IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante  «Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti»; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2016)  873  final
del 10 febbraio 2016,  avente  ad  oggetto  lo  «Schema  di  garanzia
statale  italiano»  (Case  SA  43390  2016/N  -  Italy)  relativo  al
programma di  cartolarizzazione  per  il  sistema  bancario  italiano
avente  come  sottostante  crediti  deteriorati,  con  la  quale   la
Commissione ha concluso che  la  misura  notificata  dall'Italia  non
costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia; 
  Visto il capo  II  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49,  (di
seguito:  «decreto-legge»),  recante  la  disciplina  in  materia  di
Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); 
  Visto, in particolare, 
    l'art. 3, comma 1, del predetto decreto-legge, il  quale  prevede
che «il Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'  autorizzato
a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle   passivita'   emesse
nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  di  cui  all'art.  1
della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da  parte
di banche e di  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo  di  cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  di
seguito denominati "societa' cedenti" aventi sede legale in Italia di
crediti pecuniari, compresi  i  crediti  derivanti  da  contratti  di
leasing, classificati come sofferenze, nel  rispetto  dei  criteri  e
condizioni indicati nel presente capo»; 
    l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge, che prevede che il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  puo'  con  proprio  decreto
estendere il periodo di cui  al  comma  1,  fino  ad  un  massimo  di
ulteriori 18 mesi, previa approvazione  da  parte  della  Commissione
europea; 
  Visto, altresi', 
    l'art. 9, comma 1, del decreto-legge che  prevede  che,  ai  fini
della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato  si
fa riferimento  a  tre  Panieri  CDS  definiti  come  il  paniere  di
contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap -
CDS) riferiti a singoli emittenti italiani  la  cui  valutazione  del
merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o  Moody's,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: 
      i)  BBB/Baa2,  BBB-/Baa3  o  BB+/Ba1  per  il  primo   Paniere,
utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB-/ Baa3/BBB-/BBB L; 
      ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per  il  secondo  Paniere,
utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; 
      iii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  terzo   Paniere,
utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB+/ Baa1/BBB+/BBB H; 
    l'art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge che prevede
che, qualora la valutazione  del  merito  di  credito  di  uno  degli
emittenti considerati nell'allegato 1 al decreto-legge sia modificata
in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1  del
medesimo articolo, l'emittente sara' escluso dal Paniere CDS; 
    l'art. 9, comma 3, del decreto-legge che definisce il  meccanismo
di determinazione del corrispettivo della garanzia  a  condizioni  di
mercato, sulla base della metodologia indicata nel comma stesso, come
dettagliata nella  formula  di  prezzo  di  cui  all'allegato  2  del
medesimo decreto-legge; 
    l'art. 9, comma  4,  del  decreto-legge  in  base  al  quale  «il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, puo'  variare  i
criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo
e la fonte di dati di cui al comma  3,  lettera  a),  in  conformita'
delle decisioni della Commissione europea. Le  variazioni  non  hanno
effetto sulle operazioni gia' in essere.»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2016 recante  disposizioni  di  attuazione  del  capo  II  del
predetto decreto-legge, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188; 
  Vista la decisione della Commissione europea  n.  C  (2017/N)  6050
final (Case SA 48416) del 6 settembre 2017 relativa al  prolungamento
dello schema  di  garanzia  italiano  per  la  cartolarizzazione  dei
crediti in sofferenza, con la quale la Commissione ha, tra l'altro: 
    deciso di non sollevare  obiezioni  circa  il  prolungamento  del
citato schema di garanzia di dodici mesi, a  partire  dalla  data  di
adozione della decisione della Commissione europea; 
    previsto l'aggiornamento della composizione dei  panieri  secondo
il  meccanismo  previsto  dal  citato  comma  2   dell'art.   9   del
decreto-legge,  specificando  che  la  composizione  aggiornata   dei
panieri e' fissa per l'intero periodo di prolungamento  del  predetto
schema di garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 6 dicembre 2017, n. 285,  recante  «Prolungamento  dello
schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei  crediti  di
sofferenza (GACS) di cui al capo II  del  decreto-legge  14  febbraio
2016, n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  aprile
2016, n. 49», che ha esteso  l'operativita'  della  GACS  sino  al  6
settembre 2018  ed  ha,  altresi',  aggiornato  la  composizione  dei
panieri in relazione al citato comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2018) 5749  final
(Case SA.51026) del 31 agosto 2018 relativa al secondo  prolungamento
dello schema  di  garanzia  italiano  per  la  cartolarizzazione  dei
crediti in sofferenza, con la quale la Commissione ha, tra l'altro: 
    deciso di non sollevare  obiezioni  circa  il  prolungamento  del
citato schema di garanzia di ulteriori sei  mesi,  fino  al  6  marzo
2019; 
    previsto l'aggiornamento della composizione dei  panieri  secondo
il  meccanismo  previsto  dal  citato  comma  2   dell'art.   9   del
decreto-legge,  specificando  che  la  composizione  aggiornata   dei
panieri e' fissa per l'intero periodo di prolungamento  del  predetto
schema di garanzia; 
    indicato, per le  richieste  di  garanzia  pervenute  dopo  il  6
settembre  2018,  una  diversa  modalita'   di   determinazione   del
corrispettivo della garanzia da  applicare  nell'ipotesi  in  cui  la
media di paniere dei prezzi dei  singoli  CDS  calcolati  come  media
degli ultimi 2 mesi dei prezzi dei CDS a  3  anni  al  momento  della
transazione risulti superiore di almeno il 15% rispetto alla media di
paniere delle medie a 6 mesi dei prezzi dei singoli CDS a 3 anni.  In
tale ipotesi il  corrispettivo  della  garanzia  e'  pari  al  prezzo
calcolato sulla base delle medie  su  2  mesi  (quantificato  con  la
medesima formula in allegato 1 alla decisione SA.43390  e  successive
modifiche e integrazioni, ma utilizzando le medie a 2 mesi). In  ogni
altro caso si applica la citata formula considerando  le  medie  a  6
mesi; 
  Considerato che le  modifiche  intervenute  nella  valutazione  del
merito di credito di Enel S.p.a. ne comportano l'esclusione dal primo
Paniere, ai sensi del citato art. 9, comma 2, del decreto-legge; 
  Ritenuto opportuno estendere il periodo di operativita' della  GACS
entro  il  limite  previsto  dall'art.  3,  comma   2,   del   citato
decreto-legge, provvedendo, per le operazioni presentate  dopo  il  6
settembre 2018, in attuazione del citato art. 9 del decreto-legge, ad
aggiornare la composizione dei panieri e i  criteri  di  calcolo  del
corrispettivo della garanzia in conformita'  della  citata  decisione
della Commissione europea n. C(2018) 5749 final del 31 agosto 2018. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Prolungamento dello schema di garanzia 
         per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza 
 
  Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 3  del  decreto-legge,  come
prolungato  ai  sensi  dell'art.   1   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 21  novembre  2017,  e'  esteso  di
ulteriori 6 mesi, sino al 6 marzo 2019.