IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  218  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di  attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva
97/5/CE, cosi' come modificato  dal  citato  decreto  legislativo  15
dicembre 2017, n. 218; 
  Visto, in particolare, il Titolo IV-bis, Capo I, del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  e,  segnatamente,  gli  articoli
34-bis, comma 6, e 34-ter, comma 2, in  virtu'  dei  quali  la  Banca
d'Italia definisce modalita' e termini per l'invio delle informazioni
da parte degli schemi di carte di pagamento necessarie alla  verifica
del rispetto di taluni obblighi, 
 
                              E m a n a 
                     il seguente provvedimento: 
 
  Il regolamento (UE) n. 751/2015 (di seguito «regolamento») si  pone
l'obiettivo  di  favorire  l'utilizzo  delle   carte   di   pagamento
attraverso una riduzione  del  costo  di  accettazione  delle  stesse
nonche' tramite la definizione di regole di condotta  che  accrescano
la concorrenza in tale segmento di mercato. 
  Il regolamento stabilisce pertanto dei massimali  al  valore  delle
commissioni interbancarie che possono essere applicate dai prestatori
di servizi di pagamento (PSP) in relazione all'utilizzo di  carte  di
pagamento. Lascia tuttavia  agli  Stati  membri  la  possibilita'  di
prevedere  che,  al  ricorrere  di  determinate  condizioni,  per  le
operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, si possa  fare
ricorso a una metodologia di calcolo delle commissioni  interbancarie
piu' flessibile. 
  Tali opzioni sono state esercitate dal legislatore italiano con  il
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che, in attuazione  del
regolamento,  ha  introdotto  un  nuovo  Titolo   IV-bis,   Capo   I,
all'interno del decreto legislativo n. 11/2010, prevedendo cosi'  una
metodologia di calcolo delle  commissioni  interbancarie  basata:  i)
sulla media  del  valore  delle  operazioni  di  pagamento  nazionali
effettuate nell'anno di riferimento piuttosto che  sul  valore  della
singola operazione di pagamento, fino a dicembre 2020  (art.  34-bis,
comma 1, del decreto  legislativo  n.  11/2010);  ovvero  ii)  su  un
ammontare fisso - pari a euro 0,05 -  eventualmente  in  combinazione
con una parte percentuale, senza alcun limite di tempo (art.  34-bis,
comma 3, del decreto legislativo n. 11/2010). 
  Inoltre, con l'obiettivo di accrescere l'utilizzo delle carte per i
pagamenti di importo limitato, i nuovi articoli 34-bis,  comma  4,  e
34-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010 prevedono che  le
commissioni  interbancarie  applicate  a  operazioni   di   pagamento
nazionali, sia con  carte  di  debito  che  di  credito,  di  importo
inferiore a 5 euro, siano ridotte rispetto a  quelle  applicate  alle
altre operazioni. 
  In  linea  con  quanto  stabilito  dal  regolamento,  resta   fermo
