L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto  l'atto  di  organizzazione  delle  Aree   e   degli   uffici
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre  2014
in  attuazione  della  delibera  n.  143/2014  e  i  successivi  atti
organizzativi integrativi; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il  Piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (di  seguito,
codice) e, in particolare,  gli  articoli  211  e  213  del  medesimo
decreto; 
  Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n.
2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017; 
  Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56  -  Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo convertito con modificazioni  dalla legge  21  giugno
2017, n. 96 e, in particolare, l'art.  52-ter  del  medesimo  decreto
recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonche'  l'art.
211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Tenuto conto del regolamento approvato in data 13  giugno  2018  in
merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211,  commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
                              E m a n a 
 
il seguente Regolamento: 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «codice», il decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    c) «presidente», il presidente dell'autorita'; 
    d) «consiglio», il consiglio dell'autorita'; 
    e) «ufficio», l'Ufficio di  vigilanza  competente  in  merito  ai
procedimenti concernenti l'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
    f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; 
    g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del codice; 
    h) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del  procedimento
di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente  ai  sensi  degli
articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; 
    i) «CRI» la  comunicazione  di  risultanze  istruttorie,  di  cui
all'art. 20 del presente regolamento.