetti 24.004.637 euro; 
  Viste le note del commissario liquidatore dell'Ente prot. 11845 del
23 marzo 2018 e prot. 21474 del 5 giugno 2018 relative a dettagli  in
merito alla spesa di personale prevista per il 2018; 
  Considerato che il commissario ha chiesto un finanziamento  per  la
gestione corrente dell'Ente per voci di spesa ulteriori rispetto alle
spese di personale  funzionale  alla  gestione  e  non  espressamente
previste dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e  che,  nell'ambito
della spesa del personale,  risulta  necessario  acquisire  ulteriori
elementi  informativi  in  merito   alla   gestione   contabile   del
trattamento di fine rapporto cumulato negli esercizi pregressi; 
  Considerata  la   necessita'   di   effettuare   il   riparto   del
finanziamento disponibile fra gli enti interessati  dalle  richiamate
disposizioni del decreto legislativo n. 178 del 2012, in assenza  del
quale potrebbe esserne compromessa la  relativa  operativita',  nelle
more di un'eventuale  chiarimento  in  merito  all'ammissibilita'  al
finanziamento  dell'Ente  per  l'anno  2018  delle  voci   di   spesa
richiamate; 
  Considerato che  il  personale  in  servizio  presso  l'Ente,  gia'
individuato come funzionale alla gestione liquidatoria, potra' essere
eventualmente trasferito ad altre amministrazioni pubbliche gia'  nel
corso dell'esercizio 2018, con conseguente trasferimento del relativo
trattamento economico, ai sensi del richiamato art. 8, comma  2,  del
decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Ritenuto, alla luce degli elementi di incertezza menzionati e della
contemporanea necessita' di garantire agli enti  risorse  sufficienti
alla relativa operativita', di: 
    procedere alla determinazione del finanziamento  disponibile  per
l'anno 2018, per le finalita' di cui al decreto  legislativo  n.  178
del 2012, nella misura citata di 117.130.194 euro; 
    assegnare  alle  regioni  l'importo  di  24.004.637  euro,   come
dettagliato nella tabella allegata,  parte  integrante  del  presente
decreto, a titolo di finanziamento per l'anno  2018  dei  trattamenti
economici del personale trasferitosi presso  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi  dell'art.  6,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012; 
    assegnare all'Ente in liquidazione l'importo di 15.190.765 euro a
titolo di finanziamento per l'anno 2018 dei trattamenti economici del
relativo personale; 
    assegnare l'importo di 60.089.085 euro per il finanziamento della
convenzione fra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero della salute e l'Associazione CRI di cui al citato art.  8,
comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
    accantonare  l'importo  di   17.845.706   euro,   rinviandone   a
successivi atti l'eventuale necessaria assegnazione; 
  Visto il parere espresso dal Ministero della salute con  nota  2263
del 18 maggio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1) Il  finanziamento  disponibile,  nell'ambito  del  finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale, per le finalita' di cui al
decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.  178,  e'  determinato  in
117.130.194 euro per l'anno 2018. 
  2) Il predetto finanziamento complessivo,  come  dettagliato  nella
Tabella allegata, parte integrante del presente decreto: 
    a) e' assegnato per 24.004.637 euro alle regioni  interessate,  a
titolo di finanziamento per l'anno 2018 dei trattamenti economici del
personale  trasferitosi  presso  gli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo  n.
178 del 2012; 
    b) e' assegnato per 15.190.765 all'Ente  strumentale  alla  Croce
rossa italiana in liquidazione  coatta  amministrativa  a  titolo  di
finanziamento per l'anno 2018 dei trattamenti economici del  relativo
personale; 
    c) e' assegnato per 60.089.085 euro per  il  finanziamento  della
convenzione fra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero della salute e l'Associazione CRI di cui all'art. 8,  comma
2, del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
    d)  resta  accantonato  per   l'importo   di   17.845.706   euro,
rinviandone a successivi atti l'eventuale necessaria assegnazione. 
  3)  L'Ente  resta  responsabile  del  pagamento   dei   trattamenti
economici del personale che  sara'  eventualmente  ed  effettivamente
trasferito ad altre pubbliche  amministrazioni  nel  corso  dell'anno
2018, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo  n.  178
del 2012, fino a concorrenza dei valori di tali trattamenti economici
compresi nella presente assegnazione del finanziamento. 
  4) Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli  a  carico  degli
enti di cui  al  presente  decreto,  anche  a  valere  su  quote  del
finanziamento spettanti agli  stessi  negli  esercizi  successivi  al
2018. 
  5) L'Ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante,
e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione in  merito
all'utilizzo  delle  risorse  oggetto  del  presente   provvedimento,
approvata con apposito provvedimento del  commissario  liquidatore  e
asseverata dal Comitato di sorveglianza.