Estratto determina n. 1721/2018 del 16 ottobre 2018 
 
    Medicinale: FOBULER. 
    Titolare A.I.C.: Orion Corporation  -  Orionintie  1  -  FI-02200
Espoo - Finlandia. 
    Confezioni: 
      «160  microgrammi/4,5   microgrammi/inalazione,   polvere   per
inalazione» 2 inalatori da 120 dosi pari  a  240  dosi  -  A.I.C.  n.
043369166 (in base 10); 
      «320   microgrammi/9   microgrammi/inalazione,   polvere    per
inalazione» 2 inalatori da 60 dosi  pari  a  120  dosi  -  A.I.C.  n.
043369178 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per inalazione. 
    Principio attivo: budesonide, formoterolo fumarato diidrato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Fobuler» e' la seguente: medicinale soggetto a  prescrizione  medica
(RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.