l'obbligo, in caso di mancato utilizzo delle citate opzioni,  di  non
applicare commissioni bancarie superiori allo 0,2% e  allo  0,3%  del
valore   di   ciascuna   operazione    di    pagamento    effettuata,
rispettivamente, con carta di debito o di credito. 
  Per poter verificare il rispetto del  menzionato  obbligo  posto  a
carico del  PSP,  il  decreto  legislativo  n.  11/2010  richiede  il
coinvolgimento dello schema di carte di pagamento nel  calcolo  delle
commissioni  interbancarie  applicate  a  operazioni   di   pagamento
effettuate all'interno del predetto schema.  Anche  la  verifica  del
rispetto   dell'obbligo   di   applicazione   di   una    commissione
interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a  5  euro
si basa su informazioni e dati elaborati  dallo  schema.  Il  decreto
legislativo n. 11/2010, dunque, pone in capo agli schemi di carte  di
pagamento obblighi di reporting nei confronti della Banca d'Italia. 
  Il presente provvedimento, applicabile  agli  schemi  di  carte  di
pagamento  che  prestano  i  propri  servizi  nel  territorio   della
Repubblica e la cui governance authority ha sede  legale  ubicata  in
Italia o in un altro Stato membro, individua  dunque,  in  attuazione
dei citati articoli  34-bis  e  34-ter  del  decreto  legislativo  n.
11/2010, le informazioni e i dati che  detti  schemi  sono  tenuti  a
notificare alla Banca d'Italia, nonche' la tempistica e le  modalita'
di trasmissione delle segnalazioni per  consentire  la  verifica  del
rispetto dei massimali alle commissioni interbancarie. 
  Il regolamento stabilisce anche una serie di obblighi di  condotta,
alcuni dei quali indirizzati direttamente agli  schemi  di  carte  di
pagamento. Per consentire un controllo efficace del rispetto di  tali
previsioni, in linea con l'art. 13 del regolamento, il  provvedimento
individua le informazioni che la governance  authority  dello  schema
deve trasmettere alla Banca d'Italia. Al fine di ridurre gli oneri in
capo agli operatori, tale comunicazione andra' effettuata una  tantum
e andra'  aggiornata  solo  in  caso  di  cambiamenti  relativi  alle
informazioni comunicate. 
  Per facilitare il dialogo con gli operatori, tutte le  informazioni
summenzionate devono essere trasmesse  alla  Banca  d'Italia  tramite
l'ufficio di rappresentanza che gli schemi operanti  in  Italia  sono
tenuti a  istituire.  Laddove  espressamente  richiesto  dal  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le  informazioni  trasmesse  ai
sensi del presente provvedimento  devono  essere  certificate  da  un
revisore indipendente. Il requisito dell'indipendenza verra' valutato
tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio  2016,
n.  135.  Negli   altri   casi   indicati   nel   provvedimento,   la
certificazione  potra'  essere  effettuata  anche   dall'organo   con
funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla  struttura  interna
competente a effettuare i controlli di conformita'. 
 
