L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'atto di organizzazione delle Aree e degli uffici dell'Autorita' nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti organizzativi integrativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il Piano di riordino dell'Autorita' nazionale anticorruzione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo decreto; Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 52-ter del medesimo decreto recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonche' l'art. 211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Tenuto conto del regolamento approvato in data 13 giugno 2018 in merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E m a n a il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; c) «presidente», il presidente dell'autorita'; d) «consiglio», il consiglio dell'autorita'; e) «ufficio», l'Ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice; h) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; i) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all'art. 20 del presente regolamento.