Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo
n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della
legge n. 238 del 12 dicembre 2016; 
    Visto il vigente disciplinare di produzione della  IGT  dei  vini
«Isola dei Nuraghi»,  come  da  ultimo  consolidato  con  il  decreto
ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato sul sito intenet del Ministero -
Sezione qualita' - Vini DOP e IGP; 
    Esaminata la  documentata  domanda  presentata  dall'Associazione
regionale produttori vini IGT «Isola dei  Nuraghi»,  per  il  tramite
della Regione autonoma della Sardegna, intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione  dei  vini  a  indicazione  geografica
tipica «Isola dei  Nuraghi»  nel  rispetto  della  procedura  di  cui
all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione  autonoma
della Sardegna; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e  IGP  espresso  nella  riunione  del  20  settembre  2018,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della   indicazione
geografica tipica «Isola dei Nuraghi»; 
    Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  7  novembre  2012,  alla  pubblicazione   dell'allegata
proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei   vini
indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»; 
    Le eventuali osservazioni  alla  suddetta  proposta  di  modifica
della denominazione e del disciplinare di produzione, in  regola  con
le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere  inviate  dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n.  20  -  00187  Roma,
oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro sessanta giorni  dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.