IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con
cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore
generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento  della  procedura  di
nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  227  del  29  settembre
2006, concernente «Manovra per il Governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista  la  determina  con  la  quale  la  societa'  Swedish  Orphan
Biovitrum AB (PUBL) ha ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale «Kineret»; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Swedish Orphan  Biovitrum
AB (PUBL) ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 12 luglio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
luglio 2018; 
  Vista la  deliberazione  n.  27  in  data  20  settembre  2018  del
Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
direttore generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale KINERET e' rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
  Confezione: 
    «100 mg/0,67 ml soluzione iniettabile» uso  sottocutaneo  siringa
preriempita 7 siringhe preriempite; 
    A.I.C. n. 035607062/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 220,85; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 364,49. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «KINERET e' indicato in pazienti adulti per  il  trattamento  dei
segni e dei sintomi dell'artrite reumatoide (AR) in associazione  con
metotrexato con risposta inadeguata al solo metotrexato. 
    "Kineret" e' indicato in adulti, adolescenti, bambini  e  infanti
di eta' ≥ 8 mesi con un peso corporeo ≥  10  kg  per  il  trattamento
delle sindromi periodiche associate alla criopirina (CAPS), tra cui: 
      malattia  infiammatoria  multisistemica  ad  esordio  neonatale
(NOMID)/Sindrome cronica, infantile, neurologica, cutanea, articolare
(CINCA); 
      sindrome di Muckle-Wells (MWS); 
      sindrome autoinfiammatoria familiare da freddo (FCAS)». 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le
strutture private accreditate sanitarie. 
  Chiusura  registro  di  monitoraggio  web-based  per  la   seguente
indicazione: sindrome periodica associata a criopirina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.