                             CAPITOLO I 
                        Disposizioni generali 
 
1.1 Ambito di applicazione. 
  Il presente provvedimento  si  applica  agli  schemi  di  carte  di
pagamento la cui governance authority ha sede legale in Italia  o  in
un altro Stato membro e che offrono i propri servizi  nel  territorio
della Repubblica per il tramite di: 
    i) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto  con
lo schema di carte di pagamento un contratto di  partecipazione  allo
schema stesso; 
    ii) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con
lo  schema  di  carte  di  pagamento  un  contratto  di  licenza  per
l'emissione di carte  di  pagamento  e/o  di  convenzionamento  delle
operazioni di pagamento; 
    iii) prestatori di servizi di pagamento  che  hanno  sottoscritto
con lo schema di carte di pagamento un accordo commerciale -  diverso
da quelli sub i) e ii) - per l'utilizzo e l'accettazione di carte  di
pagamento recanti il marchio di pagamento dello schema; 
    iv) partner di carta multimarchio  in  cobranding  o  agenti  che
hanno sottoscritto con lo schema di carte  di  pagamento  un  accordo
commerciale per l'emissione di carte di pagamento  recanti  anche  il
marchio di pagamento dello schema. 
  Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del regolamento (UE)  n.
751/2015, alle operazioni di cui al servizio  previsto  dall'art.  2,
comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11
(c.d. «cash-back»), si applicano i Capitoli II, III e IV del presente
provvedimento. 
  Ai fini del calcolo  della  commissione  interbancaria  applicabile
alle operazioni previste nel capoverso precedente, si considera  come
valore  complessivo  quello  risultante  dalla  somma  tra  l'importo
dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi
e l'importo del contante fornito al pagatore dal beneficiario. 
1.2 Ufficio di rappresentanza. 
  Gli schemi di carte di pagamento che gia' offrono i propri  servizi
nel territorio della Repubblica sono tenuti a istituire un ufficio di
rappresentanza e a darne  comunicazione  alla  Banca  d'Italia  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. 
  La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: 
    a)   denominazione   legale   e   indirizzo    dell'ufficio    di
rappresentanza; 
    b) persone responsabili dell'ufficio di rappresentanza e relativi
recapiti; 
    c) indirizzo di posta elettronica certificata. 
  Gli schemi di carte di pagamento che  intendono  offrire  i  propri
servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti  a  istituire  un
ufficio di rappresentanza e a darne comunicazione alla Banca d'Italia
almeno trenta giorni prima della data di inizio della prestazione dei
propri servizi in Italia.  Tale  comunicazione  dovra'  contenere  le
informazioni di cui al capoverso precedente. 
  Qualsiasi cambiamento delle informazioni  trasmesse  ai  sensi  del
presente paragrafo deve essere comunicato alla Banca  d'Italia  senza
indugio. 
  Le comunicazioni trasmesse ai sensi del presente  paragrafo  devono
essere effettuate tramite posta elettronica certificata  al  seguente
indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando  un  formato  che  ne
assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'. 
  L'ufficio di rappresentanza e' responsabile della trasmissione alla
Banca d'Italia  di  tutte  le  comunicazioni  previste  dal  presente
provvedimento. 
1.3 Schemi di carte di pagamento a tre parti. 
  Ai fini dell'applicazione dei Capitoli II, III e  IV  del  presente
provvedimento, gli schemi di carte di pagamento di cui al  precedente
Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iv),  sono  tenuti  a  inviare  alla
Banca d'Italia una copia dell'accordo stipulato  con  il  partner  di
carta  multimarchio  in  cobranding  o  con  l'agente  indicando,  in
particolare, il modello di remunerazione concordato. 
  Gli schemi di carte di pagamento che gia' offrono i propri  servizi
nel  territorio  della  Repubblica  sono  tenuti  a   effettuare   la
comunicazione di cui al  precedente  capoverso  alla  Banca  d'Italia
entro   trenta   giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento, tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente
indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando  un  formato  che  ne
assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'. 
  Gli schemi di carte che intendono  offrire  i  propri  servizi  nel
territorio della Repubblica sono tenuti a effettuare la comunicazione
di cui al primo capoverso alla Banca d'Italia  almeno  trenta  giorni
prima della data di inizio della prestazione dei  propri  servizi  in
Italia tramite posta elettronica certificata al  seguente  indirizzo:
smp@pec.bancaditalia.it,  utilizzando  un  formato  che  ne  assicuri
l'integrita' e l'inalterabilita'. 
1.4 Definizioni. 
  Ai  fini  del  presente   provvedimento,   ove   non   diversamente
specificato, si applicano le definizioni  contenute  nel  regolamento
(UE) n. 751/2015, nel decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11  e
nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  Per  «governance  authority»  si  intende   l'organo   decisionale,
l'organizzazione o l'entita'  responsabile  del  funzionamento  dello
schema di carte di pagamento. 
  Per «soggetti terzi» si intendono i soggetti che  trasmettono  allo
schema di carte di pagamento informazioni  relative  alle  operazioni
effettuate con carte di pagamento recanti  il  marchio  di  pagamento
dello schema, diversi dai soggetti incaricati del  trattamento  delle
operazioni facenti parte  della  stessa  persona  giuridica  o  dello
stesso gruppo cui appartiene lo schema. 
 
