IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione italiana; 
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1  della  legge  31  luglio  2017,  n.  119,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di  prevenzione  vaccinale,
di   malattie   infettive   e   di   controversie    relative    alla
somministrazione di farmaci» e, in  particolare,  l'art.  4-bis,  che
prevede che con decreto del Ministro della salute,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  istituita  presso  il
Ministero  della  salute,  anche  attraverso  il  riuso  di   sistemi
informatici  o  di  parte  di   essi   gia'   realizzati   da   altre
amministrazioni sanitarie, l'Anagrafe nazionale vaccini, nella  quale
sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a  vaccinazione,
i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto-legge
n. 73 del 2017, nonche' le dosi e i tempi di  somministrazione  delle
vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati; 
  Vista l'intesa sancita in data 19  gennaio  2017  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sul  documento  «Piano  nazionale
prevenzione  vaccinale  (PNPV)  2017-2019»  (rep.  atti  n.  10/CSR),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  febbraio  2017,  n.  41,  che
include,    tra    i    propri    obiettivi,     il     completamento
dell'informatizzazione  delle  anagrafi  vaccinali  e,  al  paragrafo
«Informatizzazione Anagrafe vaccinale a livello regionale: principali
funzionalita' e dataset minimo», individua  un  data  set  minimo  di
informazioni che le regioni devono utilizzare  per  la  realizzazione
delle anagrafi uniche a livello regionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo  2017,  n.
65, recante «Definizione e aggiornamento dei  livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502»; 
  Considerato che l'allegato 1 del menzionato decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, include  al  livello  «A.
Sorveglianza, prevenzione e  controllo  delle  malattie  infettive  e
parassitarie, inclusi  i  programmi  vaccinali»,  numero  A3,  tra  i
componenti   del   programma   «Completamento   anagrafi    vaccinali
informatizzate regionale e trasmissione dati informatizzati a livello
nazionale»; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n.  2271/CSR),  in
attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre  2004,  n.
311; 
  Visto il decreto ministeriale 15 dicembre  1990,  recante  «Sistema
informativo delle malattie infettive e diffusive»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  maggio  2017,  n.
109, recante «Identificazione  dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei
registri di mortalita', di tumori e di altre patologie» che, al punto
A1.25 dell'allegato A1, prevede  il  Sistema  di  segnalazione  delle
malattie infettive (PREMAL); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2015,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  23  giugno  2015,
recante «Procedure operative e  soluzioni  tecniche  per  un'efficace
azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228»; 
  Considerata la necessita' di garantire la puntuale acquisizione  da
parte   delle   autorita'   competenti   dei   dati   relativi   alla
somministrazione delle vaccinazioni necessari per il monitoraggio dei
programmi vaccinali sul territorio nazionale, per la  predisposizione
degli atti di indirizzo e coordinamento  in  materia  di  prevenzione
sanitaria e per l'adozione delle consequenziali misure; 
  Considerata l'opportunita'  di  garantire  l'espletamento  puntuale
delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e
lo scambio di informazioni in materia di  prevenzione  vaccinale,  ai
fini del collegamento con  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'
(OMS),  le  altre  organizzazioni  internazionali  e  gli   organismi
comunitari,  ai  sensi  dell'art.  118,  lettera   a)   del   decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'  la  redazione  delle
relazioni da  presentarsi  al  Parlamento  e  le  altre  relazioni  o
rapporti di carattere nazionale, ai sensi dell'art. 118,  lettera  d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il regolamento  UE/2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE) e
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  recante  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali» e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 26 luglio 2018; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta del 6 settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto istituisce e  disciplina  il  funzionamento,
presso il Ministero della salute,  dell'Anagrafe  nazionale  vaccini,
con  l'obiettivo  di  garantire,  nell'ambito  del  monitoraggio  dei
programmi vaccinali  sul  territorio  nazionale,  la  verifica  delle
coperture vaccinali in relazione al  Calendario  vaccinale  nazionale
vigente e l'elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale
e aziendale, anche a fini comparativi. 
  2. I dati contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini sono utilizzati
dal Ministero della salute per lo svolgimento delle  funzioni  e  dei
compiti amministrativi  concernenti  la  raccolta  e  lo  scambio  di
informazioni con gli organismi  comunitari  ed  internazionali  e  la
redazione delle relazioni da presentarsi al  Parlamento  e  le  altre
relazioni o rapporti di carattere nazionale. 
  3. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle  anagrafi  regionali
vaccinali, l'Anagrafe nazionale vaccini mette  a  disposizione  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,  a  livello
centrale, le informazioni relative alle  vaccinazioni  effettuate  in
una regione  o  in  una  provincia  autonoma  diversa  da  quella  di
residenza e la scheda dello stato vaccinale dell'assistito che si sia
trasferito da una regione o provincia autonoma  ad  altra  regione  o
provincia autonoma. 
  4. Nell'Anagrafe nazionale vaccini sono registrati: 
    a) i soggetti vaccinati; 
    b) i soggetti da sottoporre a vaccinazione; 
    c) i soggetti  immunizzati  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73; 
    d) i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o
differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73; 
    e) le dosi e  i  tempi  di  somministrazione  delle  vaccinazioni
effettuate; 
    f) gli eventuali effetti indesiderati.