IL DIRIGENTE 
            dell'Ufficio monitoraggio spesa farmaceutica 
                      e rapporti con le regioni 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia ialiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   Consiglio    di    amministrazione
dell'AIFA,rispettivamente,con deliberazione 8 aprile 2016, n.  12,  e
con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.
22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro  della  salute
di concerto con il Ministro della funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 205 del 7  febbraio  2018,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito  al
dott.  Francesco  Trotta   l'incarico   di   dirigente   dell'ufficio
monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni,  con
decorrenza 1° febbraio 2018; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della  direttiva   2003/94/CE»,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale
prevede che i dati relativi alle autorizzazioni  alla  immissione  in
commercio (AIC) decadute sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA); 
  Visto  il  decreto  ministeriale   15   luglio   2004   concernente
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo» 
  Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, come  modificato  dall'art.  10,  comma  1,  lettera  c)  del
decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,  convertito  in  legge  8
novembre 2012, n. 189; 
  Viste le Linee Guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015,
pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo  2015,  secondo  cui,  al
fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il  giorno  in
cui risulta  l'immissione  del  medicinale  nel  canale  distributivo
nazionale dopo la sua  produzione,  in  conformita'  all'orientamento
reso  dalla  commissione  europea  con  riferimento  al   Notice   to
applicants (Volume  2A,  Procedures  for  marketing  authorisation  -
Chapter 1 Marketing Authorisation, §2.4.2); 
  Visti i «Warning di prossima  decadenza»  del  22  giugno  2017,  3
maggio  2018  e  13  aprile  2018  pubblicati  nel  portale  internet
dell'AIFA in pari data; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti  «Warning  di  prossima
decadenza»; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata  (fatture
di vendita o documenti di accompagnamento di  merce  viaggiante)  era
idonea a dimostrare la commercializzazione del  medicinale  entro  la
data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari  delle  A.I.C.
dei medicinali oggetto dei gia' citati Warning di decadenza non hanno
inviato controdeduzioni  relativamente  a  quanto  specificato  nello
stesso; 
  Visto che alcune  societa'  titolari  di  A.I.C.  hanno  presentato
domanda di esenzione dalla decadenza; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
consolidati alla data del 18 settembre 2018, da  cui  risulta  che  i
medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati  per
tre anni consecutivi; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e
7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive  modificazioni  ed
integrazioni,  le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei
medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  I   medicinali   di   cui   all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno  di
essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n.  219  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.