                             CAPITOLO II 
           Disposizioni in materia di operazioni nazionali 
           basate su carte di debito a uso dei consumatori 
 
2.1 Ambito di applicazione. 
  Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte  di  pagamento
per le operazioni nazionali basate su  carte  di  debito  a  uso  dei
consumatori. 
  Il presente Capitolo si applica  anche  agli  schemi  di  carte  di
pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un  accordo  commerciale
di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iv), in cui e' previsto lo
scambio  di  una  commissione  interbancaria   o   altra   forma   di
remunerazione avente oggetto o effetto analogo. 
  Il presente Capitolo  non  si  applica  agli  schemi  di  carte  di
pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un  accordo  commerciale
di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii). 
2.2 Commissione interbancaria media ponderata. 
  Gli schemi di carte di pagamento possono applicare  la  commissione
interbancaria media  ponderata  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  del
regolamento (UE) n. 751/2015 fino al 9 dicembre 2020, fermo  restando
in ogni caso l'obbligo di  applicare  una  commissione  interbancaria
ridotta per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro. 
2.2.1 Relazione illustrativa. 
  Gli schemi  di  carte  di  pagamento  che  intendono  applicare  la
commissione  interbancaria  di  cui  al  precedente   paragrafo   2.2
trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente
l'indicazione delle categorie individuate ai fini del  calcolo  della
commissione interbancaria,  precisando  i  settori  merceologici,  le
tipologie di beneficiario, le classi  di  importo,  in  linea  con  i
criteri di trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita';  le
operazioni  di  pagamento  di  importo  inferiore  a  5   euro   sono
considerate una categoria autonoma. 
2.2.2 Altre informazioni. 
  Gli schemi di carte di pagamento  trasmettono  inoltre  alla  Banca
d'Italia le seguenti informazioni: 
    a) numero e valore delle operazioni di  pagamento  nazionali  con
carte di debito a cui si applica la  commissione  interbancaria,  con
indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    b) importo totale  dei  flussi  delle  commissioni  interbancarie
applicate, con indicazione separata delle  informazioni  ricevute  da
soggetti terzi; 
    c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo  schema
di carte di pagamento agli  emittenti,  al  netto  delle  commissioni
ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti,
ai  fini  del  calcolo  della  compensazione   netta   e   di   altra
remunerazione  concordata  avente  oggetto  o  effetto  analogo  alla
commissione   interbancaria,   con   indicazione    separata    delle
informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria  media
ponderata che indichi per ciascuna  categoria  di  cui  al  paragrafo
2.2.1: 
      la quota di operazioni sul totale delle stesse in numero  e  in
valore; 
      l'importo medio dell'operazione; 
      la  struttura  commissionale  applicata,   distinguendo -   ove
previsto - tra commissioni definite  in  percentuale  e/o  in  valore
unitario; 
    e) dichiarazione che attesti  che  le  commissioni  interbancarie
applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono  ridotte
rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento  di  importo
pari o superiore a euro 5. 
  Le  informazioni  di  cui  al  presente  paragrafo  sono  trasmesse
utilizzando lo schema contenuto nell'allegato A. 
2.3  Commissione  interbancaria  non  superiore  a  0,05   euro   per
operazione. 
  Gli schemi di carte di pagamento possono applicare una  commissione
interbancaria per operazione non superiore  a  0,05  euro,  anche  in
combinazione con una percentuale massima non superiore allo 0,2%, nel
rispetto del limite di cui all'art.  3,  comma  2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) n. 751/2015, fermo restando l'obbligo  di  applicare
una commissione interbancaria ridotta  per  i  pagamenti  di  importo
inferiore a euro 5. 
2.3.1 Relazione illustrativa. 
  Gli schemi  di  carte  di  pagamento  che  intendono  applicare  la
commissione  interbancaria  di  cui  al  precedente   paragrafo   2.3
trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente
l'indicazione delle categorie individuate ai fini del  calcolo  della
commissione interbancaria,  precisando  i  settori  merceologici,  le
tipologie di beneficiario, le classi  di  importo,  in  linea  con  i
criteri di trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita';  le
operazioni  di  pagamento  di  importo  inferiore  a  5   euro   sono
considerate una categoria autonoma. 
2.3.2 Altre informazioni. 
  Gli schemi di carte di pagamento  trasmettono  inoltre  alla  Banca
d'Italia le seguenti informazioni: 
    a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali a  cui
si applica la commissione  interbancaria,  con  indicazione  separata
delle informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    b) importo totale  dei  flussi  delle  commissioni  interbancarie
applicate, con indicazione separata delle  informazioni  ricevute  da
soggetti terzi; 
    c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo  schema
di carte di pagamento agli  emittenti,  al  netto  delle  commissioni
ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti,
ai  fini  del  calcolo  della  compensazione   netta   e   di   altra
remunerazione  concordata  avente  oggetto  o  effetto  analogo  alla
commissione   interbancaria,   con   indicazione    separata    delle
informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    d)  prospetto  riepilogativo  della   commissione   interbancaria
