IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.  114,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 settembre  2016,  che  stabilisce  i  requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la
direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del  citato  decreto  legislativo,
che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro  dell'ambiente,  della  tutela
del territorio e del mare, e' data attuazione alle norme  dell'Unione
europea in materia di navigazione interna per  le  parti  in  cui  le
stesse modificano le modalita'  esecutive  e  le  caratteristiche  di
ordine  tecnico  previste  negli  allegati  del  richiamato   decreto
legislativo n. 114 del 2018, ai sensi dell'art.  36  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/1629  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i  requisiti  tecnici
per le navi adibite alla navigazione interna; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del  18
aprile 2018 che modifica gli allegati II, III  e  V  della  direttiva
(UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che  stabilisce
i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in
mare; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la  legge  27  gennaio  2000,  n.  16,  recante  ratifica  ed
esecuzione  dell'accordo  europeo  sulle  grandi  vie  navigabili  di
importanza internazionale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017  e,
in particolare, l'allegato A, n. 19; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  2009,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i  requisiti  tecnici
per  le  navi  della  navigazione  interna,  come  modificata   dalle
direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n.
631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizione  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Considerato  che  la  direttiva  delegata   (UE)   2018/970   della
Commissione del 18 aprile 2018 modifica gli  allegati  II,  III  e  V
della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 settembre 2016; 
  Considerato che le previsioni contenute  negli  allegati  I  e  III
della direttiva delegata  (UE)  2018/970  della  Commissione  del  18
aprile 2018, che modificano gli allegati II e V della direttiva  (UE)
2016/1629, sono gia' contenute nell'allegato II e nell'art. 7,  comma
2, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; 
  Ritenuto, quindi, necessario modificare  esclusivamente  l'allegato
III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 7 settembre  2018,
                               n. 114 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.
114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Robustezza e stabilita' 
  Rafforzamento della struttura e stabilita' 
  Certificato/attestato   di   un   organismo   di    classificazione
riconosciuto»; 
    b) dopo il punto 7, e' aggiunto il seguente: 
  «8. Macchinari 
  Apparati di governo 
  Alberi dell'elica e accessori 
  Motori di propulsione, accoppiamento e accessori 
  Presenza di un'elica di prua 
  Sistema di sentina e impianti antincendio 
  Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici 
  Certificato/attestato   di   un   organismo   di    classificazione
riconosciuto».