applicata che illustri per ciascuna categoria  di  cui  al  paragrafo
2.3.1: 
      la quota di operazioni sul totale delle stesse in numero  e  in
valore; 
      l'importo medio dell'operazione; 
      la  struttura  commissionale  applicata,  distinguendo  -   ove
previsto - tra commissioni definite  in  percentuale  e/o  in  valore
unitario; 
    e) dichiarazione che attesti  che  le  commissioni  interbancarie
applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono  ridotte
rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento  di  importo
pari o superiore a euro 5. 
  Le  informazioni  di  cui  al  presente  paragrafo  sono  trasmesse
utilizzando lo schema contenuto nell'allegato B. 
2.4 Commissione interbancaria applicabile in caso di mancato utilizzo
delle metodologie di calcolo di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3. 
  Gli schemi di carte di pagamento che  non  intendono  applicare  le
commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 applicano  la
commissione in conformita' all'art. 3, comma 1, del regolamento  (UE)
n. 751/2015, fermo restando l'obbligo di  applicare  una  commissione
interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5. 
2.4.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia. 
  Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le
seguenti informazioni: 
    a) numero e valore delle operazioni di  pagamento  nazionali  con
carte di debito a cui si applica la  commissione  interbancaria,  con
indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    b) importo totale  dei  flussi  delle  commissioni  interbancarie
applicate, con indicazione separata delle  informazioni  ricevute  da
soggetti terzi; 
    c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo  schema
di carte di pagamento agli  emittenti,  al  netto  delle  commissioni
ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti,
ai  fini  del  calcolo  della  compensazione   netta   e   di   altra
remunerazione  concordata  avente  oggetto  o  effetto  analogo  alla
commissione   interbancaria,   con   indicazione    separata    delle
informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    d)  prospetto  riepilogativo  della   commissione   interbancaria
applicata che illustri: 
      la quota delle operazioni sul totale delle stesse in  numero  e
in valore; 
      l'importo medio dell'operazione; 
      la  struttura  commissionale  applicata,  distinguendo  -   ove
previsto - tra commissioni definite  in  percentuale  e/o  in  valore
unitario, fermo restando il rispetto del limite di  cui  all'art.  3,
comma 1, del regolamento (UE) n. 751/2015; 
    e) dichiarazione che attesti che i  massimali  sulle  commissioni
interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione e che  le
commissioni  interbancarie  applicate  alle  operazioni  di   importo
inferiore a euro 5 sono ridotte  rispetto  a  quelle  applicate  alle
operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5. 
  Le  informazioni  di  cui  al  presente  paragrafo  sono  trasmesse
utilizzando lo schema contenuto nell'allegato C. 
2.5 Disposizioni comuni. 
2.5.1 Periodo di riferimento. 
  I valori di cui ai paragrafi 2.2  e  2.3  sono  calcolati  su  base
annuale. 
  Il  periodo  di  riferimento  per  il  calcolo  delle   commissioni
interbancarie ha inizio il 1° gennaio e termina  il  31  dicembre  di
ciascun anno solare precedente a quello in cui  trovano  applicazione
le commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3. 
  Le commissioni interbancarie calcolate dallo  schema  di  carte  di
pagamento in linea con i paragrafi 2.2 e 2.3 si applicano a decorrere
dal 1° aprile dell'anno successivo a quello considerato come  periodo
di riferimento e hanno effetto per i dodici mesi successivi. 
  Il periodo di riferimento per il primo  calcolo  delle  commissioni
interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 per gli schemi  di  carte
di pagamento che gia' offrono i propri servizi nel  territorio  della
Repubblica ha inizio il 1° gennaio 2018  e  termina  il  31  dicembre
2018. 
  La commissione interbancaria media ponderata applicata a  decorrere
dal 1° aprile 2020 ha effetto fino al 9 dicembre dello stesso anno. 
2.5.2 Modalita' di trasmissione delle informazioni. 
  Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui
ai paragrafi 2.2 e 2.3 entro  il  1°  marzo  dell'anno  successivo  a
quello  considerato  come  periodo  di  riferimento   tramite   posta
elettronica      certificata       al       seguente       indirizzo:
smp@pec.bancaditalia.it,  utilizzando  un  formato  che  ne  assicuri
l'integrita' e l'inalterabilita'. 
  Le informazioni di  cui  ai  paragrafi  2.2  e  2.3  devono  essere
certificate da un revisore indipendente ai sensi di  quanto  previsto
dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come  modificato  dal
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. 
  Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui
al paragrafo 2.4.1 entro il 30 aprile di ciascun anno solare  tramite
posta    elettronica    certificata    al     seguente     indirizzo:
smp@pec.bancaditalia.it,  utilizzando  un  formato  che  ne  assicuri
l'integrita' e l'inalterabilita'. 
  Le informazioni di cui al paragrafo 2.4.1 devono essere certificate
dall'organo con funzione di controllo,  ove  presente,  ovvero  dalla
struttura interna competente a effettuare i controlli di conformita';
le   informazioni   relative   all'applicazione   della   commissione
interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a  euro  5
devono, tuttavia, essere certificate da un revisore  indipendente  ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. 
 
                            CAPITOLO III 
           Disposizioni in materia di operazioni nazionali 
          basate su carte di credito a uso dei consumatori 
 
3.1 Ambito di applicazione. 
  Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte  di  pagamento
per le operazioni nazionali basate su carte  di  credito  a  uso  dei
consumatori. 
  Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento a
tre parti che hanno sottoscritto un accordo  commerciale  di  cui  al
Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iv), in cui e' previsto  lo  scambio
di una commissione  interbancaria  o  altra  forma  di  remunerazione
avente oggetto o effetto analogo. 
  Il presente Capitolo  non  si  applica  agli  schemi  di  carte  di
pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un  accordo  commerciale
di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii). 
3.2 Commissione interbancaria. 
  Gli schemi di carte di pagamento applicano la  commissione  di  cui
all'art. 4 del regolamento (UE) n. 751/2015, fermo restando l'obbligo
di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di
importo inferiore a euro 5. 
3.2.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia. 
  Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le
seguenti informazioni: 
    a) numero e valore delle operazioni di  pagamento  nazionali  con
carte di credito a cui si applica la commissione  interbancaria,  con
indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    b) importo totale  dei  flussi  delle  commissioni  interbancarie
applicate, con indicazione separata delle  informazioni  ricevute  da
soggetti terzi; 
    c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo  schema
di carte di pagamento agli  emittenti,  al  netto  delle  commissioni
ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti,
ai  fini  del  calcolo  della  compensazione   netta   e   di   altra
remunerazione  concordata  avente  oggetto  o  effetto  analogo  alla
commissione   interbancaria,   con   indicazione    separata    delle
informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    d)  prospetto  riepilogativo  della   commissione   interbancaria
applicata che illustri: 
      la quota delle operazioni sul totale delle stesse in  numero  e
in valore; 
      l'importo medio dell'operazione; 
      la  struttura  commissionale  applicata,  distinguendo  -   ove
previsto - tra commissioni definite  in  percentuale  e/o  in  valore
unitario, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 4 del
regolamento (UE) n. 751/2015; 
    e) dichiarazione che attesti che i  massimali  sulle  commissioni
interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione e che  le
commissioni  interbancarie  applicate  alle  operazioni  di   importo
inferiore a euro 5 sono ridotte  rispetto  a  quelle  applicate  alle
operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5. 
  Le  informazioni  di  cui  al  presente  paragrafo  sono  trasmesse
utilizzando lo schema contenuto nell'allegato D. 
3.3 Modalita' di trasmissione delle informazioni. 
  Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui
al paragrafo 3.2.1 entro il 30 aprile di ciascun anno solare  tramite
posta    elettronica    certificata    al     seguente     indirizzo:
smp@pec.bancaditalia.it,  utilizzando  un  formato  che  ne  assicuri
l'integrita' e l'inalterabilita'. 
  Le informazioni di cui al paragrafo 3.2.1 devono essere certificate
dall'organo con funzione di controllo,  ove  presente,  ovvero  dalla
struttura interna competente a effettuare i controlli di conformita';
le   informazioni   relative   all'applicazione   della   commissione
interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a  euro  5
devono, tuttavia, essere certificate da un revisore  indipendente  ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. 
 
                             CAPITOLO IV 
                Disposizioni in materia di operazioni 
             transfrontaliere basate su carte di debito 
              e carte di credito a uso dei consumatori 
 
4.1 Ambito di applicazione. 
  Il presente Capitolo si applica alle commissioni interbancarie  per
le operazioni transfrontaliere basate su carte di debito e di credito
a uso dei consumatori. 
  Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento a
tre parti che hanno sottoscritto un accordo  commerciale  di  cui  al
Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iv), in cui e' previsto  lo  scambio
di una commissione  interbancaria  o  altra  forma  di  remunerazione
avente oggetto o effetto analogo. 
  Il presente Capitolo  non  si  applica  agli  schemi  di  carte  di
pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un  accordo  commerciale
di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii). 
4.2 Commissione  interbancaria  per  le  operazioni  transfrontaliere
basate su carte di debito e carte di credito a uso dei consumatori. 
  Gli  schemi  di  carte  di  pagamento  applicano   le   commissioni
interbancarie di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4 del regolamento
(UE) n. 751/2015. 
4.2.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia. 
  Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le
seguenti informazioni: 
    a) numero e valore delle operazioni di pagamento transfrontaliere
cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata
delle informazioni ricevute da soggetti terzi; 
    b)  prospetto  riepilogativo  della   commissione   interbancaria
applicata che illustri: 
      la quota delle operazioni sul totale delle stesse in  numero  e
in valore; 
      l'importo medio dell'operazione; 
      la  struttura  commissionale  applicata,  distinguendo  -   ove
previsto - tra commissioni definite  in  percentuale  e/o  in  valore
unitario, fermo restando il rispetto dei limiti di cui agli  articoli
3, comma 1, e 4 del regolamento (UE) n. 751/2015; 
    c) dichiarazione che attesti che i  massimali  sulle  commissioni
interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione. 
  Le  informazioni  di  cui  al  presente  paragrafo  sono  trasmesse
utilizzando lo schema contenuto nell'allegato E per le operazioni con
carte di debito e quello contenuto nell'allegato F per le  operazioni
con carte di credito. 
4.3 Modalita' di trasmissione delle informazioni. 
  Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui
al paragrafo 4.2 entro il 30 aprile di ciascun  anno  solare  tramite
posta    elettronica    certificata    al     seguente     indirizzo:
smp@pec.bancaditalia.it,  utilizzando  un  formato  che  ne  assicuri
l'integrita' e l'inalterabilita'. 
  Le informazioni di cui al paragrafo 4.2.1 devono essere certificate
dall'organo con funzione di controllo,  ove  presente,  ovvero  dalla
struttura interna competente a effettuare i controlli di conformita'. 
 
                             CAPITOLO V 
                         Altre disposizioni 
 
5.1 Ambito di applicazione. 
  Il presente Capitolo si applica a tutti  gli  schemi  di  carte  di
pagamento di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1. 
  Il presente Capitolo si  applica  alle  operazioni  effettuate  con
carte di pagamento a uso dei consumatori e a  quelle  effettuate  con
carte aziendali. 
5.2 Obblighi di reporting. 
5.2.1 Prima notifica. 
  Gli schemi di carte di pagamento che  intendono  offrire  i  propri
servizi  nel  territorio  della  Repubblica  comunicano  alla   Banca
d'Italia, almeno trenta giorni  prima  della  data  di  inizio  della
prestazione dei propri servizi in Italia, le seguenti informazioni: 
    a) denominazione sociale, numero  di  identificazione  nazionale,
sede legale della governance authority, gruppo di appartenenza; 
    b)  ove  esistente,  autorita'   competente   per   il   rilascio
dell'autorizzazione   e/o   per   l'esercizio    dell'attivita'    di
sorveglianza; 
    c) regole degli schemi di carte  di  pagamento  che  indichino  i
livelli di commissioni interbancarie applicabili; 
    d) regole degli schemi di carte di  pagamento  che  attestino  il
rispetto degli articoli 5; 6; 8, paragrafi 1, 3, 4 e 6; 10, paragrafo
1; 11, paragrafi 1 e 2, di cui al Capo III del  regolamento  (UE)  n.
751/2015; 
    e) regole degli schemi di carte di  pagamento  o  altre  evidenze
documentali che attestino il rispetto dell'art. 7, paragrafi 1, 3 e 4
e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla  Commissione
europea ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1093/2010; 
    f) per gli  schemi  di  carte  di  pagamento  la  cui  governance
authority ha sede legale ubicata nel territorio della Repubblica, una
relazione che attesti il rispetto delle disposizioni di cui  all'art.
7, paragrafo 1  del  regolamento  (UE)  n.  751/2015  e  delle  norme
tecniche di regolamentazione emanate  dalla  Commissione  europea  ai
sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1093/2010. Tale  relazione
e' certificata da  un  revisore  indipendente,  ai  sensi  di  quanto
previsto dal  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  come
modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135; 
    g) elenco dei soggetti terzi; 
    h) caratteristiche distintive per l'emissione di carte aziendali. 
5.2.2 Notifiche successive. 
  Qualora intervengano cambiamenti alle informazioni  rese  ai  sensi
del precedente paragrafo 5.2.1, lo schema di carte  di  pagamento  ne
informa senza indugio la Banca d'Italia. 
5.2.3 Disciplina transitoria. 
  Gli schemi di carte di pagamento che gia' offrono i propri  servizi
nel territorio della Repubblica effettuano la comunicazione di cui al
paragrafo 5.2.1  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente provvedimento. 
  Alle  notifiche  successive  alla  predetta  data  si  applica   il
paragrafo 5.2.2. 
5.2.4 Modalita' di trasmissione delle informazioni. 
  Le  comunicazioni  di  cui  al  presente  paragrafo  devono  essere
trasmesse  tramite  posta   elettronica   certificata   al   seguente
indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando  un  formato  che  ne
assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'. 
 
                             CAPITOLO VI 
                         Disposizioni finali 
 
6.1 Entrata in vigore. 
  Il presente provvedimento entrera' in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 ottobre 2018 
 
                                                Il Governatore: Visco